Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 4 aprile 2006, n. 7815
E’ quanto ha ribadito la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza
n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n. 346/1998 con la quale la
Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l’art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non
prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate
alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego
sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
ricevimento». Svolgimento del Processo - Con sentenza del 23 maggio
2002, il Giudice di pace di Civitavecchia, pronunciando sull’opposizione
proposta da G.S. avverso la cartella esattoriale dell’importo di lire 196.730 +
6.000, “riferita al verbale di
accertamento 96575/S elevato dalla polizia municipale” di quella
città, ha annullato “la cartella esattoriale 097 2001 08261714 03 dell’importo
di cui sopra, nonché il presupposto verbale di accertamento 96575/S, elevato
dalla polizia municipale in data 24 novembre 1998, ed ha "compensato in toto le spese”, a motivo
che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta,
"mediante il deposito presso l’ufficio postale", senza dare il “notiziamento di quanto sopra mediante nuova
raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato
assente”. Ricorre per la cassazione della
sentenza il Comune di Civitavecchia, in persona del dirigente dell’ufficio
Avvocatura, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4
legge 890/82 e, in genere, delle disposizioni in materia di notifica per posta
e di quelle del codice di procedura civile, nonché erronea e/o insufficiente
motivazione.
Motivi della decisione - Il ricorrente critica, con il
proposto gravame, il Giudice di pace per avere ritenuto che «il sopravvenire
della sentenza della Corte costituzionale 346/1998 abbia comportato la nullità
della notifica del verbale di accertamento in quanto effettuata mediante “compiuta
giacenza dei plichi contenenti quei verbali ed abbia, quindi, causato la
prescrizione del diritto dell’Ente a percepire la relativa sanzione»; mentre,
‘nello specifico’, deve ritenersi che la notifica dei verbali «sia stata assolutamente
tempestiva, anche se gli stessi sono stati notificati ai sensi dell’art. 8
della l. 890/1982 e la notifica si è perfezionata per effetto della compiuta
giacenza», per cui nessuna incidenza può avere, nella fattispecie, la
menzionata sentenza della Corte costituzionale su un’attività, quella appunto
della notifica dei verbali, che si è "perfezionata al decimo giorno dal
deposito del plico presso l’ufficio postale”.
Nessuna pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. |
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