DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n.135 Disposizioni urgenti
per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n. 78
del 3-4-2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche
per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalità organizzata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Articolo
1. 1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il
contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata
e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può
autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006,
degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente
ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le
disposizioni di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile
1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di
trattenimento l’assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le
assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze
armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a
8.844.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo
2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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