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Decreti Legge 05/04/2006

da Cittadino lex - Restano in servizio fino al 30 settembre prossimo gli agenti ausiliari Le misure urgenti per la polizia

(Dl 135/2006 Gu 3.4.2006)

 Restano in servizio fino al 30 settembre prossimo gli agenti ausiliari della Polizia frequentatori del 63° corso, per assicurare il mantenimento degli attuali livelli di pubblica sicurezza, e per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata. E’ quanto prevede il decreto approvato dal consiglio dei ministri il 28 marzo e in vigore dal 3 aprile con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede un impegno di spesa di 8.844.000 euro.(03 aprile 2006) - da Cittadino Lex


DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n.135 Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n. 78 del 3-4-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l’assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


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Mercoledì, 05 Aprile 2006
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