Dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del DLG
30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, per disparità di trattamento tra conducente
(soggetto alla decurtazione) e passeggero (sanzionato solo pecuniariamente pur
se munito di patente), e per eccesso di delega in relazione alle indicazioni
contenute nell’art. 2, c. 1, della legge 22.3.2001, n. 85, che autorizzava la
decurtazione di cinque punti alle sole infrazioni in relazione alle quali era
già prevista la sospensione della patente alla seconda infrazione in quanto: - rientra nella
discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili,
sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza
che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di
costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto
o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della
ragionevolezza (v. C. Cost.. n. 144 del 2005; ordinanze n. 401 e n. 262 del
2005, n. 212 e n. 109 del 2004); - è palese la diversità delle posizioni del conducente e
del passeggero, il secondo dei quali risponde solo di mancato uso della cintura
(art. 182, c. 8, CDS), con previsione di pena pecuniaria, mentre il primo,
oltre che del mancato uso della cintura, risponde anche del mancato uso della
stessa da parte del passeggero minore, segno di una maggiore responsabilità che
l’ordinamento configura a suo carico riguardo al problema della sicurezza nella
circolazione, onde appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione
della patente nel caso di due violazioni commesse nell’arco di due anni, cui
consegue la decurtazione dei punti dalla patente, a norma dell’art. 126-bis, c.
1, del DLG n. 285 del 1992. CORTE
COSTITUZIONALE - 8 FEBBRAIO 2006, N. 45 Presidente: Marini - Redattore: Finocchiaro - Cancelliere: Di Paola
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiunti dal decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con
ordinanza del 25 febbraio 2005 dal giudice di pace di Sorgono, nel procedimento
civile vertente tra Concu Fabio e la Prefettura di Nuoro, iscritta al n. 284
del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 1° serie speciale, dell’anno 2005; Udito
nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Alfio
Finocchiaro; Ritenuto
che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di
Nuoro, per violazione dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) in relazione al mancato uso della cintura di
sicurezza, promosso da Concu Fabio - in cui l’opponente lamentava, tra l’altro,
l’eccessiva severità della sanzione accessoria della decurtazione di cinque
punti dalla patente - il giudice di pace di Sorgono, che aveva provveduto alla
sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del predetto decreto
legislativo n. 285 del 1992 aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed
integrazioni al codice della strada), per violazione degli artt. 3 e 76 della
Costituzione; che il
giudice a quo, ritenendo di non poter accogliere nel merito il ricorso, dubita
della legittimità costituzionale della predetta norma, dal momento che la
stessa inquadrabile nell’ambito delle disposizioni configurate al fine di
educare i conducenti all’osservanza di alcune prescrizioni, non attenendo a
specifico abuso della patente di guida, finisce per assimilare la posizione del
conducente senza cintura a quella del pregiudicato o della persona pericolosa
per la pubblica sicurezza e la moralità; che,
sottolinea il rimettente, seppure rientra nella discrezionalità del legislatore
perseguire gli illeciti, ciò deve avvenire nel rispetto dell’art. 3 Cost., che
esige sanzioni della stessa gravità per infrazioni analoghe e della stessa
pericolosità, laddove, nella specie, non può essere diversamente sanzionato il
comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a
decurtazione di punteggio) ed il comportamento del passeggero che, munito o no
di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria; che la
disposizione e l’allegata tabella, introdotte con il decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
con previsione di cinque punti di decurtazione per la violazione dell’art. 172 del
codice della strada, sono affette da eccesso di delega, rispetto alle
indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85
(Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), che
autorizzava la decurtazione di cinque punti alle infrazioni che comportavano
allora la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la
violazione dell’art. 172 non comportava all’epoca nessuna sospensione, dal
momento che questa è stata introdotta solo con successivo decreto legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n.
214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada). Considerato
che il giudice di pace di Sorgono dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito
con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed
integrazioni al codice della strada), laddove prevedono la decurtazione di
cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell’art. 172 dello
stesso decreto - che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza - per
contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, per disparità di trattamento
tra conducente (soggetto alla decurtazione) e passeggero (sanzionato solo
pecuniariamente pur se munito di patente), e per eccesso di delega in relazione
alle indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
85, che autorizzava la decurtazione di cinque punti alle sole infrazioni in
relazione alle quali era già prevista la sospensione della patente alla seconda
infrazione; che
rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle
condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni,
con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in
sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne
rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto
con il canone della ragionevolezza (ex plurimis: sentenza n. 144 del 2005;
ordinanze n. 401 e n. 262 del 2005, n. 212 e n. 109 del 2004); che - a
prescindere dalla fondatezza della tesi sostenuta dal giudice rimettente,
peraltro avallata da una circolare del Ministero delle infrastrutture, circa la
non sanzionabilità della violazione in esame con decurtazione del punteggio nei
confronti del passeggero, ove munito di patente - è palese la diversità delle
posizioni del conducente e del passeggero, il secondo dei quali risponde solo
di mancato uso della cintura (art. 182, comma 8, cod. strada), con previsione
di pena pecuniaria, mentre il primo, oltre che del mancato uso della cintura,
risponde anche del mancato uso della stessa da parte del passeggero minore,
segno di una maggiore responsabilità che l’ordinamento configura a suo carico
riguardo al problema della sicurezza nella circolazione, onde appare
giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di
due violazioni commesse nell’arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti dalla
patente, a norma dell’art. 126-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del
1992, che si richiama alle infrazioni di cui alla tabella ad esso allegata; che,
pertanto, è manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità
in riferimento all’art. 3 della Costituzione; che
manifestamente infondata è altresì la questione sollevata in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, dal momento che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il parametro costituzionale invocato regge
soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, ed è
pertanto fuor d’opera assumerlo "quale stregua del giudizio di
costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in un atto
estraneo a quei rapporti" (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze n. 253 del
2005, n. 294 e n. 159 del 2004). Visti
l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e
relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e
modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed
integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
76 della Costituzione, dal giudice di pace di Sorgono, con l’ordinanza in
epigrafe. Depositata in cancelleria I’8
febbraio 2006. Il direttore della cancelleria: DI
PAOLA |
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