1.
Premesse.
1.1. L’art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade
ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. In
particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di
interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per
le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. A tale
proposito, gia’ con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province
ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per
l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade
ordinarie rispettivamente di interesse di piu’ province, di interesse
sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente
comunale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000 e’ stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento della
funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni
motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare e’ essenzialmente
indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita’ di enti che autorizzano
lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attivita’ di
supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture,
in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita. Allo scopo
di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura
per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che
interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata
dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e piu’ precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla
rete stradale di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni
motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu’
province e comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano piu’ comuni; dei comuni per le
competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni
che interessano piu’ regioni o piu’ province e comuni di regioni diverse
l’autorizzazione puo’ essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la
competizione. In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell’art. 9, del
nuovo codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli
altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo
svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu’ concorrenti o
squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e’ prevista alcuna
classifica. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di
autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza). Il comma 3 dell’art. 9 del nuovo codice della
strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche
che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti
locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori)
devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri -
Direzione generale per la motorizzazione. Nell’intento di operare uno
snellimento di procedure e’ prevista la predisposizione di un programma delle
competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte
avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive
nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il comma 5 dell’art. 9
citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in
cui, per motivate necessita’, si debba inserire una competizione non prevista
nel programma. Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e’ richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed
aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice della
strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si
svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade
ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della
strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting,
le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare
di minimoto, supermotard e similari. Analogamente puo’ non essere richiesto il
nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
manifestazioni di regolarita’ amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni
di abilita’ di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata
(inferiore a 4 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilita’ dei
concorrenti, con velocita’ di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni
al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito
con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del nuovo codice
della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una
valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione
nel caso di competizioni. Non sono invece consentite le gare di velocita’ da
svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere
di nocumento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza
della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. E’ necessario che
l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca
comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti
federazioni sportive nazionali e cio’, anche per verificare il «carattere
sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre
tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia
della gara, ma anche della professionalita’ degli organizzatori, i presupposti
per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di
sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e’ richiesto per le
manifestazioni di regolarita’ a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60
del Nuovo codice della strada, purche’ la velocita’ imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita’
alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2004 e degli anni
precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed
uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria
competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti
federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono
pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il
programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel
programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il
nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni
prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso,
la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le
modalita’ di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le
singole tratte, la velocita’ media prevista, le eventuali limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico
ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonche’ ogni ulteriore notizia
ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l’ente o gli
enti competenti al rilascio dell’autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte
stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi
per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione
delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la
manifestazione e’ organizzata in conformita’ alle norme tecnico-sportive della
federazione di competenza per le manifestazioni di cui all’ultimo periodo del
precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004,
intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana 2,
00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche
amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2004;
f) dichiarazione che le gare di velocita’ e le prove speciali comprese nelle
manifestazioni di regolarita’ non interessano centri abitati ovvero
attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da
tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di
nocumento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. La Direzione generale per
la motorizzazione non potra’ garantire l’esame delle istanze presentate e il
conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e
la documentazione trasmessa risulti incompleta. Completata l’istruttoria, la
Direzione generale per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta
trasmettendolo all’ente competente.
2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l’ente
competente puo’ autorizzare, per comprovate necessita’, lo spostamento della
data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni
sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta
Direzione. Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono
avanzare richiesta allo stesso ente. Al momento della presentazione
dell’istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto
di assicurazione per la responsabilita’ civile, ai sensi dell’art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita’ dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Nell’istanza deve
essere esplicitamente dichiarata la velocita’ media prevista per le tratte di
gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al
traffico. Alla stessa istanza e’ opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell’ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara.
Tale nulla-osta puo’ anche essere acquisito direttamente dall’Ente competente
nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione. Si precisa
che ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora,
per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso,
ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la
validita’ della autorizzazione e’ subordinata, ove necessario, all’esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato, dell’art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada. Sentite le
competenti federazioni, l’ente competente puo’ rilasciare l’autorizzazione alla
effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle
suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative
quando sia dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che,
a norma del comma 4, dell’art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo
del percorso di gara e’ obbligatorio nel caso di gare di velocita’ e nel caso
di gare di regolarita’ per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita’ medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o
chiuse al traffico. In tal modo e’ risolto il problema riguardante la corretta
interpretazione del termine «velocita’ media» nel caso delle gare di
regolarita’ in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di
regolarita’ e prove speciali a velocita’ libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo’ essere omesso. Il collaudo del percorso, sia
nei casi in cui e’ prescritto, che nei casi in cui rientra nella
discrezionalita’ dell’Ente competente, e’ effettuato da un tecnico di
quest’ultimo ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la strada
interessata non e’ di proprieta’. Ai sensi del citato comma 4, dell’art. 9, del
Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e
degli organizzatori. Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie
amministrazioni citate, l’ente competente ovvero il proprietario della strada
comunica la data del collaudo e richiede al piu’ vicino ufficio periferico di
tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei
termini previsti per la presentazione delle istanze e’ essenziale per poter
svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al
termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, le
risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto
alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma
per l’anno successivo.
3. Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli
organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da
svolgere nell’anno 2006. Le proposte sono state distinte in:
- programma 2006 di gare che si sono gia’ svolte nell’anno precedente, e per le
quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono
create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche’ al traffico
ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la
stessa Direzione ha gia’ concesso il nulla-osta (allegato A);
- programma 2006 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non
trovano riscontro nelle manifestazioni gia’ effettuate nell’anno precedente per
le quali la predetta Direzione dovra’ procedere a specifica istruttoria per il
rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
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