Secondo la Cassazione (sentenza n. 5789 del 15 marzo 20069 l’annotazione di eseguita notifica sul registro detenuto dalla p.a., riportante la data, ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato, e l’avviso di contravvenzione sono elementi del tutto inidonei a fornire la prova dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della Strada. La Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva dedotto l’inadempimento del Comune all’ordine del Giudice di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.
(Presidente Triola – Relatore Bertuzzi) Svolgimento del processo Con ricorso al Giudice di Pace di Ragusa, M.B. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 21 novembre 2001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di lire 225.800 a seguito di iscrizione a ruolo di una contravvenzione al Codice della Strada risalente al 16 gennaio 1997, assumendo che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli era stato mai notificato, con conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiva. All’esito del giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ragusa, con sentenza in data 15 gennaio 2003 il giudice adito respingeva l’opposizione, rilevando che, pur non avendo l’opposto prodotto il verbale di contravvenzione notificato alla controparte, deducendo che, per prassi, al contravventore inviava l’originale, senza formazione e conservazione della relativa copia, tuttavia i documenti prodotti in atti testimoniavano che il Comune aveva provveduto, mediante il proprio servizio notificazioni per infrazioni al Codice della Strada a notificare un atto al M. in data 26 aprile 1997, elemento questo che, unitamente alla presenza in atti di copia dell’avviso di contravvenzione, portava a ritenere che la notificazione del verbale fosse in realtà avvenuta. Avverso questa decisione, con ricorso notificato il 7 febbraio 2003, propone ricorso per cassazione M.B., affidandosi a due motivi. Il Comune di Ragusa non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’articolo 23 della legge 689/81, per avere la sentenza impugnata ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale pur in mancanza della relativa produzione documentale, stravolgendo in tal modo le regole dell’onere della prova, in questo caso totalmente a carico del Comune, e tralasciando di trarre le dovute conseguenze dell’inadempimento ad opera dell’opposto dell’ordine di produzione emesso dal giudice nel corso del giudizio. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non rilevante, al fine della decisione della causa, l’inadempimento del Comune al suo ordine di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata motiva la soluzione accolta in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato, e l’avviso di contravvenzione. Ora, a parte quest’ultimo, che palesemente è atto diverso dal verbale di accertamento, sicché la sua esistenza nulla può dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non osservarsi che l’annotazione in un registro, sia pure di una Pa, di una eseguita notifica, senza indicazione dell’atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di potere superare la contestazione sollevata dal ricorrente. L’iter logico seguito dalla decisione impugnata appare, pertanto, errato, dal momento che desume l’esistenza di un fatto il cui accertamento appare decisivo ai fini della soluzione della controversia da elementi irrilevanti ovvero privi della univocità e precisione necessaria. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa ad altro GdP, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro GdP di Ragusa, che provvederà anche sulle spese. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2006. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 marzo 2006.
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