La legge n. 298/1974 prevede sanzioni amministrative per chi effettua il trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori e per chiunque effettua un trasporto di cose in conto proprio senza licenza o violandone le prescrizioni. Le sanzioni della legge n. 298/1974 si applicano anche a chi affida un trasporto di cose in conto terzi ad un soggetto non autorizzato o comunque senza aver acquisito la necessaria attestazione della regolarità dell’esercizio dell’attività. Il DLG n. 286/2005 e il Codice della strada prevedono casi in cui i soggetti facenti parte della filiera di trasporto (vettore, committente, caricatore, proprietario del veicolo, titolare di licenza e proprietario del veicolo) sono chiamati a rispondere, in concorso con il conducente, di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse durante il trasporto. TRASPORTO ABUSIVO DI MERCI PER CONTO DI TERZI Chiunque esercita l’attività di autotrasporto in conto terzi con autoveicoli: • senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori; • ovvero durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’Albo medesimo, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la confisca del veicolo. La sanzione si applica solo ai vettori impegnati in trasporti nazionali. Per i trasporti internazionali, invece, si applicano le sanzioni dell’art. 46, legge n. 298/1974. La violazione ricorre anche quando un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, esercita abusivamente attività in conto terzi, cioè trasporta cose non proprie e per conto di altri soggetti. Aspetti procedurali dell’accertamento del trasporto abusivo in conto terzi L’accertamento delle violazioni relative al trasporto abusivo, di cui all’art. 26, legge n. 298/1974, che rappresentano le violazione più gravi in materia di autotrasporto di merci in conto terzi, è sottoposto alle regole procedurali previste dalla legge n. 689/1981. La violazione è contestata: • nei confronti del vettore se viene accertata la mancanza di titolo legale per l’esercizio dell’attività oppure, • nei confronti del proprietario del veicolo se il vettore non è individuabile. Al conducente, che, di norma, non è responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo. Le sanzioni sono applicate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto l’accertamento della violazione con ordinanza-ingiunzione notificata al trasgressore, al quale il verbale di contestazione deve essere inviato entro 10 giorni dall’accertamento . Contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto competente è ammessa opposizione al tribunale competente per territorio. Il fermo amministrativo del veicolo, invece, segue le procedure del Codice della strada. Il veicolo, perciò, è affidato in custodia al conducente o al proprietario che non possono rifiutarsi di custodirlo in un luogo idoneo di cui abbiano disponibilità. In mancanza, il veicolo fermato è affidato ad un custode-acquirente autorizzato. TRASPORTO IN CONTO TERZI CON VEICOLO NON ADIBITO A TALE USO Chiunque utilizza per trasporto in conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è punito con sanzioni amministrative. Tali sanzioni hanno entità diversa a seconda della massa del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato: • se la violazione è commessa con un veicolo di massa inferiore a 6 t, ricorre la violazione dell’art. 82, c. 8, CDS e si applica la procedura del Codice della strada; • quando il veicolo ha, invece, massa complessiva superiore a 6 t, ricorre la violazione dell’art. 88 CDS; poiché il Codice della strada richiama le sanzioni dell’art. 46, legge n. 298/1974, si applica la procedura prevista per questa violazione. La violazione relativa all’impiego di un veicolo non destinato a tale uso, può essere commessa senza un abusivo esercizio dell’attività di autotrasporto oppure può concorrere con quella dell’art. 26, legge n. 298/1974 quando l’esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto viene realizzato con veicoli non immatricolati per uso di terzi (uso proprio che trasporta merci appartenenti ad altro soggetto e per conto di questo). AFFIDAMENTO DI TRASPORTO ABUSIVO O IN MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE IDONEA Per poter perseguire chi esercita abusivamente l’attività di autotrasporto, è previsto che i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, prima di affidare le merci al vettore, si debbano accertare che questo possa regolarmente svolgere l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi. Affidamento del trasporto a soggetto non idoneo Sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste per chi esercita l’autotrasporto in modo abusivo committente, caricatore o proprietario della merce che, nell’esercizio dell’attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l’effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore: • esercente abusivamente l’attività di autotrasportatore; • non munito dei titoli richiesti ovvero operante in violazione dei relativi limiti e condizioni; • straniero, privo di titolo per effettuare il servizio sul territorio italiano. Trattandosi di una responsabilità soggettiva, deve essere provata la volontarietà dell’affidamento ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore. Mancata acquisizione della documentazione di regolare esercizio dell’attività Quando non è stato stipulato un contratto in forma scritta (neanche con riferimento ad accordi volontari) è punito con sanzioni amministrative pecuniarie il committente che, nell’esercizio dell’attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all’Albo o di esercizio dell’attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo. Per il trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente si avvale di un’impresa certificata. Procedura di accertamento delle violazioni per affidamento abusivo Per gli aspetti procedurali relativi all’accertamento di queste violazioni si applicano le regole già illustrate per il caso di trasporto abusivo. Si applicano, infatti, le stesse sanzioni previste per l’esercizio di attività di autotrasporto abusivo. Nel caso di affidamento del trasporto a vettore abusivo, il verbale di contestazione deve essere notificato al committente entro 90 giorni dall’accertamento dell’illecito contestato nei confronti del vettore. Nel caso di responsabilità per mancata acquisizione dei documenti attestanti il regolare esercizio del trasporto, si applica la procedura di accertamento prevista per le ipotesi di concorso di soggetti diversi dal conducente negli illeciti da questo commessi (v. 4.4). CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE DURANTE IL TRASPORTO Ferme restando le altre forme di responsabilità di conducente e vettore per l’effettuazione del trasporto, altri soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente del veicolo utilizzato per effettuare un trasporto di merci in conto terzi . In particolare, vettore, committente, caricatore o proprietario della merce che, nell’esercizio dell’attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, partecipano alle operazioni di autotrasporto di cose in conto terzi, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente di alcune violazioni commesse con il veicolo con il quale il trasporto è effettuato. Si tratta di una responsabilità concorrente e non di tipo solidale, cioè di una responsabilità propria e diretta dei soggetti indicati che si aggiunge, senza mai sostituirsi, a quella del conducente (autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati) e che presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso, con la redazione di un verbale di contestazione. La responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a: • soggetto e sua partecipazione all’attività di trasporto, • tipo di violazione accertata nei confronti del conducente, • modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto (forma scritta o meno) e documentata l’effettuazione del trasporto stesso. Per evitare che le sanzioni applicate nei confronti di questi soggetti possano essere poste comunque a carico del vettore, è previsto che, in ogni caso, siano nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate a committente, caricatore e proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Responsabilità del vettore e del committente Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, vettore e committente rispondono per le seguenti violazioni commesse dal conducente: • superamento dei limiti di sagoma o di massa (v. artt. 61 e 62 CDS), • cattiva sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 CDS), • superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS), • eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione sui veicoli motore e sui rimorchi (art. 167 CDS), • mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (v. art. 174), se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. Se, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi di diritto privato, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per le violazioni relative a: • superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS), • mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (v. art. 174 CDS), quando il committente stesso o, in mancanza, il vettore non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Quando il committente non è un’impresa o un ente pubblico, è chiamato a rispondere in ogni caso (a prescindere, perciò, dall’accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati) per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS). Responsabilità del caricatore Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il caricatore risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente: • superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS), • mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 CDS), se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. Qualunque sia la forma del contratto di trasporto (scritto o verbale) il caricatore è sempre responsabile delle seguenti violazioni commesse dal conducente del veicolo durante il trasporto: • superamento dei limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 CDS), • cattiva sistemazione del carico sul veicolo (art. 164 CDS), • eccedenza di massa sui veicoli motore e sui rimorchi rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS). Responsabilità del proprietario delle merci Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il proprietario delle merci trasportate risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente: • superamento dei limiti di sagoma o di massa (v. artt. 61 e 62 CDS), • cattiva sistemazione del carico sui veicoli (v. art. 164 CDS), • superamento dei limiti di velocità (v. art. 142 CDS), • sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi (v. art. 167 CDS), • mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. Se il contratto di trasporto, invece, non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi volontari, il proprietario delle merci non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente durante il trasporto anche se è accertato che allo stesso siano state fornite istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. Procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti diversi dal conducente La procedura di accertamento delle responsabilità dei soggetti diversi dal conducente, trae origini dall’accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo. La responsabilità concorrente di committente, vettore, caricatore o proprietario delle merci trasportate può essere accertata da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente in due modi • contestualmente all’accertamento della violazione stessa nei confronti del conducente, attraverso l’esame di ogni documento in suo possesso (che è facoltà degli organi di polizia stradale richiedere); • successivamente all’accertamento della violazione nei confronti del conducente, quando dalla documentazione in suo possesso, non sia possibile stabilire con certezza l’identità dei soggetti responsabili o la loro reale partecipazione all’illecito. In quest’ultimo caso, gli organi di polizia stradale procedenti, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiedono ai soggetti che possono essere chiamati a rispondere in concorso con il conducente (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci), l’esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei soggetti responsabili. In particolare: • la richiesta avanzata nei confronti del committente o del vettore, contiene l’invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, il contratto scritto di trasporto ovvero in mancanza e quando trattasi di violazioni per le quali è previsto (v. 4.1), la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi al conducente; • la richiesta avanzata nei confronti del caricatore (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o del proprietario delle merci, contiene solo l’invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, il responsabile dell’ufficio di polizia competente, in base all’esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo e qualora da tale esame emerga la responsabilità di soggetti diversi dal conducente, applica nei loro confronti le sanzioni contemplate dalle predette norme. Le stesse sanzioni sono applicate a committente o vettore in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. {foto3c} RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER GLI ILLECITI DEL CONDUCENTE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA Il Codice della strada prevede alcune violazioni commesse nell’ambito di un’attività di trasporto delle quali rispondono, in concorso con il conducente del veicolo e in ogni caso, alcuni soggetti della filiera del trasporto. Alcune di queste violazioni, peraltro, si possono sovrapporre alla responsabilità concorrente dei soggetti suddetti. Responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo Il proprietario del veicolo con il quale è effettuato il trasporto è sempre chiamato a rispondere delle seguenti violazioni commesse durante l’effettuazione del trasporto: • trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d’opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni (art. 10); • trasporto eseguito in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS); • trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS); Responsabilità oggettiva del committente In un trasporto effettuato in conto esclusivo, il committente è sempre chiamato a rispondere, oltre alle richiamate ipotesi, delle violazioni commesse dal conducente: • trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d’opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni (art. 10); tuttavia, se il committente agisce nell’esercizio di attività di impresa o di pubblici poteri, la responsabilità ricorre limitatamente alle violazioni diverse dal superamento dei limiti di massa fissati dall’art. 61; • trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS). VIOLAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO I vettori italiani che esercitano l’attività di autotrasporto per conto di terzi sul territorio nazionale sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal Codice della strada relativi al possesso dei documenti di bordo. Durante l’effettuazione di trasporti stradali, inoltre, devono essere portati a bordo del veicolo altri documenti relativi al vettore e al rapporto che lega questo soggetto al conducente. Mancanza del certificato di iscrizione a bordo del veicolo A bordo dei veicoli presi in locazione utilizzati per effettuare attività di autotrasporto in conto terzi è necessario avere il certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dal quale risultino anche le eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività. In mancanza del certificato, si applicano le sanzioni previste dall’art. 180 CDS per mancanza dei documenti di bordo. Mancanza dei documenti attestanti il rapporto di lavoro del conducente I conducenti sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento CE n. 484/2002. In mancanza dei predetti documenti, non si applicano le sanzioni dell’art. 180 ma l’ufficio cui appartiene l’agente che ha accertato il fatto invita l’impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento, la prova del corretto rapporto che legava il conducente fermato all’azienda. Trascorso questo termine senza che l’impresa abbia fornito idonea documentazione, l’impresa stessa è segnalata agli uffici del Ministero del lavoro, per le opportune verifiche. Mancata apposizione del contrassegno del trasporto di merci È previsto l’obbligo, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di portare sulla parte anteriore una striscia diagonale alta 20 cm, da destra a sinistra e dall’alto verso il basso, di diversa colorazione, al fine di distinguere il tipo di trasporto effettuato: • rossa per i trasporti effettuati in conto proprio, • bianca per i servizi di trasporto in conto terzi (Quiz MH112), • azzurra per i servizi di piazza. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell’autoveicolo, nonché di rimorchio o semirimorchio. La circolazione senza contrassegno implica una sanzione amministrativa pecuniaria. TRASPORTO ABUSIVO DI COSE IN CONTO PROPRIO Chiunque, con un veicolo avente massa superiore a 6 t, effettua un trasporto in conto proprio senza licenza o violando le prescrizioni della stessa è punito con sanzioni amministrative. È altresì previsto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la confisca del veicolo. L’illecito si può concretizzare, non solo quando con un veicolo immatricolato in conto proprio, sia effettuato un trasporto senza licenza ma anche nel caso in cui, pur avendo la prescritta licenza: • sono trasportate cose diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza (salvo trasporto occasionale adeguatamente documentato); • sono utilizzati conducenti non dipendenti (ovvero soci o collaboratori) dell’impresa o della persona titolare della licenza ; • il trasporto delle cose rappresenta l’attività esclusiva o prevalente dell’impresa. La violazione ricorre anche in caso di aggancio ad una motrice munita di regolare licenza di rimorchio o semirimorchio che non appartiene al titolare della licenza ma di proprietà di altra impresa senza un valido contratto di locazione. Se vengono trasportate merci che non appartengono all’impresa o alla persona titolare della licenza , è configurabile un trasporto abusivo in conto terzi (v. punto 1). Procedure di accertamento del trasporto abusivo in conto proprio Il trasporto abusivo in conto proprio segue le procedure applicabili al trasporto abusivo in conto terzi (v. punto 1.1) La violazione viene contestata nei confronti di chiunque dispone il trasporto ovvero nei confronti del proprietario del veicolo; al conducente, che, di norma, non è responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo. Trasporto in conto proprio senza documento di trasporto La legge n. 298/1974 vieta l’effettuazione di un trasporto di cose in conto proprio con un veicolo dotato di licenza per portata utile superiore a 3 t, senza avere a bordo un documento con l’elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione di appartenenza delle cose stesse al titolare della licenza. Chiunque viola questo divieto è punito con sanzioni amministrative pecuniarie. Si applica la procedura di accertamento prevista dalla legge n. 689/1981. *Funzionario della Polizia Stradale
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