*** Svolgimento del
processo - 1. - Con
ricorso depositato in data 16 luglio 2001, S. L. proponeva opposizione avverso
il verbale di data 16 giugno 2001 con cui la Polizia municipale di Padova gli
aveva contestato la violazione dell’art. 142 del codice della strada, per
eccesso di velocità accertato con apparecchio telelaser LTI 20-20, irrogandogli
la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 635.090 nonché quella accessoria
del ritiro della patente di guida. A sostegno della
proposta opposizione, lo S. rilevava pregiudizialmente che i cartelli
indicatori della velocità non riportavano, sul retro, il procedimento amministrativo
con il quale L’Ente proprietario aveva fissato il limite di velocità; deduceva,
inoltre, l’illegittimità dell’accertamento per l’inaffidabilità dello strumento
di rilevazione, in violazione dell’art. 345 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, nonché la mancanza di prove a fondamento della
contestazione. 2. - Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il
Giudice di pace di Padova, con sentenza n. 1450 depositata il 14 novembre 2001,
accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il provvedimento
impugnato. Il Giudice di pace
rilevava che il verbale di contestazione era stato emesso in violazione dell’art.
77, coma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
giacché il cartello di prescrizione del limite massimo di velocità era privo
degli estremi dell’ordinanza di apposizione adottata dall’Ente proprietario
della strada. 3. - Avverso tale sentenza, con atto notificato il 19
luglio 2002 il Comune di Padova ha interposto ricorso per cassazione, affidato
a tre motivi di censura, illustrati con memoria. L’intimato non ha
svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della
decisione - 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 77, coma 5, 79, commi da l a 8, e 81 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, omessa e, comunque, insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti$ violazione
dei principi sull’onere della prova), il Comune ricorrente si duole che il
Giudice di pace non abbia considerato che il secondo capoverso del comma 5 dell’art. 77 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada consente esplicitamente il permanere dei
segnali già installati che presentino lievi difformità rispetto a quelli
previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli artt. 79, commi da 1
a 8, e 81 del medesimo regolamento. Nella specie,
sarebbe pacifico che si trattava di un segnale, non di nuova installazione, ma
preesistente. 2. - Con il secondo motivo (violazione s falsa
applicazione dell’art. 77, comma 7, del citato regolamento; omessa e, comunque,
insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia), il
ricorrente censura che l’impugnata sentenza abbia ritenuto che la mancata indicazione
nel segnale degli estremi dell’ordinanza comporti, di per sé,
l’illegittimità della segnaletica. L’asserita conseguenza della nullità - osserva il Comune - non sarebbe in alcun modo prevista e contrasterebbe
con il sistema delineato dal nuovo codice della strada. Un problema di nullità
si potrebbe porre in caso di mancanza del provvedimento, non quando, come nella
specie, si faccia questione di omessa indicazione nel cartello degli estremi
del provvedimento stesso. 3. - L’ultimo mezzo denuncia violazione, sotto altro profilo,
dellrart. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada. 4. - In ordine logico va esaminato con precedenza il
secondo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione comunale ricorrente si
duole che la mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi
dell’ordinanza prescrivente il limite massimo di velocità, sia stata ritenuta
dal Giudice di pace causa di invalidità della segnaletica, con conseguente
illegittimità dal verbale di contestazione dell’infrazione. 4.1. - Il motivo è fondato, 4.2. - L’art. 77 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, detta le norme generali sui
segnali verticali, che sono collocati sulle strade per segnalare agli utenti un
pericolo – un’indicazione o - come nel caso del limite di velocità - una prescrizione; e le disposizioni successive del
medesimo regolamento si preoccupano di stabilire la visibilità (art. 79), le
dimensioni e i formati (art. 80) nonché l’installazione (art. 81) dei segnali. In questo
contesto, il coma 7 del citato art. 77 prevede le caratteristiche del retro dei
segnali stradali: esso deve essere di colore neutro opaco; su esso devono
essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada
ed altre annotazioni, che comunque non possono superare una certa superficie,
e, ove si tratti di segnali di prescrizione, devono essere riportati gli
estremi dell’ordinanza di apposizione. 4.3. - In mancanza di una disposizione specifica che
stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di
prescrizione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione, ritiene il Collegio
che l’inosservanza della norma di cui all’art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada non determini l’illegittimità del segnale,
e che l’omissione delle indicazioni formali da questa norma contemplate non esima l’utente della strada dall’obbligo
di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle indicazioni
hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire
agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della
fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da
soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in
violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (cfr.
Cass., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6474, in motivazione) . 5.
– L’accoglimento del secondo motivo di
ricorso determina l’assorbimento del primo e del terzo mezzo. Per effetto dell’accoglimento
del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al
Giudice di pace di Padova che, in persona di diverso magistrato, provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il secondo motivo di
ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Padova, in persona
di diverso magistrato.
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