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Giurisprudenza di merito - Sosta – Veicoli al servizio di persone invalide – Accesso e sosta ad aree o strade interdette alla circolazione – Accertamento e contestazione del divieto di sosta - Mancata esposizione del contrassegno - Conseguenze.

(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, 6 aprile 2006, n. 70)
 

 

SENT. ___70/06____

R.G. ___01/A/06___

CRON._____/______

REP. _____/______

 

 

 

Sosta – Veicoli al servizio di persone invalide – Accesso e sosta ad aree o strade interdette alla circolazione – Accertamento e contestazione del divieto di sosta - Mancata esposizione del contrassegno - Conseguenze.

 

Il contrassegno di “veicolo al servizio di persona invalida” deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo utilizzato dal “disabile”, al fine di poter esercitare la facoltà di esonero dai divieti di circolazione e sosta. (Massima a cura della Redazione)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

 

 

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 6 aprile 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

 

SENTENZA

(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

 

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 11/05, emesso il 08.11.2005 e notificato il 10.11.2005 dalla Polizia Municipale di Trasaghis (UD),

avente ad oggetto: violazione dell’art. 7, comma 1, lettera A) e dell’art. 13 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

 

promossa

con domanda in data 03.01.2006

da

omissis

OPPONENTE

contro

POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TRASAGHIS

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

 

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua efficacia, annullarsi il verbale opposto.

 

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: confermarsi il verbale.

 

FATTO E DIRITTO

Gli Agenti omissis hanno contestato al sig. Giacalone la violazione del divieto di transito vigente in Alesso, località torrente “Palar”, dopo aver rilevato la presenza della sua autovettura, AUDI A4 targata AS758CZ, sulla sommità delle sponde del torrente “Palar”, in zona interdetta al traffico veicolare dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, senza contrassegni giustificativi.

Sanzione amministrativa pecuniaria applicata nella misura ridotta di €. 71,00 oltre spese di notifica.

 

MOTIVI DEL RICORSO

L’interessato si oppone, allegando la concessione n. 02/2002 dd. 11.02.2002 con cui il Comune di Osoppo (UD) gli ha rilasciato il “contrassegno speciale per sosta a favore di disabili” valido fino all’11 febbraio 2007 e l’autorizzazione a “lasciare in sosta il veicolo utilizzato per il proprio trasporto anche in località ove sussistono divieti di sosta e limitazioni temporali, sia di circolazione che di sosta, di cui all’art. 7 del C.d.S., fatta eccezione per i divieti contemplati dagli artt. 157 e 158 C.d.S.”

Aggiunge che tale contrassegno lo espone regolarmente, perciò si ritiene autorizzato alla sosta in zona ove vige il divieto temporaneo di transito.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 10.01.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 6 aprile 2006, accogliendo la richiesta sospensione per gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. La P. M. ha fatto pervenire in data 20.02.2006 gli atti e le proprie controdeduzioni, nelle quali precisa che l’AUDI dell’attuale opponente era assolutamente priva di tagliandi o contrassegni giustificativi visibili dall’esterno.

All’udienza di comparizione il Giudicante respinge istanze istruttorie non rituali e le parti concludono come in atti.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.

In fatto, osserva il Giudicante che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.), mentre l’opponente non ha fornito la prova di aver regolarmente esposto il “contrassegno speciale” nell’occasione in cui ha circolato e sostato in zona vietata.

In diritto, osserva che a norma dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, il contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo utilizzato dal “disabile”, per poter esercitare la facoltà di esonero dai divieti di circolazione e sosta. Tale norma è stata confermata dall’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, mentre il 2° comma dell’art. 11 stesso D.P.R. stabilisce che “Le facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele”.

Nella fattispecie la stessa concessione rilasciata all’attuale opponente stabilisce che il “contrassegno speciale dovrà essere apposto in maniera ben visibile, all’interno e sulla parte anteriore del veicolo utilizzato dal disabile”.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, visto l’art. 11 L. 689/1981, la ritiene congrua nella misura minima edittale.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione e per l’effetto revoca il proprio decreto del 10.01.2006 e conferma il verbale di contestazione n. 11/05, emesso il 08.11.2005 e notificato il 10.11.2005 dalla Polizia Municipale del Comune di Trasaghis (UD).

Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 71,00, oltre €. 5,56 per spese di notifica.

Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

 

Gemona del Friuli, li 6 aprile 2006.

 

 

 IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

 Avv. Vincenzo Zappalà


 


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Giovedì, 13 Aprile 2006
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