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Corte di Cassazione 26/04/2006

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Verbale –Redazione da parte di soggetto diverso dall’agente accertatore – Legittimità. (Sintesi di Redazione)

(Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2006, n. 3754)

  È sufficiente che il verbale venga redatto dal Comando accertatore perché sia idoneo a produrre i suoi effetti, a nulla rilevando che venga redatto da altri agenti diversi da quelli che hanno contestato l’infrazione. 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

 ha pronunciato la seguente
Sentenza

 Svolgimento del processo

 Con sentenza in data 25.3/8.4.2002, il Giudice di pace di Belluno respingeva il ricorso proposto da G. G. avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Belluno con cui gli era stato imposto il pagamento di complessive £. 504.650 per violazione dell’art. 196 del Codice della strada, osservando che i tempi di comunicazione dell’ordinanza risultavano rispettati e le questioni afferenti alla mancata contestazione immediata dell’infrazione non avevano pregio.

 Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, il G. G.; resiste con controricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Belluno.

 

Motivi della decisione

 I primi due motivi (violazione degli artt. 113 cpc e 23 della legge n. 689 del 198; violazione degli artt. 204 del d. L.vo n. 285 del 1992 e 2 legge n. 241 del 1990) concernono una questione (la pronuncia, contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla doglianza concernente i termini in cui l’ordinanza ingiunzione opposta doveva essere emessa) che viene affrontata sotto profili diversi, ma che attiene alla medesima tematica e possono pertanto essere trattati e decisi congiuntamente.

 In primo luogo, si lamenta che al riguardo il giudicante avrebbe pronunciato secondo equità: la lettura della sentenza impugnata sul punto consente di ritenere la fondatezza di tale rilievo, atteso che, a parte l’uso dell’aggettivo "equo", la doglianza viene appena accennata e sostanzialmente risolta con la stupefacente affermazione secondo cui la gravità della violazione ed il pericolo sociale insito nell’eccesso di velocità fanno ritenere equo respingere questa eccezione formale. Tanto comporta che la stessa deve essere riesaminata sotto il profilo del diritto e che pertanto sia il primo che il secondo motivo devono essere accolti laddove lamentano che nella specie la questione sia stata risolta senza neppure affrontarne i profili legali.

 Il terzo motivo (vizio di motivazione) attiene al preteso vizio consistito nel non aver dato rilievo alla doglianza secondo cui il verbale non risultava redatto dagli agenti che avevano contestato l’infrazione ma da un terzo agente.

 La doglianza non è fondata: per vero la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che è sufficiente che il verbale venga redatto dal Comando accertatore perché sia idoneo a produrre i suoi effetti.

 Il quarto motivo (violazione dell’art. 115 cpc e vizio di motivazione) attiene alla mancata contestazione immediata della violazione; letta la sentenza impugnata, che fa riferimento, a parte soggettive considerazioni di ordine etico sociale, soltanto ad un non altrimenti definibile sopralluogo informale del giudicante sul posto ed alle di lui personali conclusioni al riguardo, secondo cui lo stato dei luoghi comporterebbe l’estrema difficoltà e la quasi impossibilità in certi casi (quali?) dell’immediata contestazione, devesi concludere che la doglianza è fondata in quanto la motivazione si basa su personali esperienze del giudicante, ovviamente non qualificabili come prova, e prescinde del tutto da elementi utili ai fini di una corretta valutazione della fattispecie, in primis la velocità tenuta dal veicolo.

 Trattasi quindi di motivazione del tutto insufficiente, che non può ritenersi idonea a fondare la decisione adottata, donde l’accoglimento del motivo in esame.

 Il quinto motivo (violazione dell’art. 112 cpc in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata) risulta chiaramente assorbito, stante che la cassazione con rinvio, conseguente all’accoglimento dei suindicati motivi, ripropone la questione all’esame del giudice del rinvio.

 In definitiva, il primo ed il secondo motivo vanno accolti per quanto di ragione; il terzo va respinto; il quarto va accolto, mentre il quinto rimane assorbito. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro Giudice di pace di Belluno, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

Per questi motivi

LA CORTE DI CASSAZIONE

 accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo, assorbito il quinto. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Belluno.

 Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005

 Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2006.


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Mercoledì, 26 Aprile 2006
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