In materia di
violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità,
l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti
(Autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di
costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato il 2
febbraio 2001, diretto al Giudice di pace di Genova, R. F. proponeva
opposizione all’ordinanza – ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto
di Genova in data 10 ottobre 2000 per il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa
per violazione dell’art. 142/8 c.s., della somma di lire 494.400.
Tale infrazione era stata accertata dalla sezione della
polizia stradale di Genova il girono 1 aprile 2000, in Genova, alla progressiva
chilometrica 3 della A10, a carico del conducente del veicolo targato AZ … .. .
Con sentenza in data 28 giugno 2001 il giudice di pace
adito rigettava l’opposizione.
Avverso detta sentenza R. F. ha proposta ricorso per
cassazione sulla base di due motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di
Genova, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso,
si costituiva con atto del 31 ottobre 2002 al solo fine dell’eventuale
partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,
comma 1, c.p.c.
Motivi della decisione. – Con il primo motivo il
ricorrente denuncia o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 360,
primo comma, n.3, c.p.c; artt. 200, 201 D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo
codice della strada); art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992 (Reg. att. C.s.) Lamenta il ricorrente il mancato accoglimento di istanze
istruttorie, avendo richiesto che fosse disposta l’audizione dell’agente
accertatore, l’esibizione del libretto relativo al rilevatore utilizzato nella
specie, contenente gli interveneti di manutenzione eseguiti ed i dati
dell’omologa e che fossero indicati i nominativi dei componenti della pattuglia
della polstrada. La richiesta di tali mezzi istruttori era volta a
dimostrare punti decisivi della controversia. Soltanto dall’esame di tali mezzi sarebbe stato possibile
inferire la regolarità dell’Autovelox e verificare le caratteristiche. Sollevata tale eccezione, sarebbe spettato
all’amministrazione provare che la macchina era del tipo a lettura differita e
regolarmente funzionante sotto tutti i punti di vista. La P.A., invece, non avrebbe dimostrato né la corretta
taratura, né l’omologa né lo stato manutentivo e/ o funzionalità dello
strumento, né, infine, che l’Autovelox impiegato fosse del tipo «a lettura
differita», sì da rendere impossibile la contestazione immediata. Con il secondo profilo di censura del primo motivo il
ricorrente denuncia la violazione degli artt. 200, 201 D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285 (nuovo c.s.) ed art. 384 (D.P.R. N. 495 del 1992 (Reg. att. c.s.). Erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto
impossibile, nel caso di specie, la contestazione immediata, in quanto lo
strumento usato «104/C-2» consisterebbe – al contrario – l’immediata lettura
sul display tenuta, con allarme acustico, permettendo, quindi, di rilevare
eventuali infrazioni direttamente al passaggio del veicolo senza bisogno di
attendere il successivo sviluppo del rullino fotografico. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia. L’iter logico-argomentativo attraverso il quale il giudice
a quo sarebbe pervenuto alla decisione sarebbe incompleto, incoerente ed
illogico, avendo fatto discendere la funzionalità dell’apparecchio impiegato
dalla dichiarazione degli agenti di averne preventivamente verificato delle
istanze istruttorie volte a verificarne la correttezza della taratura,
l’omologazione del dispositivo elettronico e/o la funzionalità del medesimo. Il giudice a quo avrebbe omesso di dare rilievo alla
circostanza decisiva, al fine dell’accertamento della possibilità di
contestazione immediata dell’infrazione, che esistevano sull’autostrada
piazzole alle distanze di circa 300, 900 e 2.000 metri dal luogo dell’avvenuta
infrazione, che avrebbero consentito immediatamente la sosta in sicurezza del
veicolo (che marciava ad una velocità modesta di poco superiore ai 100 Km/h.). Entrambi i motivi, che per ragioni di connessi0ne possono
essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Lamenta il ricorrente che non sia stato disposta
l’audizione dell’agente accertatore, ma non indica su quali specifiche
circostanze aveva chiesto che questo fosse sentito, omissione che non consente
a questa Corte di poter valutare la decisività di detta richiesta istruttoria. Lamenta altresì il ricorrente che non sia stata disposta,
nonostante ne avesse fatto espressa richiesta, l’esibizione del libretto
relativo al rilevatore utilizzato nella
specie, contenente la annotazione degli interventi di manutenzione eseguiti ed
i dati dell’omologa, al fine di verificarne il regolare funzionamento,
spettando alla pubblica amministrazione provare che l’apparecchio utilizzato
era regolarmente funzionante. Il collegio osserva che la censura non può essere
condivisa atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenza di questa Corte,
l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di
velocità opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate all’opponente e debitamente provate, il difetto di
costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (cfr, in
tal senso Cass. 8469 del 1998; Cass. n. 12324 del 1999). Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato e tanto
meno provato l’esistenza di una qualche circostanza di fatto, che potesse far
sospettare un qualche difetto dell’apparecchio rilevatore, che, come affermato
nel processo verbale di contestazione, era stato debitamente omologato e del
quale gli agenti operatori avevano preventivamente verificato la perfetta
funzionalità (cfr. pp. 2 e 4 della sentenza impugnata). Sostiene ancora il ricorrente, con un ulteriore profilo di
censura, che lo strumento usato il 104/C-2, consentirebbe la immediata lettura
sul display della velocità tenuta, permettendo, quindi, di rilevare eventuali
infrazioni direttamente al passaggio del veicolo e che, pertanto, il giudice a
quo erroneamente avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, potesse essere
omessa legittimamente la contestazione immediata dell’infrazione. Il giudice a quo ha ritenuto che gli agenti accertatori
non fossero tenuti alla contestazione immediata dell’infrazione, ricorrendo una
delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata previste dall’art.
384 lett. e) del Regolamento del c.s., consentendo l’apparecchio Autovelox
utilizzato, modello 104/C-2, la determinazione e l’accertamento dell’illecito
solo dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, è già a distanza dal posto di
rilevamento. Il collegio osserva che il fatto che la velocità venga
rilevata al passaggio del veicolo che il
display consenta la immediata letture della stessa comporta che il veicolo
possa essere fermato soltanto dopo essere transitato dinanzi all’apparecchio
rilevatore e, quindi, quando è già ad una certa distanza dal luogo del
rilevamento. Giustamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che la
fattispecie in esame integri una delle ipotesi di impossibilità di
contestazione immediata, previste dall’art. 384, lett. e) del regolamento di
attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, dovendosi ritenere
immediata dovuta soltanto nella ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta
l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, ma sempre che dal
fermo del veicolo non derivano situazioni di pericolo e che il servizio sia
organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale
dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile
alcun sindacato giurisdizionale (cfr. in tal senso Cass. n. 3017 del 2004). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto, senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo controparte in
questa sede spiegato difese. (Omissis).
[RIV-0306P274]
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