Con la pubblicazione della legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” sono state introdotte le norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti. Al fine della presente legge si identifica come bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi alcolici e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. Per quanto riguarda le disposizioni relative al consumo delle bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro, la legge 125/2001 ha disposto che “è vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00” a cui consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 1.721,33. Nota: Per le finalità previste dalla Legge 125/2006, il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che “i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali”. Pertanto sulla base di questo enunciato, si rappresenta che un controllo stradale diretto all’osservanza delle disposizioni per la sicurezza del lavoro, disciplinate dall’articolo 15 della Legge 125/2001, non è attribuibile specificatamente agli operatori di polizia stradale, ma l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa potrà avvenire esclusivamente in via residuale. Infatti solo ad un controllo che ha come intento principale la rilevazione del tasso alcolemico al fine di contestare una eventuale guida in stato di ebbrezza, si potrà comminare la violazione di cui all’articolo 15 della Legge 125/2001, sapendo che i presupposti per l’accertamento tecnico attraverso l’utilizzo dell’etilometro sono:
L’opinabilità dell’utilizzo dell’etilometro ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/81 in questo caso non trova piena giustificazione; infatti il comma 1 prescrive che “Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza (il dettato normativo di cui al comma 2 dell’articolo 15 della Legge 125/2001 deputa la competenza esclusiva dei controlli alcolimetrici sui posti di lavoro al medico, per cui con questa definizione può intendersi anche come posto di lavoro lo stesso autotreno il cui conducente viene fermato durante la circolazione del medesimo ai fini di un controllo sulla rete stradale), assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.
PRECISAZIONE: prescindendo dalla dissertazione che precede, la contestazione dell’articolo 15 della Legge 125/2001 potrà essere applicarsi solo dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità (di prossima pubblicazione), che individuerà ufficialmente le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
*Ispettore Superiore della Polizia Stradale | |