Art.1.Obbligo
di trasferimento e di conservazione dei dati dell’apparecchio di controllo da
parte delle imprese di trasporto
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il
periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale
ispettivo di effettuare i relativi controlli. L’operazione di trasferimento dei
dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalita’
previste dall’allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita
dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di
effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono
responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del
trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati
esterno che ne garantisca l’inalterabilita’ e la conservazione nel tempo,
avendo cura di predisporre almeno un’ulteriore copia di salvataggio. I dati
devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone
autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell’impresa,
all’autorita’ di controllo. I dati trasferiti devono essere provvisti di firma
elettronica, come previsto dall’allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenienti dall’apparecchio di controllo
digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi
alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre
settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad
altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente
funzionante, ovvero su richiesta dell’autorita’ di controllo;
2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci
l’impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta
dell’autorita’ di controllo. L’impresa di trasporto deve conservare, per il
periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai
suddetti
dati.
Art.
2. Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore della vigente
disciplina in materia di orario di lavoro nonche’ dei contratti collettivi e di
tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i
periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell’apparecchio
di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.
I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti
dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell’apparecchio di controllo e
della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.
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