Corte di Cassazione Civile Sezione III, 16 novembre 2005, n. 23218 La S.C., nel confermare nel caso concreto la sentenza che escludeva la responsabilità del conducente dell’automezzo dei vigili del fuoco coinvolto in uno scontro, ha affermato però che anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l’azionamento delle "sirene", non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperare l’urgenza delle operazioni di intervento con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del gennaio 1993 Picchieri Massimiliano, nella veste di conducente danneggiato, convenne dinanzi al tribunale di Bologna il Ministero dell’interno, in relazione ad un incidente avvenuto in Bologna, sulla via San Donato, il 29 luglio 1991. Secondo la versione proposta dal danneggiato l’incidente era stato provocato dall’autopompa dei vigili del fuoco, che attraversando l’ incrocio, con il semaforo rosso ed a velocità elevata, aveva travolto il motociclo su cui si trovava il Picchieri. L’attore chiedeva il risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali conseguenti all’incidente. Si costituiva la impresa assicuratrice del mezzo, contestando il fondamento delle pretese. Istruita la causa con prova orale e documentale e consulenza tecnica medico legale, il tribunale, con sentenza del 4 marzo 1999, rigettava le domande attrici e condannava il Picchieri alla rifusione delle spese del grado. La decisione era impugnata dal danneggiato, che ne chiedeva la riforma e lo accoglimento delle domande risarcitorie; resistevano l’Assitalia e il Ministero dell’ Interno, sia per la conferma della decisione, sia per la inammissibilità della domanda di condanna solidale, avanzata per la prima volta in appello. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2002, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Ricorre il Picchieri deducendo due motivi di censura illustrati da memoria, resistono le controparti con controricorso. NEL PRIMO MOTIVO si deduce direttamente il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta inesistenza di qualunque responsabilità del conducente della autopompa nella genesi del sinistro per cui è causa; nel SECONDO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione dello art. 2054 del cod. civile e dell1art.l26 del DPR 1959 n. 394. La tesi svolta nel primo motivo descrive nuovamente la dinamica dell’incidente determinato dal passaggio quasi contestuale di una autoambulanza, seguita a brevissimo dall’ autopompa, in un incrocio a visibilità ridotta per la presenza di un grande edificio che impediva l’avvistamento visivo reciproco dei veicoli incrocianti. Fatta la premessa (come ricostruzione non controversa), la censura si articola ponendo a confronto due testimonianze contrastanti (Megagnoli e Sciuto) e quindi prosegue rilevando errori logici circa l’ effetto visivo delle manovre di emergenza (ff 5 del ricorso), la possibilità di confusione fra le segnalazioni acustiche di emergenza (ff 6), e sul punto decisivo relativo alla esclusione della responsabilità del conducente della autopompa in relazione alla circostanza che costui, nell’attraversamento, aveva constatato che erano fermi i veicoli verso i quali aveva segnalato la sua presenza ed il diritto di assoluta precedenza (ff 7 a 9) aggiungendo in fine che, quanto meno, nei confronti di detto conducente, doveva considerarsi l’addebito della velocità eccessiva (ff. 9). Questo primo motivo presenta un rilevante profilo di inammissibilità, posto che non consente un puntuale raffronto tra le argomentazioni della motivazione, la ricostruzione del fatto storico, tenendo conto della dinamica del fatto e della condotta delle parti, nel tentativo di sottovalutare la circostanza decisiva, per la condotta del conducente del veicolo di soccorso, circa la visione dei mezzi che si erano arrestati proprio per la breve sequenza del passaggio di ben due veicoli di soccorso. Come ha spiegato questa Suprema Corte (Cass.SU 11 giugno 1998 n.58012) il vizio di omessa o insufficiente motivazione, dedotto in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile i1 mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento di fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, poiché la norma dell’art. 360 n. 5 del cod.proc.civile non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di CONTROLLARE, sotto il profilo logico formale e della correttezza giudica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento in relazione al contesto probatorio. La Corte di appello nella sua motivazione (ff 7 a 9 della motivazione) con grande chiarezza ha dato conto delle ragioni che, considerate le prove, hanno evidenziato da un lato la condotta irresponsabile del motociclista che, pur edotto della situazione di grave emergenza, non aveva ritenuto di doversi fermare, e dello altro la condotta del conducente del mezzo di soccorso, che confidava nel rapido attraversamento dello incrocio, essendo visivamente certa la situazione del fermo dei veicoli avvisati. Tale ricostruzione attiene al prudente apprezzamento delle prove e non evidenzia alcun vizio di motivazione rilevante. Nel secondo motivo, l’error in iudicando per la falsa applicazione delle norme di legge citate, poggia su una ricostruzione del fatto storico diversa da quella accertata. E’ certamente esatto il sostenere che anche il conducente del mezzo di pronto soccorso, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza, alla sicurezza ed alla vita degli utenti della strada, sicché deve contemperare (qui si conduce l’autopompa evidentemente per contenere o spegnere un incendio in atto) la salvezza posta in pericolo con l’ esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone la integrità fisica; ma tale principio generale del neminem laedere, che vale anche per i conducenti dei mezzi di soccorso, non assume rilievo nel caso di specie, posto che la responsabilit8 di detto conducente, in concreto, non è stata posta in relazione ad una condotta omissiva o fattiva tale da configurare concausa o fattore determinante dello incidente. (cfr: per il principio Cass. 18 dicembre 1996 n. 11323). Mancano cioè i presupposti di fatto per far ritenere operante la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’ art. 2054 C. C. in relazione alla citata norma speciale sulla circolazione. Risulta cioè data e considerata la prova contraria che esclude la pari responsabilità dei veicoli coinvolti. Conseguentemente, nessun error in giudicando per violazione di legge risulta compiuto e la sentenza è complessivamente esente da censure. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
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