Veniamo informati dagli amici
dell’AICAT che dopo
l’iniziale denuncia allo IAP
- Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
che non aveva dato pratico risultato in quanto la ditta produttrice non aderiva
all’Istituto stesso, seguiva una loro denuncia della
campagna pubblicitaria della "Drive Beer" anche all’Autorità Garante
della
Concorrenza e del Mercato, per pubblicità ingannevole.
L’Autorità Garante ha informato i ricorrenti di aver
disposto l’immediata sospensione della campagna delle affissioni (per quella televisiva
si dovrà attendere la definizione) con la seguente motivazione:
"Visto......
(omissis)......Considerato ....
(omissis)......
Considerato che, allo stato degli atti,
la valutazione circa la
veridicità delle informazioni, diffuse
tanto a mezzo affissionale quanto
a mezzo internet, necessita di ulteriori
approfondimenti che dovranno
essere svolti nel corso del procedimento;
........(omissis).....
Ritenuto, pertanto, che dall’esame degli atti del
procedimento emergono
elementi tali da avvalorare la necessità
di provvedere con particolare
urgenza al fine di impedire che il
messaggio affissionale continui ad
essere diffuso nelle more del
procedimento di merito;
DELIBERA
la
sospensione provvisioria del suindicato messaggio pubblicitario
diffuso a mezzo affissionale dalla
società Tarricone Spa ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del Decreto
Legislativo N. 206/05 e dell’art. 11
comma 21 del DPR N. 284/03.
Ai sensi dell’art. 26 comma 10 del Decreto Legislativo N.
206/05, in caso
di inottemperanza alla presente delibera,
l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la
sospensione dell’attività di
impresa per un periodo fino a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti
interessati e
pubblicato nel bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell’art. 26 comma 12
del Decreto Legislativo N.
206/05, entro sessanta giorni dalla data
di comunicazione del
provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del DPR
284/03, la presente
decisione di sospensione deve essere
immediatamente eseguita a cura
dell’operatore pubblicitario, e che il
ricorso avverso il presente
provvedimento di sospensione
dell’Autorità non sospende l’esecuzione
dello stesso. Dell’avvenuta esecuzione
del provvedimento di sospensione
l’operatore pubblicitario deve dare
immediata comunicazione all’Autorità.
Si invita pertanto la società Tarricone Spa a dare
comunicazione
all’Autorità dell’avvenuta esecuzione del
presente provvedimento di
sospensione e delle relative modalità
entro tre giorni dall’esecuzione
stessa.
Firmato
Il segretario generale Fabio Cintoli
Il presidente Antonio Catricalà"
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