LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Svolgimento del
processo Con sentenza
in data 25.3/8.4.2002, il Giudice di pace di Belluno respingeva il ricorso
proposto da G. G. avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Belluno
con cui gli era stato imposto il pagamento di complessive £. 504.650 per
violazione dell’art. 196 del Codice della strada, osservando che i tempi di
comunicazione dell’ordinanza risultavano rispettati e le questioni afferenti
alla mancata contestazione immediata dell’infrazione non avevano pregio. Per la
cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, il G. G.;
resiste con controricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Belluno. Motivi della
decisione I primi due
motivi (violazione degli artt. 113 cpc e 23 della legge n. 689 del 198;
violazione degli artt. 204 del d. L.vo n. 285 del 1992 e 2 legge n. 241 del
1990) concernono una questione (la pronuncia, contenuta nella sentenza
impugnata, relativa alla doglianza concernente i termini in cui l’ordinanza
ingiunzione opposta doveva essere emessa) che viene affrontata sotto profili
diversi, ma che attiene alla medesima tematica e possono pertanto essere
trattati e decisi congiuntamente. In primo
luogo, si lamenta che al riguardo il giudicante avrebbe pronunciato secondo
equità: la lettura della sentenza impugnata sul punto consente di ritenere la
fondatezza di tale rilievo, atteso che, a parte l’uso dell’aggettivo
"equo", la doglianza viene appena accennata e sostanzialmente risolta
con la stupefacente affermazione secondo cui la gravità della violazione ed il
pericolo sociale insito nell’eccesso di velocità fanno ritenere equo respingere
questa eccezione formale. Tanto comporta che la stessa deve essere riesaminata
sotto il profilo del diritto e che pertanto sia il primo che il secondo motivo
devono essere accolti laddove lamentano che nella specie la questione sia stata
risolta senza neppure affrontarne i profili legali. Il terzo
motivo (vizio di motivazione) attiene al preteso vizio consistito nel non aver
dato rilievo alla doglianza secondo cui il verbale non risultava redatto dagli
agenti che avevano contestato l’infrazione ma da un terzo agente. La doglianza
non è fondata: per vero la giurisprudenza di questa Corte è ferma
nell’affermare che è sufficiente che il verbale venga redatto dal Comando
accertatore perché sia idoneo a produrre i suoi effetti. Il quarto
motivo (violazione dell’art. 115 cpc e vizio di motivazione) attiene alla
mancata contestazione immediata della violazione; letta la sentenza impugnata,
che fa riferimento, a parte soggettive considerazioni di ordine etico sociale,
soltanto ad un non altrimenti definibile sopralluogo informale del giudicante
sul posto ed alle di lui personali conclusioni al riguardo, secondo cui lo stato
dei luoghi comporterebbe l’estrema difficoltà e la quasi impossibilità in certi
casi (quali?) dell’immediata contestazione, devesi concludere che la doglianza
è fondata in quanto la motivazione si basa su personali esperienze del
giudicante, ovviamente non qualificabili come prova, e prescinde del tutto da
elementi utili ai fini di una corretta valutazione della fattispecie, in primis
la velocità tenuta dal veicolo. Trattasi
quindi di motivazione del tutto insufficiente, che non può ritenersi idonea a
fondare la decisione adottata, donde l’accoglimento del motivo in esame. Il quinto
motivo (violazione dell’art. 112 cpc in relazione alla mancata pronuncia in
ordine alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata) risulta chiaramente
assorbito, stante che la cassazione con rinvio, conseguente all’accoglimento
dei suindicati motivi, ripropone la questione all’esame del giudice del rinvio. In
definitiva, il primo ed il secondo motivo vanno accolti per quanto di ragione;
il terzo va respinto; il quarto va accolto, mentre il quinto rimane assorbito.
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro
Giudice di pace di Belluno, che provvederà anche sulle spese del presente
procedimento per cassazione. Per questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie per
quanto di ragione il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; rigetta
il terzo, assorbito il quinto. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro
Giudice di pace di Belluno. Così deciso
in Roma, il 19 dicembre 2005 Depositata in cancelleria il 21
febbraio 2006. |
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