L’ordinanza di convalida, di cui all’art. 23,
c. 5, legge n. 689/1981, richiede la presenza di tre presupposti: a) la mancata
comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, senza
deduzione di alcun legittimo impedimento; b) il deposito dei
documenti, di cui al secondo comma del citato art. 23, ad opera dell’autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato; c) l’argomentata
verifica della legittimità del provvedimento, in relazione ai motivi della
opposizione e sulla base della documentazione versata in atti. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE Svolgimento del
processo Alla prima
udienza del 25 marzo 2002, in ragione dell’ingiustificata assenza
dell’opponente F. F., l’adito Giudice di pace di Crema, con ordinanza ex art.
25, comma quinto, legge n. 689/81, ha convalidato l’opposto provvedimento del
Prefetto di Cremona, n. 376 del 9 ottobre 2001, con cui era stata irrogata al
predetto una sanzione pecuniaria, per aver violato l’art. 142, comma ottavo,
del codice della strada. Per la
cassazione di tale ordinanza, F. F. ha proposto ricorso. La
Prefettura della provincia di Cremona non ha svolto difese. Con unico
mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma quinto,
legge n. 689/81, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della
controversia, il ricorrente si duole che l’ordinanza impugnata sia
esclusivamente argomentata sul rilievo della sua assenza ingiustificata alla
prima udienza, senza verifica alcuna della legittimità del provvedimento
sanzionatorio opposto, in relazione ai motivi di opposizione e sulla base della
documentazione versata in atti. La censura è
fondata. All’esito
dei noti interventi, additivamente operati dalla Corte Costituzionale con le
pronunce n. 534 del 1990 e n. 501 del 1995, l’ordinanza di convalida, di cui
all’art. 23, comma quinto, legge n. 689/81, richiede la presenza di tre
presupposti: a) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore
alla prima udienza, senza deduzione di alcun legittimo impedimento; b) il
deposito dei documenti, di cui al secondo comma del citato art. 23, ad opera
dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; c) l’argomentata
verifica della legittimità del provvedimento, in relazione ai motivi della
opposizione e sulla base della documentazione versata in atti (v. in termini
Cass. n. 614/98, n. 4324/99, n. 6586/99 e n. 6466/00). L’ordinanza
impugnata, giusta la conforme censura del ricorrente, è priva della argomentata
verifica della legittimità del provvedimento opposto, essendo stata resa in
ragione dell’esclusiva rilievo dell’assenza ingiustificata dell’opponente alla
prima udienza. Il ricorso,
dunque, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata è annullata, con rinvio
della causa ad altro giudice per nuovo esame. Il giudice
di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione. LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il
ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al
Giudice di pace di Crema, in persona di diverso magistrato. Così deciso
il 19 dicembre 2005, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile. Depositata in cancelleria il 13 marzo
2006. |
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