(ASAPS) In attesa della ristampa dei testi aggiornati in particolare CdS e prontuario delle infrazioni, allo scopo di consentire un più facile aggiornamento dei testi disponibili, pubblichiamo il testo degli articoli del Codice della Strada, Codice Penale, Codice di Procedura Penale e della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 come modificati dalla legge 21 febbraio 2006, n.102 ("Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006. (ASAPS)
GLI ARTICOLI MODIFICATI DALLA LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali - Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2006) (Le parti modificare sono riportate in grassetto fra i seguenti caratteri « …. ») CODICE DELLA STRADA (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati)
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. » 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. « Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con 4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »
CODICE PENALE Art. 589 (Omicidio colposo) 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. « 2. Se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e’ della reclusione da due a cinque anni. » 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici..
Art. 590 (Lesioni personali colpose)
1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e’ punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 2. Se la lesione e’ grave la pena e’ della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e’ gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila. « 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 406 (Proroga del termine)
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall’art. 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. 2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 3. La richiesta di proroga e’ notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis e nell’art. 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e’ già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’art. 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero)
1. La richiesta di rinvio a giudizio e’ depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. 2. Con la richiesta e’ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. « 2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all’art. 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. »
Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio)
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste. 2. Il decreto e’ nullo se l’imputato non e’ identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e’ notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».
Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio)
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione; g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e’ depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; « 1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e’ fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. » 2. Il decreto e’ nullo se l’imputato non e’ identificato in modo certo ovvero se manca o e’ insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e’ altresì nullo se non e’ preceduto dall’avviso previsto dall’art. 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art. 415-bis. 3. Il decreto di citazione e’ notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e’ ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione e’ depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’art. 416, comma 2.
Legge 24 dicembre 1969, n. 990
Art. 24. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all’art. 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell’istruzione che in quella del giudizio. L’istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio. L’ordinanza può essere revocata con la decisione del merito. «Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.» | |