La sentenza emessa ex art. 444 CPP è equiparata ad una pronuncia di condanna, per cui, con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 589, c. 2, CP, va disposta la sospensione della patente come previsto dal citato articolo del codice della strada indipendentemente dalla circostanza che la stessa non sia stata oggetto di accordo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 8 MARZO 2006, N. 8153 Presidente: Fattori - Relatore: Piccialli - Parti: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere - G. U. P. presso Tribunale di S. M. Capua Vetere SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 8 marzo 2006, n. 8153 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
ha pronunciato la seguente Fatto e diritto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di B. A. per il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p., dolendosi del fatto che il Giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis (art. 222 d.lgs. n. 285192) dalla consumazione del reato in questione; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza In parte qua con i conseguenti provvedimenti. Il ricorso deve essere accolto. L’art. 222, comma 1, C.d.S. prevede che qualora da una violazione delle relative norme derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e, nel comma successivo, determina la durata della sospensione. Poiché per assunto non controverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p è equiparata ex art. 445 c.p.p. ad una pronuncia di condanna, con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p., va disposta la sospensione della patente come previsto dal citato articolo del codice della strada (Cass., Sez. IV, 4.5.2004, P.M. in proc. B. B., rv. 229265) indipendentemente dalla circostanza che la stessa non sia stata oggetto di accordo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (v., con riferimento ad altra sanzione amministrativa, Cass, Sez. VI, 119.12.97, P.G. in proc. P. P., rv. 210558). Alla stessa conclusione si perviene se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (v. ex pluribus Sez. IV., 10.11.05, B. B.). In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, Cass, Sez. IV, 15 gennaio 2003, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. F. F.). La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Per questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di S.M. Capua Vetere, altro magistrato. Così deciso in Roma l’1 febbraio 2006
Il presidente: FATTORI Depositata in cancelleria l’8 marzo 2006. Il cancelliere: ANGELILLI | |||||