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Decreti Ministeriali - Tre decreti riguardanti la limitazione all’afflusso e alla circolazione su alcune importanti piccole isole.

(G.U. n. 73 del 28 marzo 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 febbraio 2006

Limitazioni  all’afflusso  e alla circolazione dei veicoli nel comune di Isole Tremiti. 
(GU n. 73 del 28 marzo 2006)
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con   decreto  legislativo  10 settembre  1993  n.  360, concernente  limitazioni  all’afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o

di cura;

  Vista  la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all’applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta’  di  vietare  nei  mesi  di  piu’  intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole

di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione

stabilmente residente;

  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  del comune di Isole Tremiti in data 21 ottobre 2005, n. 173;

  Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 118 del 27 gennaio 2006, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l’emissione del parere di competenza;

  Vista la nota dell’Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 22 ottobre 2005;

  Vista  la  nota  n.  8760  AREA IV-bis del 26 novembre 2005, con la quale l’Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Divieto

 

  Dal  1° aprile  2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l’afflusso e la  circolazione  nel  territorio  del  comune di Isole Tremiti degli autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione  stabilmente  residente nel comune stesso.

 

Art. 2.

Divieto

 

  Nel  medesimo  periodo  il  divieto  di  cui  all’art.  1 e’ esteso sull’isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

     

Art. 3.

Deroghe

 

  Nel  periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

    a) autoambulanze e veicoli delle forze dell’ordine;

    b) autoveicoli   che   trasportano invalidi,purche’ muniti dell’apposito  contrassegno previsto  dall’art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;

    c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali,  previa autorizzazione rilasciata  dall’amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita’.

 

     

Art. 3.

Sanzioni

 

  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi’  come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

 

  Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e’ concessa la facolta’, in caso di  appurata  e  reale  necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

     

Art. 5.

Vigilanza

 

  I  Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e  della  assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 

    Roma, 20 febbraio 2006

                                                                                                Il Ministro: Lunardi

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 febbraio 2006

Limitazioni  all’afflusso  e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri. 

(GU n. 73 del 28 marzo 2006)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto  l’art.  8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all’afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o

di cura;

  Vista  la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni   relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’  di vietare nei mesi di piu’  intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

  Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune  di  Capri  in data 15 novembre  2005  n.  331  concernente  il  divieto di afflusso e di circolazione  sull’isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data 17 novembre  2005,  n.  158  concernente  il divieto di afflusso e di circolazione  sull’isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

  Vista  la  determinazione  del  coordinatore - Dirigente di settore F.F.  dell’Azienda  autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data  18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione  stabilmente  residente  nei  comuni di Capri e Anacapri, esclusi  i  veicoli  appartenenti  ai  proprietari  di  seconda  casa limitatamente al comune di Anacapri;

  Vista  la  nota  della  Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio   2006   con   la quale  si  esprime  parere  favorevole all’emissione del decreto in questione;

  Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253 del  14 febbraio  2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l’emissione del parere di competenza;

  Considerato   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Campania,  con  ordinanza,  registro  generale  3795/99  e 37967/99 - accoglieva  il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene   non   residenti,  sono  proprietari  di  seconde  case  nel territorio   comunale  in quanto  facenti  parte  della  popolazione stabile»;

  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati

atti;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Divieto

 

  Dal  1° aprile  2006  al  29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al 7 gennaio  2007, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.

 

Art. 2.

Deroghe

 

  Nel  periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

    a) autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell’isola, ma non residenti purche’  iscritti  nei  ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e’ limitata ad un solo veicolo per  nucleo  familiare  e  i comuni dell’isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

    b) autoambulanze  per  servizio  con  foglio  di accompagnamento, servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli trasporto merci, di qualsiasi  provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell’isola  e veicoli che trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

    c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito  contrassegno  previsto  dall’art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;

    d) autoveicoli  con  targa  estera, sempre che siano condotti dal proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario stesso,   purche’  residenti  all’estero,  e  autoveicoli  con  targa italiana   noleggiati   presso  gli  aeroporti  condotti  da  turisti

stranieri;

    e) autoveicoli che trasportano  materiale  occorrente  per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;

    f) autoveicoli  di proprieta’ dell’amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

 

Art. 3.

Sanzioni

 

  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi’  come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

 

  Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’ in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

 

Art. 5.

Vigilanza

 

  Il  Prefetto  di  Napoli  e’  incaricato  della  esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

 

   Roma, 20 febbraio 2006

                                                                                                           Il Ministro: Lunardi

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 febbraio 2006

Limitazioni  all’afflusso  e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Procida.

(GU n. 73 del 28 marzo 2006)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   10 settembre   1993,  n.  360,  concernente  limitazioni all’afflusso  ed  alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

  Vista  la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all’applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati,  la  facolta’  di  vietare  nei  mesi  di  piu’  intenso movimento   turistico,   l’afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  di  Procida in data 9 dicembre  2005  n.  313  concernente  il  divieto  di afflusso e di circolazione  sull’isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente sull’Isola;

  Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11  del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva all’Azienda autonoma di  cura,  soggiorno  e  turismo  delle  isole di Ischia e di Procida l’emissione del parere di competenza;

  Vista  la  nota  della  Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio   2006   con   la  quale  si  esprime  parere  favorevole all’emissione del decreto;

  Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l’emissione del parere di competenza;

  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Divieto

 

  Dal  1° aprile  2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l’afflusso e la  circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente sull’isola.

 

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

 

  Nel  periodo  menzionato  all’art.  1  del  presente  decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

    a) autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con  targa estera e autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori di proprieta’ di soggetti non residenti  nella  regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti da persone  non  residenti  in  alcun  comune della Campania che possono sbarcare   e   circolare  sull’isola  per  raggiungere  il  luogo  di destinazione.  Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in  parcheggi  privati.  Per  il  libero transito sull’isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

    b) autoveicoli,   motoveicoli   e   ciclomotori  appartenenti  ai proprietari  di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non  essendo  residenti,  risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa   per   la  nettezza  urbana  e  possessori  di  posto  auto  o contrassegno di cui al punto «a»;

    c) autoambulanze,   veicoli   delle  forze  dell’ordine,  veicoli tecnici  delle  aziende  erogatrici  di  pubblici servizi nell’isola, carri  funebri  e  autoveicoli  appartenenti  al  servizio  ecologico dell’amministrazione provinciale di Napoli;

    d) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche’   muniti dell’apposito  contrassegno  previsto  dall’art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;

    e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni    turistiche, culturali  e  sportive,  previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

    f) autovetture   trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche’ autocaravan,  che  in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo  di  divieto  di  cui  all’art.  1,  nel  punto  in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

    g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

    h) veicoli  adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi’ al venerdi’.

 

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

 

  Al  Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e  reale  necessita’  ed  urgenza,  di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Procida.

 

Art. 4.

Sanzioni

 

  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi’  come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 5.

Vigilanza

 

  Il  prefetto  di  Napoli  e’  incaricato  della  esecuzione e della nassidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

 

    Roma, 20 febbraio 2006

                                                                                                Il Ministro: Lunardi

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006


Sabato, 01 Aprile 2006
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