Giurisprudenza di legittimità
In proposito precisava di aver dato dimostrazione
del fatto che al momento dell’infrazione la vettura di sua proprietà era
guidata da altri, e da ciò sarebbe derivata l’inapplicabilità della detta
sanzione, attesa la sua natura personale. Sul punto sarebbe stato irrilevante il fatto che la
vettura circolasse o meno con il suo consenso, e comunque il Prefetto non
avrebbe assolto l’onere probatorio incombente a suo carico in ordine all’individuazione
del soggetto che al momento della rilevazione delllin£razione si trovava alla
guida del veicolo, così come analogamente il giudice di pace avrebbe omesso di considerare
la documentazione rilevante al riguardo prodotta da esso ricorrente. La censura avente ad oggetto la pretesa
violazione dell’art. 6 l. 1981/689 è fondata. Il giudice
di pace ha infatti ritenuto che detto articolo " e l’art.
196 C.d.S. stabiliscono un principio generale in base al
quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di danaro
rispondono, in solido con i1 trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di
diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che
dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà ". Pur essendo il principio correttamente enunciato,
lo stesso non risulta tuttavia applicabile al caso di specie poiché, richiamato
in via generale il principio della personalità della responsabilità
amministrativa sancito dall’art. 3 della stessa legge n. 689, occorre considerare
che la sanzione della sospensione della patente in esame ha carattere
schiettamente personale, rispetto alla quale dunque non è applicabile
il richiamato principio di solidarietà affermato dai citati artt. 6 e 196 (Corte
Cost. 2005/27). E’ ben
vero che in diverse occasioni la Corte Costituzionale aveva avuto occasione di
affermare che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni
commesse da chi si trovi alla guida costituisce un principio di ordine
generale, operante anche nel caso di fermo di vettura di proprietà di terzi. Peraltro in tali ipotesi si trattava sempre di
sanzioni aventi il carattere della patrimonialità, in quanto tali suscettibili
di essere oggetto del regime di solidarietà passiva coinvolgente il
proprietario del veicolo, mentre nella specie la sanzione della sospensione
della patente ha natura afflittiva, ed incide sulla legittimazione alla guida,
così gravando sull’atto amministrativo di abilitazione. Da ciò consegue che ad essa non e applicabile
il principio di solidarietà di cui all’art. 6 1. 1981/689 e
che il ricorso deve essere accolto sotto il profilo indicato, restando
assorbiti gli ulteriori profili di censura. Ne discende la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Fossano anche per le spese del
presente giudizio.
Roma, 26.1.2006
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