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Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida

DM 30 marzo 2006 (GU n. 101 del 3/5/2006)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

 Visto l’art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;
 Ravvisata la necessita’ di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;
 Ravvisata la necessita’ di modificare l’allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;

Decreta:

 Art. 1.
Modifica all’art. 1, comma 2

1. Al comma 2 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».

 Art. 2.
Modifica all’art. 6, comma 4

1. Al comma 4 dell’art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».

Art. 3.
Modifiche all’allegato 3

1. L’allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 e’ sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

 Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro: Lunardi

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Venerdì, 05 Maggio 2006
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