Sottoposto alla prova dell’etilometro, dopo due
esperimenti che avevano dato valori superiori a quelli limite di 0,5 g/l (0,89
g/l e 0,87 g/l), gli era stata ritirata la patente. Il 30 agosto del 2005 gli
era stato notificato da parte degli agenti «il verbale di elezione di
domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente ritirata e consegna del
veicolo a una terza persona» nella veste di persona sottoposta a indagini
penali per guida in stato di ebbrezza. Quasi due mesi dopo gli era stato
notificato il decreto del Prefetto di sospensione del documento per un mese con
l’ordine di sottoporsi a visita medica entro due mesi. L’automobilista ha
presentato ricorso al giudice di pace sostenendo che le norme procedurali erano
state violate. Il giudice di pace dottor Francesco Simboli gli ha dato ragione
annullando il decreto e anche l’iscrizione sulla patente della sospensione.
L’automobilista aveva osservato che la procedura di contestazione sarebbe stata
illegittima perché non avvenuta attraverso un regolare verbale di contestazione;
perchè l’accertamento sarebbe stato fatto in assenza di elementi sintomatici
oggettivi; perché dell’etilometro utilizzato per l’accertamento non erano
stati indicati gli elementi identificativi; perché non era stato informato al
momento dell’accertamento della facoltà di farsi assistere da un legale. Aveva
inoltre eccepito la tardività della notifica (a due mesi di distanza
dall’accertamento dell’infrazione). Il giudice ha ritenuto fondati i rilievi
sulla tardività della contestazione e sulla assenza degli elementi sintomatici
che hanno indotto gli accertatori a sottoporre l’automobilista alla prova
dell’etilometro. Fondata anche la censura sulla notifica tardiva del
provvedimento di sospensione della patente.(*) La legge 214 del 1 agosto 2003 consente alle forze
dell’ordine di sottoporre tutti i conducenti (anche senza elementi
sintomatici oggettivi) ad “accertamenti qualitativi non invasivi”, come
confermato dalle disposizioni ex circolare ministeriale n.
300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003, allegato 2. IL TEMPO LA legge, indiscutibilmente, va applicata, anche quando fatti e circostanze spingono a ritenerla iniqua. Il Giudice Franca Marinelli si è attenuta, ieri, a questo principio. Questo, però, non esime dall’esternare, in questo frangente, un certo disappunto, a proposito della sentenza con cui è stato assolto, perchè il fatto non costituisce reato, il giovane di origine moldava, Gheorghe Topada, 24 anni residente a Vetralla, che la notte del 26 marzo scorso mentre, sulla Cassia, nei pressi di Vetralla, si trovava alla guida della sua Golf in stato di ubriachezza, provocò un incidente stradale, mandando all’ospedale due persone, tra cui una ragazza di Soriano, figlia dell’assessore al bilancio del Comune cimino, che fu ricoverata con prognosi riservata. Il giovane extracomunitario, anche lui ferito in maniera lieve, alla vista dei carabinieri accorsi sul posto per i rilievi dell’incidente, si scagliò contro uno di loro profferendo frasi minacciose quali «ti ammazzo, ammazzo te e la tua famiglia». A quel punto i carabinieri, constatato «de visu» il suo stato di ubriachezza, lo arrestarono. Ieri mattina il moldavo, difeso dall’avvocato Giovanni Bartoletti, è comparso, con rito abbreviato, davanti al Giudice Franca Marinelli per rispondere di violenza e minacce a pubblico ufficiale. Ed è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. A. B. |
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