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Corte di Cassazione 04/05/2006

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Opposizione ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981 – Giudizio di opposizione – Rinvio dell’udienza – Sostituzione del giudicante alla successiva udienza – Legittimità. (Sintesi di Redazione)

(Cass. Civ., sez. II, 29 marzo 2006, n. 7285)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 29 marzo 2006, n. 7285

 Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Opposizione ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981 – Giudizio di opposizione – Rinvio dell’udienza – Sostituzione del giudicante alla successiva udienza – Legittimità. (Sintesi di Redazione)

Non rileva che la persona del giudicante, che aveva fissato l’udienza per la trattazione dell’opposizione, sia diversa da quella che ha definito il giudizio instauratosi in quell’ufficio, mentre ben diverso sarebbe stato il caso ove la discussione del ricorso fosse avvenuta dinanzi a un giudicante e il provvedimento definitivo fosse stato pronunciato da un giudice diverso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

 
ha pronunciato la seguente
Sentenza

Svolgimento del processo

 Con ricorso al giudice di pace di Dolo del 4 ottobre 2002 T. M. proponeva opposizione avverso il verbale n. 372/V/02 della polizia municipale di Campolongo Maggiore del 03.6.2002, con il quale veniva rilevato che l’interessato aveva superato di oltre 40 km il limite di velocità imposto in un tratto di strada di quel Comune, da lui percorso alla guida di un motociclo TTT.

 All’udienza fissata del 28 gennaio 2003 l’ente pubblico si costituiva a mezzo di un proprio funzionario, mentre invece l’interessato non compariva.

 Con ordinanza in pari data il giudice convalidava il verbale di accertamento, e compensava le spese.
Avverso questo provvedimento T. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

 L’amministrazione non si è costituita.

 Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto l’udienza inizialmente fissata per il 28.1.2003 era stata rinviata d’ufficio dal giudice di pace avv. C. G. ad altra data. In particolare essa era stata spostata al 9.4.2003, giusta anche la comunicazione a firma del cancelliere affissa all’albo dell’ufficio.
 Peraltro nessun ulteriore avviso era mai pervenuto all’interessato circa eventuali spostamenti di udienza che lo riguardassero. Stando così la situazione, allora la mancata comparizione di T. M. all’udienza del 28.1.2003 era giustificata, e perciò quell’ordinanza era affetta da nullità, giacché resa nell’assenza del regolare contraddittorio.

  Il motivo è infondato.

 Quanto addotto dal ricorrente è del tutto sfornita della necessaria prova in ordine al preteso differimento di ufficio dell’udienza originariamente fissata per la trattazione dell’opposizione, a fronte invece della fissazione di essa, regolarmente comunicata all’interessato.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia ancora violazione del principio del contraddittorio, posto che l’udienza in questione sarebbe stata tenuta da un giudice di pace diverso, e cioè l’avv. T. C., rispetto a quello originario avv. C. G., che l’aveva fissata, e pertanto ciò impediva di fatto la partecipazione dei difensore all’udienza stessa.

 La censura non ha pregio.

 Infatti non era necessaria la stessa persona del giudicante, che aveva fissato l’udienza per la trattazione dell’opposizione, alla definizione del giudizio instauratosi in quell’ufficio, atteso che invece diverso sarebbe stato il rilievo ove la discussione del ricorso fosse avvenuta dinanzi a un giudicante e il provvedimento definitivo fosse stato pronunciato da un giudice diverso.

 Ne deriva che il ricorso va rigettato.

 Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che l’amministrazione non si è costituita.

 Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE

 rigetta il ricorso.

 Roma, così deciso dalla seconda Sezione civile nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006

 Depositata in cancelleria il 29 marzo 2006.


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Giovedì, 04 Maggio 2006
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