Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DECRETO 31 marzo 2006 Disposizioni sul passaporto elettronico

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n.1185 (1), che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all’adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 (2), art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (3) ;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 29 novembre 2005 (4) che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito dall’usuale libretto passaporto su cui è inserito un supp orto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare;

Riconosciuta la necessità di definire istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;

Sentito il Ministero dell’interno, il dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Visto l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (5), e l’art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (6), sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero dell’interno per la consultazione, a fini istruttori, del casellario giudiziale e del bollettino delle ricerche;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2006;

Decreta:

Articolo 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "Passaporto elettronico": il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 e alla decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005, previsto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies costituito dall’insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

b) per "SSCE-PE": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;

c) per "IPZS": l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

d) per "ICAO": l’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile;

e) per "chip": il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;

f) per "codice cifrato": i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto elettronico;

g) per "chiavi di sicurezza": la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l’autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro.

Articolo 2.

Norme di riferimento

Al passaporto elettronico si applica:

la legge 21 novembre 1967, n. 1185 "Norme sui passaporti", nonché tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti;

il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni.

Articolo 3.

Presentazione della domanda

per ottenere il passaporto

1. La domanda di rilascio del passaporto elettronico è presentata personalmente dall’interessato, in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune; all’estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Presso il Ministero degli affari esteri è previsto il rilascio di passaporti elettronici per motivi istituzionali.

2. Con la domanda l’interessato deve indicare ed autocertificare il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché l’esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall’art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l’eventuale status di fallito, l’eventuale esistenza di obblighi alimentari.

3. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità richieste dall’ICAO (allegato A).

4. Al momento della presentazione della domanda verificata l’identità dell’interessato nei modi stabiliti dalla legge deve essere acquisita a mezzo scansione elettronica, l’impronta del dito indice delle mani dell’interessato. Se, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Ove a causa di mutilazioni le impronte siano inesistenti, o per lo stato dell’epidermide le stesse non fossero leggibili, si ometterà l’acquisizione delle impronte. Ove l’interessato per malattia o altro impedimento non superabile certificato nei modi di legge, non possa presentare personalmente la domanda e quindi non possano essere acquisite le impronte digitali ha diritto ugualmente al rilascio del passaporto senza la necessità che si provveda in modo diverso all’acquisizione delle impronte.

5. Fino a quando non verrà modificato l’art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (7), continuano ad applicarsi le regole già in vigore per il rilascio del passaporto individuale ai minori nonché per la loro iscrizione sul passaporto di un adulto.

6. Ove la domanda di passaporto sia presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma territorialmente non competente al rilascio questa è trasmessa, anche via telematica, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all’Autorità competente per residenza non oltre cinque giorni dalla presentazione. L’Autorità competente dopo gli accertamenti istruttori provvederà, a secondo dei casi, o a delegare l’autorità in cui ha domicilio o dimora l’interessato ad emettere il passaporto, o ad emettere il passaporto ed inviarlo all’ufficio che dovrà provvedere alla consegna.

7. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

Articolo 4.

Consegna del passaporto elettronico

Il passaporto elettronico va ritirato personalmente dall’interessato presso l’ufficio competente, in genere lo stesso che ha ricevuto la domanda. Al momento della consegna, l’Ufficio competente verificherà il funzionamento del passaporto e l’identità del titolare attraverso la lettura delle impronte. Ove invece il passaporto non contenga le impronte digitali, per gli impedimenti previsti dal presente decreto, lo stesso potrà essere ritirato da persona delegata al ritiro o, ove richiesto, spedito al domicilio del titolare a sue spese.

Articolo 5.

Caratteristiche del supporto

di memorizzazione (sistema a processore RF)

1. Il supporto di memorizzazione (chip) contenuto nel passaporto elettronico deve essere conforme alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.

2. In particolare il processore è conforme alle prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, per quanto attiene a: gli standard internazionali, l’interfaccia RF e la capacità di memoria, la struttura dei dati memorizzati.

3. Anche al fine di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati in esso memorizzati, il processore deve assicurare la rispondenz alle specifiche tecniche, indicate nell’art. 2 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 e nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 ed alle successive modificazioni e integrazioni di dette disposizioni.

Articolo 6.

Elementi biometrici

1. Il passaporto elettronico assume come dati biometrici, in coerenza con quanto specificato nell’art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004, l’immagine del volto e le impronte digitali in formato interoperativo.

2. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, devono essere conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.

3. In particolare gli elementi biometrici devono soddisfare le prescrizioni indicate nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005.

Articolo 7

Infrastruttura di sicurezza

1. Per assicurare la integrità e l’autenticità dei dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, è assegnata la funzione di autorità di certificazione (AC) al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro elettronico della Polizia scientifica.

2. L’infrastruttura infrastruttura a chiave pubblica (PKI) è realizzata presso il Sistema di sicurezza del circuito di controllo per l’emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE).

3. L’SSCE-PE provvede, a tal fine:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento a livello internazionale di tutti i passaporti italiani emessi;

b) generare le coppie di chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal modo l’integrità e autenticità;

c) fornire telematicamente all’IPZS, in modalità sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip;

d) fornire agli uffici che emettono i passaporti le chiavi di sicurezza per personalizzare i passaporti elettronici con i dati del titolare e per firmare elettronicamente i dati contenuti nel processore.

Articolo 8.

Banca dati passaporti

1. Su delega del Ministero degli affari esteri è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, una "banca dati passaporti" per finalità amministrative di verifica dell’esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento nonché per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip.

2. La banca dati contiene esclusivamente le informazioni relative ai passaporti emessi in Italia e all’estero. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati tutti i dati identificativi del passaporto stesso e del chip, nonché le generalità e la fotografia dell’interessato. Non sono registrate le impronte digitali e dati biometrici da queste derivati sono altresì registrate le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto, nonché i provvedimenti di sospensione di validità dello stesso. Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalità di verifica dell’identità del titolare del passaporto.

3. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati è il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento è l’unità del Dipartimento della Pubblica sicurezza presso cui è istituita la banca dati.

4. I dati dell’interessato, acquisiti all’atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorità competente al rilascio del passaporto, alla banca dati passaporti per la registrazione. Le medesime autorità aggiornano la banca dati in ordine a provvedimento di ritiro o di sospensione della validità del passaporto.

5. La banca dati è consultabile per via telematica dal personale, espressamente autorizzato, del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 9.

Accertamenti istruttori

1. Nell’espletamento dei compiti di istruttoria per il rilascio del passaporto il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero e le Questure, possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all’art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni relativi ai richiedenti il rilascio del passaporto assolutamente indispensabili per effettuare gli accertamenti istruttori e disporre degli elementi necessari per motivare compiutamente ogni rifiuto. L’acquisizione dei dati è effettuata anche nel rispetto delle modalità tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313 (8), per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.

Articolo 10.

Aggiornamenti tecnici

1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonché per ulteriori procedure relative all’acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro: Fini


© asaps.it
Sabato, 29 Aprile 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK