Codesti Uffici hanno avuto modo di segnalare, a questa sede, difficoltà
operative ed interpretative in ordine alla possibilità di rilasciare documenti
di circolazione e di guida in capo a cittadini extracomunitari con permesso di
soggiorno in corso di rinnovo; conseguentemente, trattandosi di questione
strettamente connessa ad interessi di ordine pubblico, questo Dipartimento ha
provveduto a proporre apposito quesito al Ministero dell’interno. Ciò
anche in considerazione del fatto che, in talune realtà territoriali (in
particolare, Forlì-Cesena e Rimini) sono intercorsi specifici accordi tra i
locali Uffici della Motorizzazione e le competenti Questure e Prefetture
nell’ammettere la possibilità del rilascio dei documenti in parola in favore dei
cittadini che avessero in corso il rinnovo del proprio permesso di
soggiorno. In tali specifici casi, le Autorità di polizia interessate
hanno regolamentato una apposita procedura che prevede una prenotazione
(attestata da apposita ricevuta) per la presentazione della richiesta di rinnovo
che viene accettata solo previa verifica della sussistenza dei presupposti di
legge; cosicché, alla data programmata, il cittadino presenta la domanda (con
rilascio della relativa ricevuta) e nei quindici giorni successivi è rilasciato
il rinnovo del permesso di soggiorno. Sebbene dette iniziative siano
apparse meritevoli di considerazione, questo Dipartimento non ha potuto ignorare
che in tal modo veniva a determinarsi sul territorio nazionale una rilevante
diversità di comportamenti tra i diversi Uffici della Motorizzazione. Si
è pertanto imposta l’assoluta ed urgente necessità di acquisire dal Ministero
dell’Interno chiare ed univoche indicazioni non solo sulla valenza delle
ricevute di richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche sulle
ricevute di prenotazione in uso, in particolare, presso le Questure di
Forl’-Cesena e di Rimini, anche allo scopo di verificare se sussistessero i
presupposti per generalizzare tali esperienze su tutto il territorio
nazionale. Al riguardo, il Ministero dell’Interno, che legge per
opportuna conoscenza, ha espresso il proprio parere con nota del 1° febbraio
2006, con la quale ha definitivamente chiarito che “la ricevuta attestante la
presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può
ritenersi equivalente al permesso di soggiorno stesso, seppur rilasciata ad un
cittadino straniero identificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla
norma per quella tipologia di permesso di soggiorno.”. Tanto è vero che
“ove il legislatore ha inteso dare rilevanza diversa alla ricevuta di
presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, lo ha
espressamente previsto, con le modifiche apportate dal D.P.R. 334/04 al
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello
straniero”, in materia di iscrizione anagrafica e di iscrizione al servizio
sanitario nazionale, prevedendo che, nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno, tali iscrizioni non decadono.”. Per le medesime argomentazioni
illustrate dal Ministero dell’Interno, ed anzi a maggior ragione, deve quindi
dedursi che nemmeno la ricevuta di prenotazione per la presentazione della
richiesta di rinnovo possa essere ritenuta equivalente al permesso di
soggiorno. Il Ministero dell’Interno, inoltre, ha precisato che la sola
ricevuta di presentazione della istanza renda possibile l’avvio del procedimento
ma non anche il rilascio della patente di guida (o della carta di circolazione)
che, in ogni caso, deve essere subordinato all’esibizione del permesso di
soggiorno in corso di validità. Quest’ultima indicazione, certamente
condivisibile, deve tuttavia trovare applicazione concreta nel rispetto delle
vigenti norme che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di
motorizzazione e, in specie, di quelle che impongono il rilascio in tempo reale
dei documenti di circolazione e di guida.
Conseguentemente, si richiama
l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti
direttive:
A) PATENTI DI GUIDA 1. la ricevuta attestante la
presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve
ritenersi utile al fine dell’ammissione dei candidati agli esami di teoria ed al
fine del rilascio del foglio rosa. 2. ai fini dello svolgimento dell’esame di
guida, il candidato deve necessariamente esibire il permesso di soggiorno
rinnovato. Pertanto, tenuto conto dei tempi di attesa per il rinnovo dei
permessi di soggiorno, si ritiene indispensabile che gli Uffici in indirizzo
rendano chiaramente edotti gli utenti interessati che, nelle more del rinnovo,
potrebbe venire a scadenza il foglio rosa, con tutti gli oneri che ne
derivano; 3. il candidato deve essere ammesso all’esame di guida anche quando
dalla predetta ricevuta si evince che il permesso di soggiorno, del quale è
stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di validità; 4. in tutte le
altre ipotesi di rilascio o di duplicazione della patente (es. rilascio per
conversione di patente estera, duplicazione per deterioramento, ecc.), la
predetta ricevuta deve essere ritenuta utile al fine dell’avvio del procedimento
stesso, ma la concreta consegna del documento resta subordinata all’esibizione
del permesso di soggiorno rinnovato a meno che, come già evidenziato al
precedente punto 3, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di
soggiorno non è ancora scaduto di validità.
B) CARTE DI
CIRCOLAZIONE 1. la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fini dell’avvio del
procedimento di immatricolazione (ovvero di annotazione del trasferimento della
proprietà e, in genere di aggiornamento o di duplicazione della carta di
circolazione) in tutte le ipotesi che attualmente non ricadono nella procedura
“STA cooperante”, fermo restando che la consegna materiale del documento resta
subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno rinnovato a meno che, anche
in tal caso, dalla ricevuta stessa non si evinca che il permesso di soggiorno
non è ancora scaduto di validità; 2. l’espletamento delle operazioni con
procedura “STA cooperante” restano, viceversa, strettamente connesse al possesso
di un permesso di soggiorno in corso di validità; pertanto, anche in tal caso,
la ricevuta in parola deve ritenersi utile laddove attesti che il permesso di
soggiorno, del quale è stato richiesto il rinnovo, non è ancora scaduto di
validità. La ricevuta deve, in ogni caso, essere esibita unitamente
ad una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di rinnovo. La
presente circolare entra in vigore il 3 aprile 2006; a decorrere da tale data
non potranno essere più accettate le ricevute di prenotazione per la
presentazione delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno e dovrà
ritenersi abrogata ogni altra eventuale direttiva in contrasto con i contenuti
della presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing.
Amedeo Fumero)
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