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Giurisprudenza di legittimità - Manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 172 del CdS. Circolazione stradale -Obbligo di indossare la cintura di sicurezza -Sanzioni per l’inosservanza -Decurtazione di cinque punti dalla patente, nonché sospensione della patente, per almeno quindici giorni, alla seconda infrazione.

(Corte Costituzionale, 21 aprile 2006, n. 169).(Man. infond.)

ORDINANZA N. 169

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

- Annibale MARINI  Presidente

- Franco  BILE   Giudice

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo  MADDALENA "

- Alfio  FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi  MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita  SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 maggio 2005 dal Giudice di pace di Rotondella, nel procedimento civile vertente tra Albisinni Ferdinando e il Prefetto di Matera, iscritta al n. 528 del registro ordinanze del 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2005.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

 Ritenuto che il Giudice di pace di Rotondella – nel corso del giudizio di opposizione promosso da Ferdinando Albasini avverso il verbale dei Carabinieri della stazione di Rotondella, con il quale, contestata la violazione dell’art. 172, commi 1 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, per mancato uso della cintura di sicurezza, gli si notificava che la violazione avrebbe comportato la decurtazione di cinque punti della patente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del d.lgs. n. 285 del 1992 per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza;

 che, secondo il rimettente, la questione è rilevante, per avere il ricorrente sollevato il dubbio di legittimità costituzionale, e non manifestamente infondata, essendo palese sia l’irragionevolezza della previsione della perdita di cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza nella circolazione dei veicoli e della ulteriore sanzione della sospensione della patente in caso di reiterazione, a confronto di condotte costituenti ben più gravi violazioni (retromarcia in autostrada, inversione di marcia in curva, circolazione contromano, mancato arresto in caso di incidente) colpite con la decurtazione di soli quattro punti, che la lesione del principio di uguaglianza tra i cittadini, per la mancata previsione dell’uso della cintura di sicurezza per la circolazione degli autobus;

 che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione per incongruità della motivazione sulla non manifesta infondatezza e, comunque, per l’infondatezza in considerazione della non sindacabilità delle scelte punitive e di quantificazione delle sanzioni da parte del legislatore.

 Considerato che il Giudice di pace di Rotondella dubita della legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, assumendo il contrasto con il principio di ragionevolezza, per il trattamento sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore gravità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza;

 che rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (ordinanza n. 45 del 2006) che, nella specie, non risulta violato;

 che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

 Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rotondella, con l’ordinanza in epigrafe.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

 

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.


Lunedì, 24 Aprile 2006
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