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Corte di Cassazione 12/04/2006

Giurisprudenza di legittimità - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser - Omologazione dell’apparecchiatura – Accertamento e contestazione delle violazioni - Necessità della fotografia – Insussistenza. (Sintesi di Redazione)

(Cass. Civ., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6569)

L’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento, anche occasionale, di tali dispositivi, ovvero in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

 ha pronunciato la seguente

 Sentenza

 Svolgimento del processo

 Con ricorso al giudice di pace di Padova, F. S. proponeva opposizione al verbale n. 101890 del 9.2.2002 con cui la Polizia stradale di Padova gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 c.d.s. rilevata a mezzo di apparecchiatura telelaser LTI 20-20 e, per l’effetto, gli aveva irrogato la sanzione di euro 327, assumendo l’illegittimità del provvedimento opposto per inaffidabilità dell’apparecchiatura utilizzata, per insussistenza della violazione e per mancanza di prova della stessa.

 All’esito del giudizio, in cui si costituiva la Prefettura di Padova, il giudice adito, con sentenza depositata il 6. 6. 2002, accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’apparecchiatura Telelaser LTI 20-20 fosse illegittima in quanto non rispondente ai requisiti richiesti, in tema di strumenti di rilevazione della velocità degli autoveicoli, dall’art. 345 reg. c.d.s., tenuto conto che essa non conserva traccia del rilevamento e non consente di assicurare che l’autovettura inquadrata dalla macchina sia effettivamente quella poi fermata dagli agenti, con l’effetto che il suo uso, dipendendo esclusivamente dall’accortezza dei riflessi e dalla buona vista dell’agente accertatore, è contrario alle esigenze di certezza e di verificabilità richieste dalla norma.

 Avverso questa decisione, con atto notificato il 21.6.2003, propone ricorso per cassazione l’Ufficio del Governo di Padova, affidato a tre motivi.

 Motivi della decisione

 Con il primo motivo l’Ufficio del Governo ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 345 del reg. c.d.s, e dell’art. 142 c.d.s., assumendo, in particolare, che la decisione si fonda su una erronea lettura dell’art. 345 cit., non avendo il giudice di pace considerato adeguatamente che l’apparecchiatura Telelaser risulta regolarmente omologata, con conseguente garanzia della sua affidabilità, e che nella specie la misurazione è avvenuta secondo modalità certe e sicure, debitamente descritte nel verbale.

 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del principio dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), degli artt. 2699 e 2700 c.c. e violazione e falsa applicazione delle norme processuali sulle prove nonché degli artt. 113 e 116 c.p.c.

 Con il terzo motivo si denunzia il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

 Il ricorrente lamenta che la sentenza sia giunta al giudizio di inaffidabilità dell’apparecchiatura utilizzata in assenza di denunzie circa difetti di costruzione o di funzionamento e senza far ricorso a specifiche fonti di prova, fondando la propria conclusione sulla mera possibilità di confusione tra autoveicoli, ma senza considerare, nella specie, la circostanza riportata nel verbale, secondo cui il veicolo viaggiava isolato; la sentenza, infine, incorrerebbe nell’errore di identificare l’affidabilità dello strumento con il requisito della documentabilità del suo accertamento, laddove invece la legge richiede, più semplicemente, che esso sia rappresentato in modo chiaro ed accertabile.

  Il ricorso è fondato, dovendo qui richiamarsi l’orientamento già espresso più volte da questa Corte in ordine alle condizioni richieste dalla legge per l’uso degli apparecchi di accertamento della velocità dei veicoli e circa la conformità ad esse della apparecchiatura denominata telelaser (Cass. n. 8675 del 2005; nn. 8232 e 8233 del 2005; n. 5873 del 2004).

 L’art. 142, comma 6, codice della strada, prevede che "per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". L’art. 345 del regolamento di esecuzione, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al primo comma, che "Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente" e, al secondo comma, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici". Al quarto comma, il citato articolo stabilisce che "per l’accertamento dalle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi".

 Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono dunque essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 c.d.s. Non è invece richiesto che esse siano anche munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell’accertamento della infrazione. In proposito, occorre rilevare, per confutare l’assunto della sentenza, che la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova se debitamente omologate. È la norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142, comma 6, del codice della strada, a stabilire quali siano i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, e tra questi vi è quello che esse consentano di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile. Requisito, questo, che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità di un determinato veicolo, ben potendo il concreto accertamento essere riferito ad uno specifico ed individuato veicolo dall’agente di polizia addetto all’apparecchiatura stessa. Non a caso, del resto, l’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada prescrive che per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi.

 L’omologazione dell’apparecchiatura, dunque, concerne la idoneità della stessa a fissare in un determinato momento la velocità di un autoveicolo, ben potendo la riferibilità della velocità ad un determinato veicolo discendere dall’osservazione documentata ad opera dell’agente di polizia giudiziaria. È noto, inoltre, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. S.U. 25 novembre 1990, n. 12545; 5 dicembre 1995, n. 12846; 22 marzo 1995, n. 3316), nel giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale: ciò in forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. Ne consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste da detto art. 142, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento, anche occasionale, di tali dispositivi ovvero in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto. Nel caso di specie, invece, il giudice di pace non ha svolto accertamenti tecnici, nè ha in alcun modo argomentato sulla possibilità in concreto che l’apparecchiatura di rilevamento utilizzala potesse presentare difetti di funzionamento, limitandosi ad esprimere, in via del tutto apodittica, il proprio convincimento circa l’inadeguatezza tecnica dell’apparecchiatura impiegata, in palese contrasto con le risultanze della sua omologazione. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Padova, che esaminerà l’opposizione alla luce dell’esposto principio e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE

 accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Padova, che provvederà anche sulle spese.

 Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006

 Depositata in cancelleria il 23 marzo 2006.

 


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Mercoledì, 12 Aprile 2006
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