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Decreti Legge 04/04/2006

DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n.135
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

(GU n. 78 del 3 aprile 2006)

 testo in vigore dal: 3-4-2006

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la

funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche

per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del

terrorismo, anche internazionale, e della criminalita’ organizzata;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 29 marzo 2006;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica;

 

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 

 Art. 1.

 1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del

terrorismo, anche internazionale, e della criminalita’ organizzata e

per assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica

sicurezza, il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di

8.844.000 euro, puo’ autorizzare l’ulteriore trattenimento in

servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari

trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario

di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le

disposizioni di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della legge

1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla

scadenza del periodo di trattenimento l’assunzione sia espressamente

autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari

in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge

23 agosto 2004, n. 226.

 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a

8.844.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma

27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

  Art. 2.

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

  Dato a Roma, addi’ 3 aprile 2006

 CIAMPI

 Berlusconi, Presidente del Consiglio

 dei Ministri

 Pisanu, Ministro dell’interno

 Baccini, Ministro per la funzione

  pubblica

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


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Martedì, 04 Aprile 2006
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