MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.
(GU n. 73 del 28 marzo 2006) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 21 ottobre 2005, n. 173; Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 118 del 27 gennaio 2006, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l’emissione del parere di competenza; Vista la nota dell’Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 22 ottobre 2005; Vista la nota n. 8760 AREA IV-bis del 26 novembre 2005, con la quale l’Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieto
Dal 1° aprile 2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l’afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
Art. 2. Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 e’ esteso sull’isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.
Art. 3. Deroghe
Nel periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoambulanze e veicoli delle forze dell’ordine; b) autoveicoli che trasportano invalidi,purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera; c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita’.
Art. 3. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 4. Autorizzazioni in deroga
Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
Art. 5. Vigilanza
I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 20 febbraio 2006 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri. (GU n. 73 del 28 marzo 2006)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 15 novembre 2005 n. 331 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 17 novembre 2005, n. 158 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri; Vista la determinazione del coordinatore - Dirigente di settore F.F. dell’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri; Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio 2006 con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto in questione; Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253 del 14 febbraio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l’emissione del parere di competenza; Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza, registro generale 3795/99 e 37967/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieto
Dal 1° aprile 2006 al 29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.
Art. 2. Deroghe
Nel periodo di cui all’art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell’isola, ma non residenti purche’ iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e’ limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell’isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso; b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera; d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche’ residenti all’estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri; e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri; f) autoveicoli di proprieta’ dell’amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.
Art. 3. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 4. Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’ in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.
Art. 5. Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Procida. (GU n. 73 del 28 marzo 2006)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 9 dicembre 2005 n. 313 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’Isola; Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva all’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l’emissione del parere di competenza; Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio 2006 con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto; Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l’emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieto
Dal 1° aprile 2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola.
Art. 2. Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all’art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta’ di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull’isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull’isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno; b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»; c) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell’amministrazione provinciale di Napoli; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera; e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale; f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche’ autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari; h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi’ al venerdi’.
Art. 3. Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Procida.
Art. 4. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5. Vigilanza
Il prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della nassidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 | |