Un
DL del 26 febbraio scorso accentua la centralità del ruolo del procuratore della
Repubblica, che assume la responsabilità complessiva della gestione
dell’ufficio che dirige, con il dovere di assicurare l’esercizio corretto ed
uniforme dell’azione penale, il rispetto della legislazione sul giusto
processo, l’ottimale gestione della polizia giudiziaria e delle risorse;
complementare a questo ruolo la potestà, a lui spettante in esclusiva, di
intrattenere rapporti con gli organi di informazione.
Le
novità sono contenute nel decreto n. 106 del 20 febbraio 2006 che attua la
delega contenuta nella riforma dell’ordinamento giudiziario (legge n. 150 del 2005).
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n.106
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio
2005, n. 150.
(G.U.
n. 66 del 20-3-2006)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della
disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emazione
di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della
medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell’ufficio
del pubblico ministero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato
della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed
in data 15 novembre 2005 a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge
n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2
dell’articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di
deliberazione preliminare, nonche’ alla condizione formulata dalla stessa
Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all’articolo 1, comma
1;
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente all’articolo 1, comma 3, atteso che il
potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica,
ricomprende in se’ anche il potere di revoca della designazione medesima e
relativamente all’articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione,
contenuta nella legge di delegazione, della possibilita’, per il procuratore
della Repubblica, di «delegare» uno o piu’ procuratori aggiunti o uno o piu’
magistrati addetti all’ufficio perche’ lo coadiuvino nella gestione per il
compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o piu’ procedimenti o
nella gestione dell’attivita’ di un settore di affari, non puo’ avere riguardo,
dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento
dell’esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore
della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati,
mentre, d’altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto
degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in
prima persona gestire l’intero ufficio cui e’ preposto, sia pure «coadiuvato»
dai soggetti di cui sopra;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e
dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e
programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla
Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Attribuzioni del procuratore della Repubblica
1.
Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico
ministero, e’ titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita sotto la
propria responsabilita’ nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da
parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo’ designare, tra i procuratori aggiunti,
il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della
Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo’ delegare ad uno o piu’ procuratori
aggiunti ovvero anche ad uno o piu’ magistrati addetti all’ufficio la cura di
specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita’ dell’ufficio che necessitano di
uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di
cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo’ stabilire, in via generale
ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i
magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie
o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell’ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai
magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da
assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un
procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del
procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i
criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 2.
Titolarita’ dell’azione penale
1.
Il procuratore della Repubblica e’ il titolare esclusivo dell’azione penale che
esercita, sotto la sua responsa-bilita’, nei casi, nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o piu’ magistrati
addetti all’ufficio. La delega puo’ riguardare la trattazione di uno o piu’
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni.
2. Con l’atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore
della Repubblica puo’ stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi
nell’esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e
criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il
delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita’ di
esercizio della delega, il procuratore della Repubblica puo’, con provvedimento
motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il
delegato puo’ presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del
termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e
le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di
cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni
del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Art. 3.
Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari
1.
Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un
magistrato dell’ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore
della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente
delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4.
2. L’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore
aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma
4, e’ necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la
richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica puo’ disporre, con apposita direttiva di
carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario per le richieste
di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della
richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure
cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della
richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai
sensi dell’articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del
sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis,
del codice di procedura penale.
Art. 4.
Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche
1.
Per assicurare l’efficienza dell’attivita’ dell’ufficio, il procuratore della
Repubblica puo’ determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti
all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso
delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse
finanziarie delle quali l’ufficio puo’ disporre, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s),
della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo’ definire
criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a
settori omogenei di procedimenti.
Art. 5.
Rapporti con gli organi di informazione
1.
Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un
magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di
informazione.
2. Ogni informazione inerente alle attivita’ della procura della Repubblica
deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo
ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attivita’
giudiziaria dell’ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio
giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione
dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano
in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Art. 6.
Attivita’ di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il
corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul
giusto processo, nonche’ il puntuale esercizio da parte dei procuratori della
Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai
quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione
una relazione almeno annuale.
Art. 7.
Abrogazioni e modificazioni
1.
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati,
dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente
decreto:
a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) l’articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
2. All’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive
modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono
aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».
Art. 8.
Decorrenza di efficacia
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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