Dall’8 aprile scorso sono in vigore le nuove norme in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie. E’ stato infatti pubblicato sul supplemento ordinario n.89 alla gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione per la riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l’ambiente e gli impianti della galleria, nonchè mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente. Pubblichiamo il testo integrale IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante
"Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto"; Visto, in particolare, l’articolo1, che prevede che il
Governo sia delegato a "determinare, tenendo conto del prevalente
carattere tecnico della regolamentazione dell’esercizio ferroviario, gli organi
competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni
interne" in materia, tra l’altro, di "organizzazione tecnica e
amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978,
recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; Preso atto che le norme del presente decreto hanno lo
scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie
ferroviarie, attraverso l’adozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione
e protezione rivolte al Gestore dell’infrastruttura; Preso atto, in particolare, che il citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei
trasporti la facoltà di emanare norme tecniche in materia ferroviaria,
definendole "norme regolamentari"; Ritenuto, sulla base del principio cronologico della
successione delle leggi nel tempo che la locuzione "norme
regolamentari" del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia
utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non
essendo, all’epoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
"Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri"; Considerato che è principio consolidato che per
individuare la natura giuridica di un provvedimento è determinante non il nomen
iuris, bensì la effettiva sostanza dello stesso; Verificato che, nel caso di
specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale, per
il carattere strettamente tecnico delle prescrizioni, nonchè per la idoneità a
rivolgersi, non alla generalità, bensì in via esclusiva al gestore
dell’infrastruttura; Considerato che in data successiva alla legge n. 400/1988,
il legislatore ha espressamente disposto, con il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione tecnica su analoga
materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con
decreto ministeriale, non risultando corretto, allo stato, definire
"regolamento" un atto dispositivo di mero carattere tecnico; Considerato, pertanto, che in analoghe materie sono stati
emanati, successivamente all’entrata in vigore della citata legge n. 400/1988,
decreti ministeriali, ossia il decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001) "Sicurezza nelle gallerie
stradali" e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000). "Sicurezza della circolazione nelle gallerie
stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali
pericolosi"; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico, ed in particolare l’articolo 4 che
disciplina le competenze dello Stato; Considerato che il presente decreto è
emanato in conformità agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel
Libro Bianco del 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010";
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con
voto n. 54 del 13 aprile 2005 della V Sezione. Emana il seguente decreto: Articolo 1. Oggetto e Scopo 1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un
livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l’adozione
di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni
critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l’ambiente e gli
impianti della galleria, nonchè mirate alla limitazione delle conseguenze in caso
di incidente 2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere
progettate, costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da
assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli
incaricati delle operazioni di soccorso. Articolo 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie
ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in
fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull’infrastruttura
ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell’Allegato II per le
gallerie da 500 m a 1000 m. 2. Le presenti norme non si applicano alle
metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo. Articolo 3. Requisiti di sicurezza 1. Nell’esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere
valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente
decreto, i tipi di pericoli specificati nell’Allegato III, ed in particolare
quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli
derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore
dell’infrastruttura, di cui al successivo articolo 5, valuterà le condizioni di
sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.
2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di
pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni: a) prevenire gli incidenti; b) limitare gli effetti degli incidenti; c) favorire l’autosoccorso e/o l’esodo delle persone
coinvolte in un incidente; d) consentire un rapido ed efficace intervento delle
squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse. 3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e
manutenzione delle gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui
all’Allegato II. 4. Il Gestore dell’infrastruttura, nel caso in cui
constati che i requisiti minimi non sono sufficienti, in conformità alle disposizioni
di cui all’Allegato III, anche con riferimento a situazioni di criticità
indotte da cause esterne al sistema di trasporto ferroviario, deve individuare
le misure di sicurezza integrative, tra quelle elencate nell’Allegato II,
attraverso una specifica analisi di rischio di cui all’articolo 14. 5. Si potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle
misure di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza,
anche di tipo innovativo, non comprese nell’Allegato II, affinchè sia raggiunto
l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III. 6. I requisiti di sicurezza ulteriori rispetto a quelli
elencati nell’Allegato II sono individuati attraverso principi e metodi
dell’analisi di rischio di cui all’articolo 14 e agli Allegati II, III e IV. 7.
Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5° anno della entrata
in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione,
rispondente a criteri di sicurezza di cui all’Allegato II. 8. In occasione della ristrutturazione del materiale
rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono
rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II. Comunque entro 15
anni dall’entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante
sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente articolo 2 deve
rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II. 9. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte
interessanti un altro paese, devono essere concordati, con apposita
convenzione, i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi
concernenti l’infrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative di
esercizio, in maniera da armonizzare i requisiti di sicurezza tra i gestori
delle infrastrutture. In particolare, sono coordinati e testati i piani di
emergenza e soccorso. Articolo 4. Vigilanza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento trasporti terrestri vigila sull’attuazione del presente decreto. 2. Il Ministero vigila affinchè venga utilizzata
uniformemente, a livello nazionale, la metodologia analitica e di valutazione
del rischio di cui all’articolo 14. 3. I Gestori delle infrastrutture, di cui al successivo
articolo 5, forniranno al Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le specifiche ed i dati disponibili per la
costituzione della banca dati incidentali di cui all’Allegato III - annesso C -
e provvederanno a fornire gli aggiornamenti con cadenza annuale. 4. Il Ministero provvede altresì ad assicurare la
condivisione delle banche dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo
scopo di uniformarne i criteri di rilevazione e di garantirne significatività
statistica. Articolo 5. Gestore della Infrastruttura 1. Il Gestore della infrastruttura è responsabile del
rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria.
2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla
approvazione dei progetti ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le
norme e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dell’Allegato IV. 3. Il Gestore dell’infrastruttura svolge in particolare i
seguenti compiti: a) approntamento della documentazione di sicurezza di cui
all’Allegato IV; b) effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie
ed elaborazione delle relative procedure; c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e
operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri
servizi di pronto intervento, nonchè formazione adeguata ed equipaggiamento del
personale dipendente; d) definizione della procedura per la chiusura immediata
di una galleria in caso di emergenza; e) svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia
compromesso la sicurezza della galleria, comunicandone l’esito al Ministero; f) raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al
Ministero secondo le direttive definite dallo stesso. Articolo 6. Responsabile di galleria 1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura
nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il
nominativo al Ministero. 2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti
funzioni: a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa
in servizio della galleria; b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso
di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV; c) garantisce il mantenimento di efficienza
dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza; d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni,
come previsto dall’Allegato II; e) redige annualmente un rapporto di sintesi
sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della
sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura; f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di
sicurezza di cui all’Allegato IV; g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in
presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate
nelle gallerie. 3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si
verifichino. 4. In una galleria, il responsabile della galleria redige
e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48
ore successive. 5. Il responsabile di galleria può esercitare le sue
funzioni per più gallerie di una o più tratte ferroviarie. Articolo 7. Responsabile della sicurezza 1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina
un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo
al Ministero. Il responsabile della sicurezza, può coincidere con il
responsabile della galleria. 2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le
misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli
utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza
per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un
solo responsabile della sicurezza può esercitare le sue funzioni per più
gallerie appartenenti ad una o più tratte ferroviarie. 3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le
seguenti funzioni: a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto
intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla
valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di
formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e
degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle
gallerie in esercizio ; d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di
pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano
formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli
regolari; e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime
un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV; f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove
funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle
gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; g) partecipa alla valutazione di ogni evento
pericoloso/incidente ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, e articolo 7 comma
2. h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della
galleria di cui all’Allegato IV. 4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della
sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa. Articolo 8. Commissione Sicurezza 1. È istituita, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione
sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’interno, ed integrata da esperti. 2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente
normativa, esprime parere sulla conformità secondo le procedure dell’All. IV. 3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare
aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio
nonchè ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali
contenuti nell’all. III. Articolo 9. Gallerie il cui progetto
definitivo non è stato ancora approvato 1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia
stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura per l’infrastruttura ferroviaria
adibita a servizio di trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, o da
altre autorità competenti per le altre infrastrutture ferroviarie, prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alle disposizioni
contenute in esso. Per le gallerie il cui progetto definitivo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora approvato dal
Gestore della infrastruttura, ma che risultino in possesso di una approvazione
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, si
applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 10. 2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di
cui all’Allegato IV. Articolo 10. Gallerie il cui progetto
definitivo è già stato approvato 1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il
definitivo sia stato già approvato alla data dell’entrata in vigore del
presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore
dell’infrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui all’Allegato
II del presente decreto, valuta la conformità del progetto e dell’opera in
costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nell’Allegato
III, secondo quanto indicato nell’articolo 4 e secondo le procedure di cui
all’Allegato IV. 2. Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente
decreto il Gestore dell’infrastruttura propone al Ministero un programma di
realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi
comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l’obiettivo di
sicurezza di cui all’Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della
Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi
di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in
attuazione delle norme vigenti. 3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno
comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti. 4. Per la redazione del progetto della sicurezza il
Gestore dell’infrastruttura fornirà le specifiche tecniche con i requisiti
prestazionali di cui all’Allegato II sulla base delle verifiche di cui
all’Allegato III. 5. La galleria è messa in esercizio secondo la procedura
di cui all’Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza. Articolo 11. Gallerie in esercizio 1. Il Gestore dell’infrastruttura deve verificare la
rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato II delle gallerie già in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica è
effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 2. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al
comma 1 il Gestore dell’infrastruttura elabora, entro sette anni dall’entrata
in vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura
infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, corredato da corrispondenti
stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto
sull’esercizio, secondo una scala di priorità. Il piano privilegia
l’adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di cui all’Allegato II. Per le
gallerie in esercizio dovranno essere rese fruibili le predisposizioni
eventualmente già presenti. 3. Il Ministero, sentito il parere della Commissione
sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di
adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in
attuazione delle norme vigenti. 4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli
interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro
quindici anni dall’entrata in vigore del presente decreto. 5. In occasione di
interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere straordinario, il Gestore
dell’infrastruttura valuta la fattibilità di adeguamento ai requisiti minimi di
cui all’Allegato II redigendo uno specifico piano di interventi da eseguire
sulla galleria. 6. L’adeguamento della galleria ai requisiti di sicurezza
e la messa in servizio seguono le procedure di cui all’Allegato IV. Articolo 12. Ispezioni periodiche 1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni
periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente
Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive
di una determinata galleria è stabilito dal Gestore dell’infrastruttura e
comunque non deve superare i tre anni. Delle singole ispezioni effettuate verrà
redatto un rapporto che sarà trasmesso al Ministero. 3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il
Gestore della infrastruttura deve, qualora constati che una galleria non è
conforme alle disposizioni del presente decreto, definire le condizioni di
sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da
applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, nonchè qualsiasi
altra restrizione e disposizione pertinente. Se gli interventi correttivi
comportano modifiche sostanziali all’infrastruttura e/o all’esercizio, una
volta realizzati tali interventi, la galleria è sottoposta alla procedura
prevista dall’Allegato IV. Articolo 13. Analisi dei rischi 1. L’analisi dei rischi viene effettuata da un soggetto
terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i
principi generali riportati nell’Allegato III. Il contenuto e i risultati delle
analisi dei rischi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza,
come indicato nell’Allegato IV. 2. L’analisi dei rischi deve dimostrare che, con i
parametri di riferimento e i requisiti di sicurezza, di cui all’Allegato II,
sono conseguiti gli obiettivi di sicurezza di cui all’Allegato III, con
particolare riferimento alla sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei
servizi di soccorso. Articolo 14. Relazioni periodiche 1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente
relazioni sullo stato dell’infrastruttura e degli impianti nonchè sugli eventi
pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli
interventi adottati o da adottare. Le relazioni sono trasmesse dal Gestore
della infrastruttura al Ministero entro la fine di ciascun anno. 2. Il Gestore dell’infrastruttura valuta i rapporti di sintesi
dei responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato
della sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altresì indicati i valori
degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento dell’infrastruttura,
del materiale rotabile e delle procedure operative indicati nell’Allegato II.
La relazione generale è trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero. Articolo 15. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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