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Corte di Cassazione 05/05/2006

Giurisprudenza di legittimità - Segnaletica stradale – Segnale difforme dalle disposizioni regolamentari – Obbligo di osservanza da parte dei conducenti – Sussistenza. (Sintesi di Redazione)

(Cass. Civ. sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3962)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 22 febbraio 2006, n. 3962

 Segnaletica stradale – Segnale difforme dalle disposizioni regolamentari – Obbligo di osservanza da parte dei conducenti – Sussistenza. (Sintesi di Redazione)

 L’obbligo di rispettare la segnaletica stradale non viene meno, ove questa non sia esattamente conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada, salvo il caso di divergenze tali da rendere non conoscibile la condotta prescritta. Né il codice del 1959 né quello del 1992, infatti, condizionano l’operatività del divieto o dell’obbligo stabilito dal cartello alla presenza, sul retro di questo, delle indicazioni di cui si tratta, le quali non sono affatto essenziali ai fini della disciplina della circolazione. L’unica informazione rivolta agli utenti della strada è quella relativa all’ordinanza di apposizione, informazione destinata a consentire il controllo che il segnale non sia stato collocato in mancanza del necessario relativo provvedimento (v. anche Cass. 23.3.1994, n. 2763 e 21.9.1998, n. 9438).      

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

 ha pronunciato la seguente

 Sentenza

 Svolgimento del processo

 P. D. ha impugnato davanti al Giudice di pace di Isernia l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di quella provincia le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per aver lasciato un autoveicolo in sosta vietata. L’opponente ha dedotto che il divieto non poteva considerarsi operante, stante l’illegittimità del relativo segnale verticale, che era privo sul retro delle prescritte indicazioni dell’ente o dell’amministrazione proprietari della strada, del numero dell’autorizzazione concessa per la fabbricazione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione. Il Prefetto di Isernia si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.

  Questo è stato respinto, con sentenza del 26 febbraio 2003, avendo il Giudice di pace ritenuto che "il segnale non conforme a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. è da ritenersi illegittimo, con efficacia esimente nei confronti di colui che non lo abbia osservato, solo in quanto esso sia concretamente inidoneo a rendere edotto l’utente della strada della particolare norma di condotta che il segnale è destinato ad esprimere", sicché "soltanto quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale - che è quella di render nota all’utente della strada la norma di condotta da osservare - possono porsi le ulteriori questioni dell’eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale ovvero della sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione".

 P. D. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Prefetto di Isernia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

 Motivi della decisione

 Con il motivo addotto a sostegno del ricorso P. D., denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 77 comma 7 Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495", lamenta che il Giudice di pace ha fatto applicazione di un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva enunciato con riferimento al codice della strada previgente e che ormai non è più attuale, dopo l’abrogazione delle disposizioni da cui era stato tratto.

  La doglianza è infondata.

 Le ragioni che avevano indotto questa Corte a ritenere che l’obbligo di rispettare la segnaletica stradale non venisse meno, ove questa non fosse esattamente conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959, salvo il caso di divergenze tali, da rendere non conoscibile la condotta prescritta (v., per tutte, Cass. 23 marzo 1994 n. 2763 e 21 settembre 1998 n. 9438) valgono senz’altro anche per le norme, del tutto analoghe, del codice della strada del 1992 e del relativo regolamento. Né l’uno né l’altro, infatti, condizionano l’operatività del divieto o dell’obbligo stabilito dal cartello alla presenza, sul retro di questo, delle indicazioni di cui si tratta, le quali non sono affatto essenziali ai fini della disciplina della circolazione. L’unica informazione rivolta agli utenti della strada è quella relativa all’ordinanza di apposizione, informazione destinata a consentire il controllo che il segnale non sia stato collocato in mancanza del necessario relativo provvedimento: ipotesi che però P. D. non ha prospettato, come motivo di illegittimità dell’accertamento della violazione contestatale.

 Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte intimata non ha svolto attività difensive.

 
Dispositivo

 La Corte rigetta il ricorso.

 Roma, 21 novembre 2005
 

 Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2006.


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Venerdì, 05 Maggio 2006
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