Giurisprudenza di
legittimità
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sentenza Svolgimento del
processo S. G. ha
impugnato davanti al Giudice di pace di Alcamo il verbale, notificatogli il 15
maggio 2001, con cui gli era stata contestata la violazione del limite di
velocità vigente nel luogo dell’accertamento, commessa il 24 febbraio 2001 con
un veicolo di sua proprietà e constatata da agenti della Polizia di Stato
mediante un apparecchio "autovelox". Il Prefetto di Trapani non si è
costituito in giudizio. Con la
sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto
che la mancanza di contestazione immediata, come aveva dedotto l’attore,
inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non potendo ritenersi
giustificata dalle generiche affermazioni contenute in proposito nel verbale. Il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per
cassazione, in base a un motivo. S. G. non ha
svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con il
motivo addotto a sostegno del ricorso il Prefetto di Trapani lamenta che
erroneamente il Giudice di pace di Alcamo ha ritenuto che nella specie fosse
doverosa la contestazione immediata della violazione, pur se
l’"autovelox" consente la rilevazione della velocità solo in
concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in tempo utile. La censura è
fondata. La
giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di discostarsi,
stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme che disciplinano
la materia è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso
di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato
mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima
del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di
apparecchiature diverse, come appunto l’"autovelox", rientra di per
sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro
impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione
giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., per tutte, Cass. 17
marzo 2005 n. 5861). Accolto
pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché non
sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da S. G.. Le spese
dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione proposta da S. G. avverso il verbale di accertamento n. ATX
0000026014 in data 22 marzo 2001, emesso nei suoi confronti dalla Sezione di
Polizia stradale di Trapani; compensa tra le parti le spese dell’intero
giudizio. Depositata in cancelleria il 14
febbraio 2006. |
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