{foto3c} Ebbri di alcol o di droga: la strada non è mai dritta (ASAPS) ROMA – L’articolo 3 della Costituzione italiana recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Ebbene, il Codice della Strada violerebbe proprio questo fondamento di uguaglianza, sancito tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale, quando prevede una punizione diversa tra chi guida un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (articolo 186) e chi invece si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 187). O almeno questo è il parere di un giudice del Tribunale di Roma – Albina Fiordalisi – che ha sospeso un processo per una presunta “disparità di trattamento” inviando tutti gli atti alla Consulta. La quaestio verte infatti sulla tesi avanzata dall’avvocato Francesco Romeo, del Foro di Roma, che difende un cittadino cubano dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica, definita “non manifestamente infondata” dalla dottoressa Fiordalisi. L’extracomunitario, venne denunciato a piede libero nel gennaio 2004, dopo essere finito con la propria auto contro una recinzione: quando la polizia municipale giunse sul posto, ne accertò lo stato di ebbrezza alcolica. In ogni caso, l’avvocato ha presentato una memoria difensiva all’inizio del dibattimento, all’interno della quale mette in discussione l’intero impianto del codice, ipotizzando la violazione del principio di uguaglianza in ordine ai due disposti, dei quali uno – la guida in stato di ebbrezza alcolica, l’articolo 186 appunto – prevede la competenza del giudice monocratico per l’irrogazione della pena, mentre il secondo – l’articolo ![]() In tutto questo, però, ci sembra che sia sfuggito un elemento essenziale: la ragionevole certezza che l’ebbro alla guida – sia esso ubriaco o drogato – incorra in un sinistro stradale. Siccome è proprio questo il caso, visto che l’imputato si era schiantato su una recinzione, avremmo voluto che venisse citato anche il pericolo per l’imputato stesso o per terzi estranei che condotte del genere comportano. È un dato di fatto, però, che il quesito è estremamente interessante e posto, comunque, con grande cognizione di causa. Siccome siamo democratici (e curiosi) attenderemo con ansia il responso della Corte Costituzionale. (ASAPS) | |