E’ del 12 aprile pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del DLGS 149/2006 che entrerà in vigore a partire dal 27 aprile 2006. L’atteso
DLGS va a modificare il precedente DLGS 209/2003 di attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Art.
1.
Modifiche all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Art.
2.
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:«a) con la consegna
ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite
soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna
al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa
costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo
certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i
collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse
storico o collezionistico».
Art.
3.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e’ consegnato al concessionario» sono sostituite
dalle seguenti: «puo’ essere consegnato al concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto
concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15»
sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del
veicolo, assumendosi ogni responsabilita’ civile, penale e amministrativa
connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «,
in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito
certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche’
dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del
veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche’, se assunto,
l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In
tale caso» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta
giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce
dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione,
conservandone copia.» sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del
veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni
ad un centro di raccolta il veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o
al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’auto mercato» e la
parola: «direttamente» sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite
dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del
gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza
oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine,
entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed
emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o
titolare restituisce il certificato di proprieta’, la carta di circolazione e
le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso
puo’ essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del
certificato di rottamazione.»;
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;
o) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il
detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita’ penale, civile e
amministrativa connesse alla proprieta’ e alla corretta gestione del veicolo
stesso.»;
p) il comma 15 e’ sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita’ di autoriparazione, di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio’
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti
dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e’ previsto dalla legge
un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u).».
Art.
4.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le
seguenti «di cui all’allegato II»;
b) al comma 8, prima dell’ultimo periodo e’ inserito il seguente:
«Tale autorizzazione dovra’ contenere, tra l’altro, un riferimento esplicito
agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto
- presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice
o l’automercato - destinati all’invio a impianti autorizzati per il
trattamento, e’ consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Art.
5.
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
uso, le autorita’ competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli
e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in
conformita’ con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego
dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche’, come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista
ambientale.»;
b) al comma 2, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Gli operatori economici
garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati
relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al
recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e’ modificato con le modalita’
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro
componenti.».
Art.
6.
Modifiche all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita’ di cui
all’articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Art.
7.
Modifiche all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di
trattamento autorizzati».
2. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola:
«pertinenti» e’ soppressa.
3. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le
parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i
gestori degli impianti di trattamento autorizzati».
4. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e’
soppresso.
Art.
8.
Modifiche all’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
2. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai
certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai
concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli
automercati».
3. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita’ di acquisizione e
trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’APAT per i profili di
competenza.».
Art.
9.
Modifiche all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«all’articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole:
«lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b),
c) e d)».
3. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la
lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser
controllati con cadenza individuata nell’ambito degli accordi stessi e riferiti
alle autorita’ competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita’ competenti dovranno assumere le opportune misure per
esaminare i progressi compiuti nell’ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento
degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita’ competenti assumeranno
tutte le misure per garantire l’osservanza delle misure previste dal presente
decreto.».
Art.
10.
Modifiche all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui
all’articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
5, commi 6 e 7».
Art.
11.
Modifiche all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209
1. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine
della lettera b) e’ aggiunto il seguente periodo:
«Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all’articolo 5, i
produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal
valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
2. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e’
inserito il seguente: «11-bis. All’articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non
avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Art.
12.
Modifiche all’Allegato IV, punto 5), e all’Allegato II punti 2. e 3. del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e’
sostituito dal seguente:
«5) l’impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All’allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. e’
sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o
meno 1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1’1% o meno
di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3. All’allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al
punto 3., seconda colonna, e’ soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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