Giurisprudenza di
legittimità Non rileva che la
persona del giudicante, che aveva fissato l’udienza per la trattazione
dell’opposizione, sia diversa da quella che ha definito il giudizio
instauratosi in quell’ufficio, mentre ben diverso sarebbe stato il caso ove la
discussione del ricorso fosse avvenuta dinanzi a un giudicante e il
provvedimento definitivo fosse stato pronunciato da un giudice diverso. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con ricorso
al giudice di pace di Dolo del 4 ottobre 2002 T. M. proponeva opposizione
avverso il verbale n. 372/V/02 della polizia municipale di Campolongo Maggiore
del 03.6.2002, con il quale veniva rilevato che l’interessato aveva superato di
oltre 40 km il limite di velocità imposto in un tratto di strada di quel
Comune, da lui percorso alla guida di un motociclo TTT. All’udienza
fissata del 28 gennaio 2003 l’ente pubblico si costituiva a mezzo di un proprio
funzionario, mentre invece l’interessato non compariva. Con
ordinanza in pari data il giudice convalidava il verbale di accertamento, e
compensava le spese. L’amministrazione non si è costituita. Motivi della
decisione 1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto l’udienza
inizialmente fissata per il 28.1.2003 era stata rinviata d’ufficio dal giudice
di pace avv. C. G. ad altra data. In particolare essa era stata spostata al
9.4.2003, giusta anche la comunicazione a firma del cancelliere affissa
all’albo dell’ufficio. Quanto
addotto dal ricorrente è del tutto sfornita della necessaria prova in ordine al
preteso differimento di ufficio dell’udienza originariamente fissata per la
trattazione dell’opposizione, a fronte invece della fissazione di essa,
regolarmente comunicata all’interessato. 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia ancora
violazione del principio del contraddittorio, posto che l’udienza in questione
sarebbe stata tenuta da un giudice di pace diverso, e cioè l’avv. T. C.,
rispetto a quello originario avv. C. G., che l’aveva fissata, e pertanto ciò
impediva di fatto la partecipazione dei difensore all’udienza stessa. La censura
non ha pregio. Infatti non
era necessaria la stessa persona del giudicante, che aveva fissato l’udienza
per la trattazione dell’opposizione, alla definizione del giudizio instauratosi
in quell’ufficio, atteso che invece diverso sarebbe stato il rilievo ove la
discussione del ricorso fosse avvenuta dinanzi a un giudicante e il
provvedimento definitivo fosse stato pronunciato da un giudice diverso. Ne deriva
che il ricorso va rigettato. Quanto alle
spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che
l’amministrazione non si è costituita. Per questi motivi rigetta il ricorso. Roma, così deciso dalla seconda Sezione civile
nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006 Depositata in cancelleria il 29 marzo
2006. |
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