IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186; Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7
febbraio 2006 e 8 febbraio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006; Sentito il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le
attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Articolo 1. Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo
11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300) 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito
denominato: "Corpo nazionale", è una struttura dello Stato ad
ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato: "Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero
dell’interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso
pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, nonchè lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo
nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente
decreto legislativo. 2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del
servizio di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Articolo 2. Organizzazione centrale e
periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio
1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300) 1. L’organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale
si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
e dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei
seguenti uffici: a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per
lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all’articolo 1; b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non
generale, istituiti per l’espletamento in ambito provinciale delle funzioni di
cui all’articolo 1; c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti
di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività
operative che richiedano l’impiego di personale specificamente preparato,
nonchè l’ausilio di mezzi speciali o di animali. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate
l’organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale
di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell’interno di natura
non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non
generale con l’indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2,
lettera c) e lettera d). 4. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Articolo 3. Dirigente generale - Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996;
articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre
1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577) 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente
generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale -
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già
affidate all’Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza
o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali
secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è
responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi; c) è componente di diritto della Commissione consultiva
centrale controllo armi; d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione
dell’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonchè
del consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno per la trattazione
degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei
servizi ispettivi sull’attività tecnica. Articolo 4. Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo l,
il Ministero dell’interno, nell’ambito delle ordinarie previsioni di bilancio,
può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d’intesa con le
regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale
reclutato ai sensi dell’articolo 9. 2. Le regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al
potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante
l’assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da
impiegare per le attività di soccorso pubblico. Articolo 5. Regioni a statuto speciale e
province autonome 1. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad
essere disciplinate dai rispettivi statuti. Capo II Articolo 6. Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27
dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469;
articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252) 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in
permanente e volontario. Il rapporto d’impiego del personale permanente è
disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste
nei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto
d’impiego all’Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel
regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio
secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. 2. Nell’esercizio delle attività istituzionali, il
personale di cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al
personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni
di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli
dell’area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni
contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono
riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto urbano e metropolitano. Articolo 7. Disposizioni in materia di opera
nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818) 1. Il personale di cui all’articolo 6, che esplica il
servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti
dall’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in
località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze
connesse al funzionamento delle strutture stesse. Sezione II Articolo 8. Reclutamento del personale
volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996) 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed
impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di
addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le
modalità di reclutamento e d’impiego, l’addestramento iniziale, il rapporto di
servizio e la progressione del personale volontario. Fino all’emanazione di
tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri,
attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di
corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati
e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all’articolo 9, hanno
l’obbligo della conservazione del posto di lavoro. Articolo 9. Richiami in servizio del personale
volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469;
articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10
agosto 2000, n. 246) 1. Il personale volontario può essere richiamato in
servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato
in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere
richiamato in servizio: a) in caso di particolari necessità delle strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale; b) per le esigenze dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso
pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi
stabiliti dal Ministero dell’interno. 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a),
sono disposti nel limite di centosessanta giorni all’anno per le emergenze di
protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale
volontario richiamato in servizio. 4. Al personale volontario può essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L’incaricato della
custodia ha l’obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento
e di dare l’allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed
alla conservazione del materiale antincendio. Articolo 10. Trattamento economico ed
assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo
16, legge 27 dicembre 1973, n. 850) 1. Al personale volontario richiamato in servizio
temporaneo, per l’intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento
economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il
trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro
straordinario. 2. Il personale volontario è assicurato contro gli
infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata
di servizio, restando esonerata l’amministrazione da ogni responsabilità. La
dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi
delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello
Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di
ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio
sono a carico dello Stato. 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono
stabiliti con provvedimento del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Articolo 11. Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521) 1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai
medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle
seguenti sanzioni disciplinari: a) censura; b) sospensione dai richiami da 1 a
5 anni; c) radiazione. 2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle
sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i
principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per
il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento
disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai
richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui
sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l’appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata. Articolo 12. Cessazione dal servizio (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469) 1. Il personale volontario cessa dal servizio al
raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di
corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui
all’articolo 8. 2. Il personale volontario è esonerato dal servizio
qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa
diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato
motivo. Capo III Articolo 13. Definizione ed ambito di
esplicazione (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di
incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la
promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme,
misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a
limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni,
enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato
dall’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza
interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei
prodotti da costruzione. Articolo 14. Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577) 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza
esclusiva del Ministero dell’interno, che esercita le relative attività
attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1
sono in particolare: a) l’elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di
atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione,
comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione
incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e
commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque
denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l’idoneità a
svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell’ambito di
procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su
materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il
rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di
certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all’attività di produzione normativa nell’ambito
dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa
attività di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attività di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l’Unione europea o
le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o
regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo
restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi
dello Stato; g) le attività di formazione, di addestramento e le
relative attestazioni di idoneità; h) l’informazione, la consulenza e l’assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull’applicazione delle norme di
prevenzione incendi di cui alla lettera a). 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma
2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi
aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici
da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti,
attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni
comunitarie. 4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in
armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e
per l’edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 della
legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata
secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di
economicità, efficacia ed efficienza. Articolo 15. Norme tecniche e procedurali di
prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle
situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i
provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità
dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle
sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante; b)
le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le
conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti,
distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 3. Fino all’adozione delle norme di cui al comma 1, alle
attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla
disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si
desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate. Articolo 16. Certificato di prevenzione incendi (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1,
legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività,
depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla
detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti
che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e
dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le
attività ivi individuate. 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti
responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che
comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti,
finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla
normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche,
finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la
rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione
delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle
attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di
prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a
carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica
richiesta. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di
tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai
fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico
regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di
esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere
del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21. 4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire
direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili
delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni
attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi,
rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei
predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro dell’interno. 5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando
provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione
all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai
fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni
assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi. 6. Indipendentemente dal periodo di validità del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma
1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei
locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una
modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al
procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso
disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il
procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all’osservanza della
normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti
e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non
consentire l’integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a
carico dei soggetti responsabili delle attività. 8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340. Articolo 17. Formazione (articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la
formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico,
nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche
attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le
istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche
internazionali, e la comunità scientifica. 2. In relazione alle esigenze connesse all’espletamento
delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all’articolo 14, da
parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre
amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto
interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a
pagamento, dell’attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di
cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di
richiesta dell’Amministrazione della difesa. 3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono
svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni
attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi. 4. Il Corpo nazionale assicura l’attività formativa del
personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo
nazionale la formazione e l’addestramento del personale addetto alla
prevenzione, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del
certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 16. 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal
Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato,
previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del
Ministro dell’interno sono determinate le modalità della separazione delle
funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. Articolo 18. Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge
26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437) 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio
fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio
personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o
sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare
condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto
con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a
completare le misure di sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione
incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato
intervento nel caso in cui si verifichi l’evento dannoso. 2. I soggetti
responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle
strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a
richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5
sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi
di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento
sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni
comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui
agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni. 4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono
essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti,
stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da
quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la
disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del
Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di
vigilanza antincendio, nonchè dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale Articolo 19. Vigilanza (articolo 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di
prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza
attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello
stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per
categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di
potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell’esercizio dell’attività
di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti,
istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli è consentito: l’accesso alle attività, costruzioni ed
impianti interessati, anche durante l’esercizio; l’accesso ai luoghi di
fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di
campioni per l’esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria
all’esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza siano
rilevate condizioni di rischio, l’inosservanza della normativa di prevenzione
incendi ovvero l’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti
responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri
organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà
comunicazione dell’esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati,
al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e
delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. Articolo 20. Sanzioni penali e sospensione
dell’attività (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n.
818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966) 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività
soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di
richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si
tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio
gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il
decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai
fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti
fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi
falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il
rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di
vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle
strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento
dell’obbligo. Articolo 21. Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577)
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