IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 21 novembre 1967, n.1185 (1), che
stabilisce le norme sui passaporti; Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli
Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23
giugno 1981, relativa all’adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli
Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni; Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n.
2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri; Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del
28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
dei documenti di viaggio; Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 (2), art. 7-vicies-ter
che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto
cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento
(CE) n. 2252/2004 del Consiglio; Visto il Codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (3) ; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 29
novembre 2005 (4) che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito
dall’usuale libretto passaporto su cui è inserito un supp orto informatico
idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare; Riconosciuta la necessità di definire istruzioni operative
per il rilascio dei passaporti elettronici; Sentito il Ministero dell’interno, il dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’economia e delle finanze, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove
caratteristiche; Visto l’art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (5), e l’art. 301 del testo unico delle
leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(6), sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero dell’interno per
la consultazione, a fini istruttori, del casellario giudiziale e del bollettino
delle ricerche; Acquisito il parere favorevole del Garante per la
protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2006; Decreta: Articolo 1. Definizioni Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "Passaporto elettronico": il
passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento
del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 e alla decisione della
Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005, previsto dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies costituito dall’insieme del supporto fisico e
del supporto informatico; b) per "SSCE-PE": il sistema di sicurezza
del circuito di emissione dei passaporti elettronici; c) per "IPZS": l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato; d) per "ICAO": l’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile; e) per "chip": il processore informatico
contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei
dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati
stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato
per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o
per la successiva lettura degli stessi; f) per "codice cifrato": i codici
alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il
Passaporto elettronico; g) per "chiavi di sicurezza": la coppia
di chiavi asimmetriche che consentono l’autenticazione del mittente e la
cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro. Articolo 2. Norme di riferimento Al passaporto elettronico si applica: la legge 21 novembre 1967, n. 1185 "Norme sui
passaporti", nonché tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti; il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n.
2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri, e successive modificazioni. Articolo 3. Presentazione della domanda per ottenere il passaporto 1. La domanda di rilascio del passaporto
elettronico è presentata personalmente dall’interessato, in Italia: nel luogo
dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o
all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di
questi, al comando locale dei carabinieri o al comune; all’estero: alle
rappresentanze diplomatiche e consolari. Presso il Ministero degli affari
esteri è previsto il rilascio di passaporti elettronici per motivi
istituzionali. 2. Con la domanda l’interessato deve indicare ed
autocertificare il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la
cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli
occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia,
l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di
multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché
l’esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione
previste dall’art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
l’eventuale status di fallito, l’eventuale esistenza di obblighi alimentari. 3. Alla domanda devono essere allegate due foto
identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità richieste
dall’ICAO (allegato A). 4. Al momento della presentazione della domanda
verificata l’identità dell’interessato nei modi stabiliti dalla legge deve
essere acquisita a mezzo scansione elettronica, l’impronta del dito indice
delle mani dell’interessato. Se, in una mano, l’impronta del dito indice non
fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la
prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Ove a causa di
mutilazioni le impronte siano inesistenti, o per lo stato dell’epidermide le
stesse non fossero leggibili, si ometterà l’acquisizione delle impronte. Ove
l’interessato per malattia o altro impedimento non superabile certificato nei
modi di legge, non possa presentare personalmente la domanda e quindi non
possano essere acquisite le impronte digitali ha diritto ugualmente al rilascio
del passaporto senza la necessità che si provveda in modo diverso
all’acquisizione delle impronte. 5. Fino a quando non verrà modificato l’art. 14
della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (7), continuano ad applicarsi le regole
già in vigore per il rilascio del passaporto individuale ai minori nonché per
la loro iscrizione sul passaporto di un adulto. 6. Ove la domanda di passaporto sia presentata ad
un ufficio ammesso a riceverla ma territorialmente non competente al rilascio
questa è trasmessa, anche via telematica, insieme ad eventuali accertamenti
istruttori, all’Autorità competente per residenza non oltre cinque giorni dalla
presentazione. L’Autorità competente dopo gli accertamenti istruttori provvederà,
a secondo dei casi, o a delegare l’autorità in cui ha domicilio o dimora
l’interessato ad emettere il passaporto, o ad emettere il passaporto ed
inviarlo all’ufficio che dovrà provvedere alla consegna. 7. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. Articolo 4. Consegna del passaporto elettronico Il passaporto elettronico va ritirato personalmente
dall’interessato presso l’ufficio competente, in genere lo stesso che ha
ricevuto la domanda. Al momento della consegna, l’Ufficio competente verificherà
il funzionamento del passaporto e l’identità del titolare attraverso la lettura
delle impronte. Ove invece il passaporto non contenga le impronte digitali, per
gli impedimenti previsti dal presente decreto, lo stesso potrà essere ritirato
da persona delegata al ritiro o, ove richiesto, spedito al domicilio del
titolare a sue spese. Articolo 5. Caratteristiche del supporto di memorizzazione (sistema a processore RF) 1. Il supporto di memorizzazione (chip) contenuto
nel passaporto elettronico deve essere conforme alle decisioni della
Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
dei documenti di viaggio. 2. In particolare il processore è conforme alle
prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del
28 febbraio 2005, per quanto attiene a: gli standard internazionali,
l’interfaccia RF e la capacità di memoria, la struttura dei dati memorizzati. 3. Anche al fine di garantire l’integrità,
l’autenticità e la riservatezza dei dati in esso memorizzati, il processore
deve assicurare la rispondenz alle specifiche tecniche, indicate nell’art. 2
del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 e nella
decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 ed alle
successive modificazioni e integrazioni di dette disposizioni. Articolo 6. Elementi biometrici 1. Il passaporto elettronico assume come dati
biometrici, in coerenza con quanto specificato nell’art. 1, comma 2, del
Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004, l’immagine del
volto e le impronte digitali in formato interoperativo. 2. Le caratteristiche relative al tipo, formato,
qualità e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, devono
essere conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio. 3. In particolare gli elementi biometrici devono
soddisfare le prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea
C(2005) 409 del 28 febbraio 2005. Articolo 7 Infrastruttura di sicurezza 1. Per assicurare la integrità e l’autenticità dei
dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, è assegnata la
funzione di autorità di certificazione (AC) al Ministero dell’interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro elettronico della Polizia
scientifica. 2. L’infrastruttura infrastruttura a chiave
pubblica (PKI) è realizzata presso il Sistema di sicurezza del circuito di
controllo per l’emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE). 3. L’SSCE-PE provvede, a tal fine: a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale
nazionale, valido per il riconoscimento a livello internazionale di tutti i
passaporti italiani emessi; b) generare le coppie di chiavi utilizzate per
firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal
modo l’integrità e autenticità; c) fornire telematicamente all’IPZS, in modalità
sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in
bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip; d) fornire agli uffici che emettono i passaporti le
chiavi di sicurezza per personalizzare i passaporti elettronici con i dati del
titolare e per firmare elettronicamente i dati contenuti nel processore. Articolo 8. Banca dati passaporti 1. Su delega del Ministero degli affari esteri è
istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, una "banca dati passaporti" per finalità amministrative
di verifica dell’esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima
persona ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento
del documento nonché per consentire le necessarie verifiche in caso di
malfunzionamento del chip. 2. La banca dati contiene esclusivamente le
informazioni relative ai passaporti emessi in Italia e all’estero. Per ogni
passaporto sono registrati nella banca dati tutti i dati identificativi del
passaporto stesso e del chip, nonché le generalità e la fotografia
dell’interessato. Non sono registrate le impronte digitali e dati biometrici da
queste derivati sono altresì registrate le informazioni relative al furto o allo
smarrimento del passaporto, nonché i provvedimenti di sospensione di validità
dello stesso. Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo
per finalità di verifica dell’identità del titolare del passaporto. 3. Titolare del trattamento dei dati personali
registrati nella banca dati è il Ministero degli affari esteri. Responsabile
del trattamento è l’unità del Dipartimento della Pubblica sicurezza presso cui
è istituita la banca dati. 4. I dati dell’interessato, acquisiti all’atto
della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono
trasmessi per via telematica, da parte delle autorità competente al rilascio
del passaporto, alla banca dati passaporti per la registrazione. Le medesime
autorità aggiornano la banca dati in ordine a provvedimento di ritiro o di
sospensione della validità del passaporto. 5. La banca dati è consultabile per via telematica
dal personale, espressamente autorizzato, del Ministero degli affari esteri,
delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, delle
Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalità di
cui al comma 1. Articolo 9. Accertamenti istruttori 1. Nell’espletamento dei compiti di istruttoria per
il rilascio del passaporto il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze
diplomatiche e consolari all’estero e le Questure, possono acquisire, anche in
via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di
cui all’art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635,
soltanto i dati e le informazioni relativi ai richiedenti il rilascio del
passaporto assolutamente indispensabili per effettuare gli accertamenti
istruttori e disporre degli elementi necessari per motivare compiutamente ogni
rifiuto. L’acquisizione dei dati è effettuata anche nel rispetto delle modalità
tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313
(8), per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni
pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale. Articolo 10. Aggiornamenti tecnici 1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di
sicurezza, nonché per ulteriori procedure relative all’acquisizione ed al
flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvederà con successivo
provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2006 Il Ministro: Fini |
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