IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Visto l’art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che
introduce la patente a punti; Decreta:
1. Al comma 2 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».
1. Al comma 4 dell’art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie». Art. 3. 1. L’allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 e’ sostituito dall’allegato 1 del presente decreto. Roma, 30 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi |
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