L’Isvap
con il provvedimento che segue del 15 marzo scorso ha disciplinato
la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al
titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari
delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del Codice delle
assicurazioni (Dlgs
209/2005).
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006
Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti
sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle
assicurazioni private.
(Regolamento n. 1).
(GU
n. 66 del 20-3-2006)
L’ISTITUTO
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista
la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice
delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in particolare gli articoli 24 e 26,
comma 3, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari, che, facendo venir meno la facolta’ di pagamento in misura
ridotta per i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 12 gennaio 2006
ed attribuendo all’ISVAP il potere di emanare direttamente i provvedimenti
sanzionatori, ha abrogato conseguentemente tutte le norme contenute negli
articoli del codice delle assicurazioni private nella parte in cui viene fatto
riferimento alla commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla
facolta’ di pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
Visti in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 24 della citata legge 28 dicembre
2005, n. 262, i quali prevedono che l’ISVAP disciplini, con proprio
regolamento, le modalita’ organizzative per dare attuazione al principio della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all’irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto
procedimento amministrativo;
Vista la delibera del consiglio dell’Istituto del 22 febbraio 2006 che ha
istituito il servizio sanzioni nell’ambito della direzione coordinamento
giuridico e definito le relative competenze;
Viste le norme di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, da ultimo
modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla vice direzione
generale l’istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che impone la
fissazione di termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare il procedimento sanzionatorio di propria
competenza, nel rispetto dei principi di cui all’art. 24, comma 1, della legge
28 dicembre 2005, n. 262 e, in quanto compatibili, all’art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la delibera assunta dal consiglio nella seduta del 15 marzo 2006, con la
quale e’ stato aprovato il presente regolamento;
Adotta
il
seguente:
REGOLAMENTO
Art.
1.
Definizioni
1.
Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «destinatari delle sanzioni»: i soggetti destinatari delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 306, 308 e 325 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
d) «Servizi dell’Istituto»: i servizi che, secondo l’organizzazione interna
dell’Istituto, svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
e) «Servizio sanzioni»: il servizio dell’Istituto che cura la fase conclusiva
del procedimento sanzionatorio per la decisione del presidente.
Art.
2.
Procedimento sanzionatorio
1.
Il procedimento sanzionatorio e’ relativo all’applicazione delle sanzioni
amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione delle norme di
cui al decreto ed e’ regolato dalle disposizioni che seguono.
Art.
3.
Avvio del procedimento sanzionatorio
1.
I servizi dell’Istituto che nell’esercizio delle proprie competenze rilevino
fatti suscettibili di dar luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.
2 predispongono, sulla base della documentazione agli atti, l’atto di
contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle
sanzioni.
2. L’atto di contestazione, a firma del vice direttore generale o, in sua assenza
o impedimento, di due capi dei servizi di cui alla lettera d) dell’art. 1, e’
notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro centoventi giorni,
ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero,
dall’accertamento dei fatti. Nel caso in cui venga contestato l’illecito
previsto dall’art. 327 del decreto, l’atto di contestazione contiene altresi’
la richiesta al destinatario se intenda avvalersi della facolta’ di cui al
comma 1 della stessa norma.
3. L’atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti, le
violazioni riscontrate, l’indicazione del responsabile del procedimento, il
termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui
all’art. 4.
4. La data di notifica dell’atto di contestazione rappresenta la data di avvio
del procedimento sanzionatorio.
Art.
4.
Istruttoria del procedimento sanzionatorio
1.
Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione i
soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi
dell’Istituto memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonche’
richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od
attraverso propri rappresentanti. In tal caso l’audizione si terra’ entro
centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o
dall’audizione, se successiva, i servizi dell’Istituto concludono la fase
istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio
sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta
di audizione i servizi dell’Istituto provvedono agli adempimenti di cui al
presente comma entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 1.
3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facolta’ di cui all’art.
327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al servizio sanzioni
entro novanta giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al
comma 4 dell’art. 327 del decreto - dovra’ contenere indicazioni circa la
realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all’irrogazione della
sanzione sostitutiva.
Art.
5.
Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio
1.
Il servizio sanzioni, verificata la ritualita’ e la completezza degli
adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei
servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento
sanzionatorio sottoponendoli al presidente per la decisione.
2. Il provvedimento motivato adottato dal presidente e’ notificato al soggetto
cui e’ stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro novanta
giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata
dei servizi dell’Istituto.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del
relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6. Si applicano l’art.
326, commi 7 e 8, del decreto e l’art. 24, commi 5 e 6 della legge 28 dicembre
2005, n. 262.
4. Il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero
l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.
Art.
6.
Termini per il pagamento
1.
Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui
al titolo XVIII del decreto e’ effettuato, ai sensi dell’art. 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento e’ di sessanta giorni
se il destinatario risiede all’estero.
Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalita’ di
pagamento.
Art.
7.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati a
partire dal 12 gennaio 2006.
Art.
8.
Disposizioni transitorie
1.
I procedimenti sanzionatori gia’ avviati alla data dell’11 gennaio 2006, per i
quali nei termini di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono
state presentate memorie difensive e/o e’ stata richiesta l’audizione senza che
essa si sia ancora tenuta, seguiranno l’iter procedurale previsto dal presente
regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione
ovvero l’archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007.
2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della
contestazione possono avvalersi della facolta’ di cui all’art. 328, comma 2 del
decreto:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel caso
in cui abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al
comma 1;
b) entro la data fissata per l’audizione, ove gia’ richiesta nei termini di cui
al comma 1.
Nei termini di cui alle lettere a) e b) i destinatari della contestazione,
qualora si avvalgano della facolta’ di cui all’art. 328, comma 2 del decreto,
inoltrano all’ISVAP copia del documento attestante l’avvenuto pagamento e la
dichiarazione di rinuncia al reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.
3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell’11 gennaio 2006
era gia’ stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di
cui al comma 1, il servizio sanzioni predispone gli atti conclusivi del
procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente dell’Istituto per la
decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero
l’archiviazione del procedimento e’ adottato entro il 31 dicembre 2006.
Art.
9.
Pubblicazione
1.
Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino dell’ISVAP. E’ inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Istituto.
Art.
10.
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
15 marzo 2006
Il
presidente: Giannini
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