Giurisprudenza di
legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 13 marzo
2006, n. 5431
SEZIONE SECONDA CIVILE
Con ricorso
del 21 novembre 2000 S. M. proponeva opposizione al verbale n. ATX0000060112
della polizia stradale di Potenza per la mancata contestazione immediata della
violazione di essa di velocità e per la insufficiente motivazione circa
l’impossibilità di contestazione immediata, trattandosi di formula stereotipata
che nulla diceva sui reali impedimenti. Si
costituiva l’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, sostenendo che la
mancata contestazione immediata non costituisce vizio di nullità, li Giudice di
Pace di Melfi, con sentenza dell’8 gennaio 2003, accoglieva l’opposizione,
motivando che a giustificazione dalla mancata contestazione immediata si
adduceva una carenza di organico, che motivi di organizzazione interna non
potevano essere addotti per eludere una precisa disposizione di legge che
prevede la contestazione immediata, mentre quella differita è l’eccezione.
Ricorre l’Ufficio territoriale per il Governo di Potenza con un motivo, non ha
svolto difesa lo Spinoso. Motivi della decisione Il
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 dei
codice della strada, nonché degli artt. 345 e 364 del regolamento di
esecuzione, omessa, erronea c/o insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e
lamenta. Fra i casi
di materiale impossibilità di contestazione immediata è indicata quello
dell’accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che
consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che
il veicolo sia già a distanza dal luogo dell’accertamento. La
contestazione immediata era impossibile per l’alta velocità (68 Km orari) ed è
assurdo pretendere inseguimenti. La censura è
fondata. Il Giudice
di pace ha dedotto che, a giustificazione della mancata contestazione, si
adduceva una carenza di organico ma che motivi di organizzazione interna non
potevano giustificare l’elusione di una precisa disposizione di legge. Questa Corte
suprema ha statuito che è tenuta a precisare in verbale i motivi della
impossibilità di procedere alla contestazione immediata, senza che il giudice
possa sindacare le scelte organizzative della stessa (Cass. 4 maggio 2005 n.
9222, Cass., 25 maggio 2001 n. 7103, Cass. 29 marzo 2001 n. 4571). Per questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie d
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro
giudice di pace di Melfi. Roma 19
dicembre 2005 |
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