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Giurisprudenza di legittimità - Circolazione stradale -Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide -Soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni abilitanti -Previsione limitata agli invalidi civili non deambulanti e ai non vedenti - Mancata estensione ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente invalidanti.

(Corte Costituzionale, 17 marzo 2006, n. 113)

ORDINANZA N. 113
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco  BILE  Presidente

- Giovanni  Maria FLICK   Giudice

- Francesco  AMIRANTE  "

- Ugo  DE SIERVO  "

- Romano  VACCARELLA  "

- Paolo  MADDALENA  "

- Alfio  FINOCCHIARO    "

- Franco  GALLO     "

- Gaetano  SILVESTRI      "

- Sabino  CASSESE      "

- Maria Rita  SAULLE      "

- Giuseppe  TESAURO    "

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 4 aprile 2005 dal Giudice di pace di Verona, nel procedimento civile vertente tra S. A. e il Comune di Verona iscritta al n. 427 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

 Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, con ordinanza emessa il 4 aprile 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme individuano, quali unici soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e ai parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò, si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione;

 che il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione al verbale di accertamento emesso dal Comune di Verona nei confronti di S. A. e relativo alla violazione dell’art. 158, comma 2, lettera g), del codice della strada, poiché la ricorrente - invalida civile per una paralisi del plesso brachiale al braccio destro - aveva sostato con la propria autovettura in uno spazio riservato agli invalidi, avendo omesso di esporre l’apposito contrassegno;

 che, a parere del rimettente, le norme sospettate di incostituzionalità pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi civili non deambulanti e invalidi civili che «seppur in grado di deambulare, parimenti soffrono a causa della loro patologia invalidante gravi limitazioni alla facoltà di deambulazione o comunque alla libertà di locomozione, quale più ampia libertà di movimento corporeo»;

 che, in particolare, le difficoltà che incontrano gli invalidi non deambulanti e la conseguente necessità di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro libertà di locomozione, si rinvengono anche in capo agli altri invalidi che, seppur deambulanti, possono, come nel caso oggetto del giudizio a quo, a causa della loro patologia invalidante, trovarsi in situazioni di impossibilità o di seria difficoltà a recarsi o nell’accedere in determinati luoghi;

 che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione;

 che, secondo l’Avvocatura, l’art. 158 del codice della strada si limita ad indicare i luoghi dove è vietato fermarsi e sostare, prevedendo, al comma 2, lettera g), tale divieto negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188, che a sua volta, al comma 2, attribuisce a tali soggetti la possibilità di usufruire di apposite strutture, tra le quali quelle relative alla sosta dei veicoli al loro servizio, a seguito di autorizzazione rilasciata «dal sindaco del comune di residenza nei casi e con i limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate»;

 che, quanto alle norme regolamentari, evocate in combinato disposto da parte del rimettente, vale il principio della loro insindacabilità da parte della Corte costituzionale;

 che, così ricostruito il quadro normativo oggetto di censura, la parte pubblica ritiene la questione prospettata dal rimettente inammissibile, non essendo comprensibile come da una disposizione che punisce la sosta in aree riservate a particolari soggetti si possa risalire alla questione relativa alla utilizzazione di tali aree, essendo, fra l’altro, i criteri per l’individuazione dei soggetti a ciò legittimati rimessi ad una disciplina di fonte regolamentare e, come tale, sindacabile nei modi ordinari davanti all’Autorità giudiziaria;

 che, nel merito, la questione sarebbe infondata, poiché la disciplina impugnata appare ragionevole laddove, regolando la materia della circolazione stradale, prende in considerazione l’invalidità sotto l’aspetto della capacità di deambulazione e dell’incidenza che la situazione invalidante ha su tale capacità.

 Considerato che il Giudice di pace di Verona dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò, si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione;

 che, pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale si incentra sulla asserita irragionevolezza delle norme impugnate che distinguerebbero tra invalidi civili deambulanti e non deambulanti, riservando solo a quest’ultimi la tutela da esse prevista;

 che, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, come tali non assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale (v. ordinanze n. 66 del 2004, n. 145 del 2003 e n. 328 del 2000), la questione sollevata risulta priva del requisito della rilevanza, in quanto, essendo il rimettente chiamato a decidere sull’opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all’individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi risulta estranea al citato giudizio a quo;

 che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e in relazione all’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l’ordinanza in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

Mercoledì, 29 Marzo 2006
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