SENT. ___70/06____
R.G. ___01/A/06___
CRON._____/______
REP. _____/______
Sosta – Veicoli al
servizio di persone invalide – Accesso e sosta ad aree o strade interdette alla
circolazione – Accertamento e contestazione del divieto di sosta - Mancata esposizione del contrassegno - Conseguenze.
Il contrassegno di
“veicolo al servizio di persona invalida” deve essere apposto sulla parte
anteriore del veicolo utilizzato dal “disabile”, al fine di poter esercitare la
facoltà di esonero dai divieti di circolazione e sosta. (Massima a cura della
Redazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo
Zappalà
nella
pubblica udienza del 6 aprile 2006
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle
motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per
controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 11/05,
emesso il 08.11.2005 e notificato il 10.11.2005 dalla Polizia Municipale di
Trasaghis (UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 7, comma 1,
lettera A) e dell’art. 13 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa
con
domanda in data 03.01.2006
da
omissis
OPPONENTE
contro
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TRASAGHIS
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: previa sospensione
della sua efficacia, annullarsi il verbale opposto.
CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: confermarsi
il verbale.
FATTO E DIRITTO
Gli
Agenti omissis hanno contestato al sig. Giacalone la violazione del divieto di
transito vigente in Alesso, località torrente “Palar”, dopo aver rilevato la
presenza della sua autovettura, AUDI A4 targata AS758CZ, sulla sommità delle
sponde del torrente “Palar”, in zona interdetta al traffico veicolare dal 1°
giugno al 15 settembre di ogni anno, senza contrassegni giustificativi.
Sanzione
amministrativa pecuniaria applicata nella misura ridotta di €. 71,00 oltre
spese di notifica.
MOTIVI DEL RICORSO
L’interessato
si oppone, allegando la concessione n. 02/2002 dd. 11.02.2002 con cui il Comune
di Osoppo (UD) gli ha rilasciato il “contrassegno speciale per sosta a favore
di disabili” valido fino all’11 febbraio 2007 e l’autorizzazione a “lasciare in
sosta il veicolo utilizzato per il proprio trasporto anche in località ove
sussistono divieti di sosta e limitazioni temporali, sia di
circolazione che di sosta, di cui all’art. 7 del C.d.S., fatta eccezione
per i divieti contemplati dagli artt. 157 e 158 C.d.S.”
Aggiunge
che tale contrassegno lo espone regolarmente, perciò si ritiene autorizzato
alla sosta in zona ove vige il divieto temporaneo di transito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il
Giudicante, con decreto del 10.01.2006, ha fissato l’udienza di comparizione
del 6 aprile 2006, accogliendo la richiesta sospensione per gravi motivi
previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. La P. M. ha fatto pervenire in data
20.02.2006 gli atti e le proprie controdeduzioni, nelle quali precisa che
l’AUDI dell’attuale opponente era assolutamente priva di tagliandi o
contrassegni giustificativi visibili dall’esterno.
All’udienza
di comparizione il Giudicante respinge istanze istruttorie non rituali e le
parti concludono come in atti.
Il
Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza
mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex
art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione
è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In
fatto, osserva il Giudicante che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa
piena prova fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.), mentre
l’opponente non ha fornito la prova di aver regolarmente esposto il
“contrassegno speciale” nell’occasione in cui ha circolato e sostato in zona
vietata.
In
diritto, osserva che a norma dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, il
contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo utilizzato
dal “disabile”, per poter esercitare la facoltà di esonero dai divieti di
circolazione e sosta. Tale norma è stata
confermata dall’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, mentre il 2° comma dell’art. 11
stesso D.P.R. stabilisce che “Le
facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali motivate
condizioni e cautele”.
Nella
fattispecie la stessa concessione rilasciata all’attuale opponente stabilisce
che il “contrassegno speciale dovrà
essere apposto in maniera ben visibile, all’interno e sulla parte anteriore del
veicolo utilizzato dal disabile”.
Per
quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, visto l’art. 11 L.
689/1981, la ritiene congrua nella misura minima edittale.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
Respinge l’opposizione e
per l’effetto revoca il proprio decreto del 10.01.2006 e conferma il verbale di
contestazione n. 11/05, emesso il 08.11.2005 e notificato il 10.11.2005 dalla
Polizia Municipale del Comune di Trasaghis (UD).
Determina la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura di €. 71,00, oltre €. 5,56 per spese di notifica.
Spese
compensate.
Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona
del Friuli, li 6 aprile 2006.
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv.
Vincenzo Zappalà
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