Giurisprudenza di legittimità
Svolgimento del processo. – Con sentenza in data 8 marzo 2004 il Giudice di pace di Pordenone ha assolto R.L. dal reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, secondo comma c.s.), commesso l’1 giugno 2002 perché il fatto non sussiste, ritenendo non utilizzabili il risultato dell’esame alcolimetrico a seguito di prelievo ematico, effettuato senza il consenso dell’interessato, ricoverato in ospedale per una caduta dal ciclomotore da lui condotto. Non essendosi altre prove perché i verbalizzanti non erano comparsi, il giudice di merito ha ritenuto che l’unico controllo clinico eseguibile era quello previsto dall’art. 379 del Regolamento del codice della strada, e cioè mediante analisi dell’aria alveolare espirata. Avverso la succitata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone sia il procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale. I ricorrenti, con motivi pressoché identici, hanno assunto: a) che il prelievo ematico non rientrava tra i c.d. «trattamenti sanitari», e che non mette in pericolo la salute e la dignità della persona; b) che la sanzione di inutilizzabilità sancita dall’art. 191 c.p.c. riguarda esclusivamente le prove acquisite in violazione dei divieti delle disposizioni delle norme del codice di rito ovvero dei diritti tutelati dalla Costituzione; c) che il prelievo era stato eseguito in considerazione delle lesioni riportate dal R. a seguito della caduta dal ciclomotore, e non direttamente per eseguire ò’esame alcolimetrico, per cui era irrilevante il consenso dell’interessato; d) che lo stato di ebbrezza può anche essere provato in modo differente al metodo di cui all’art. 370 Reg. Motivi della decisione. – Osserva, in primo luogo, il collegio che le impugnazioni di P.M. e P.G. vanno qualificate come ricorso per saltum in cassazione, a norma dell’art. 569 c.p.p., prevedendo il comma 1 dell’art. 36 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 che il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze del giudice di pace di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Va anche preliminarmente ricordata la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale «lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell’art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada» (Cass., S.U., 27 settembre 1995 n. 1299; tra le conformi più recenti Cass., sez. IV, 4 maggio 2004 n. 39057). Pertanto, alternativo all’analisi dell’aria alveolare aspirata ben può essere il risultato di analisi eseguite a seguito di prelievo ematico, qualora il giudice di merito, con motivazione congrua e logica, riteneva attendibili le risultanze di tale accertamento. La questione oggetto dei ricorsi della pubblica accusa riguarda l’utilizzabilità del prelievo ematico effettuato a R. L. dopo il suo ricovero in ospedale a seguito dell’incidente stradale avuto alla guida del ciclomotore da lui condotto, dalla sentenza impugnata, pur con motivazione non approfondita sul punto, risulta comunque pacifico che l’imputato sia stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone non per accertarsi il suo stato di ebbrezza, ma per curare le lesioni riportate a seguito della caduta dal ciclomotore, ed in tale vicenda terapeutica si sia ravvisata la necessità di procedere ad esami ematici, mediante (ovviamente) prelievo del sangue, pur in assenso del consenso dell’interessato per la loro valutazione ad altri fini. Da tali esami è risultato un tasso di etanolo pari a 2.94 g/l. Così ricostruita la vicenda di fatto, le conclusioni in diritto – ad avviso del collegio – non si possono discostare da quelle della recente giurisprudenza in materia. Infatti, con le sentenze di questa Corte n. 4862 del 9 dicembre 2003 e n. 37442 del 12 giungo 2003 è stato condivisibilmente ritenuto che i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso la struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione dell’art. 13 Cost., il quale tutela l’inviolabilità della persona. Ne consegue che è diritto dell’imputato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, pur se minimamente, anche pericoloso nell’ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati, ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell’ambito di una fase terapeutico ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso, deve ritenersi che il prelievo ematico è stato necessitato da una tutela della persona, per cui l’indagine sull’accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell’imputato può ritenersi consumato. Tale ultima situazione si identifica nella fattispecie, in cui l’esame ematico è stato si identifica nella fattispecie, in cui l’esame ematico è stato compiuto secondo gli usuali protocolli di pronto soccorso presso la struttura ospedaliera dove il R. era stato portato per le lesioni riportate. Concludendo, essendo la sentenza impugnata fondata su un principio di diritto errato, in rapporto alla situazione specifica, la sentenza stessa viene annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale monocratico di Pordenone giudice competente per l’appello, a norma dell’art. 569, quarto comma c.p.p., versandosi - come già precisato – in teme di ricorso per saltum in cassazione. Il giudice di rinvio utilizzerà gli esiti dell’accertamento ematico, che potrà condividere o non condividere, ma non dichiarare inutilizzabili, dando motivazione congrua e logica del suo convincimento. (Omissis) [RIV-0306P271]
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato.
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