Giurisprudenza di
legittimità a) deve ritenersi
legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della
strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la
contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo
dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992) e, per
l’appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento dell’eccesso di velocità a
mezzo di "autovelox"; b) costituisce una
ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall’obbligo della
contestazione immediata quella in cui l’accertamento dell’eccesso di velocità
avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la
determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo
oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; c) resta esclusa la
possibilità di censurare le scelte dell’amministrazione in ordine alle modalità
di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni,
configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "modus
operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non
sindacabile dal giudice ordinario (v. Cass. n. 9222/2005).
Svolgimento del
processo L. M., con
ricorso depositato il 19 aprile 2002, chiedeva l’annullamento di un verbale di
accertamento della polizia Municipale di Roma con il quale gli era stata
contestata la violazione dell’art. 142 IX comma del codice della strada
rilevata a mezzo di "autovelox". Instaurato
il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma, il giudice di pace di
quella città, con sentenza del 24 ottobre 2002, rigettava l’opposizione. Avverso tale
decisione ricorre a questa Corte il L. M. con ricorso notificato al Comune di
Roma il 26 marzo 2003, formulando due motivi d’impugnazione. La parte intimata
non ha controdedotto. Con i due
motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta
connessione, si denunzia, in riferimento all’art. 360 n.ri 3 e 5 cpc,
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia. Osserva il
ricorrente che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che la mancata
contestazione immediata dell’infrazione rientrasse nei sei casi di
"impossibilità" previsti dall’art. 384 del Regolamento al codice
della strada, mentre essa non era stata effettuata non perché l’apparecchio non
lo consentiva, ma in quanto la Polizia Municipale in quel momento, ore 01,51,
aveva ritenuto di non intervenire, pur potendolo fare. Il ricorso
non può essere accolto. Nel
sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle
violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui all’art. 14, legge
n. 689 del 1981, e quella speciale del codice della strada (art. 200 d. leg. n.
285 del 1992) questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: a) che deve
ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice
della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la
contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo
dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) e, per
l’appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento dell’eccesso di velocità a
mezzo di "autovelox"; b) che costituisce una ipotesi normativamente
predeterminata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata quella in
cui l’accertamento dell’eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di
rilevamento, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di
accertamento; c) che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte
dell’amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di
rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una
inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione,
in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (ex plurimis Cass.
n. 9222/2005). A tali
principi si è uniformato il giudice di pace in un contesto caratterizzato dalla
mancata contestazione immediata dell’infrazione rilevata a mezzo "autovelox",
per essere il veicolo "lanciato ad eccessiva velocità con impossibilità di
esser raggiunto in condizioni di sicurezza". Non vi è
luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato
Comune di Roma. Per questi motivi rigetta il
ricorso. |
|
|
© asaps.it |