Giurisprudenza di legittimità
(Cass.
Civ. sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465) *** Il Giudice di pace riteneva illegittimo l’accertamento
perché eseguito attraverso apparecchiatura «Photored» senza la presenza di un vigile;
la documentazione fotografica esaminata dal verbalizzante a distanza di quasi
tre mesi (il 17.7.2002) confermava soltanto che il veicolo aveva superato il
semaforo quando lo stesso segnava luce rossa, non il momento in cui aveva superato la linea entro la quale
avrebbe dovuto fermarsi. Riteneva ancora lo stesso Giudice che anche in base al DL.
121/2002 convertito con modifiche nella legge 168/2002 l’accertamento era
illegittimo perché con tale normativa il legislatore aveva consentito che
avvenisse in tempi successivi senza la presenza di agenti mediante
apparecchiature automatiche solo per due violazioni (artt. 142 e 148 C.d.S) e
per due tipi di strade tassativamente indicate: autostrade e strade extraurbane
principali. Avverso la sentenza, notificata il 6. 2. 2003, ha proposto
ricorso con atto del 3.4.2003 e con tre motivi di censura il Comune di Caserta,
la XX.XXX.SUD non ha svolto difese.
Con il secondo motivo connesso al precedente il Comune di
Caserta denunciando violazione e falsa applicazione del DL. n. 121/2002
convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, lamenta che la sentenza
impugnata ha erroneamente ritenuto che la normativa richiamata ed in base alla
quale e necessaria l’autorizzazione prefettizia riguarda gli apparecchi
"Photored" mentre essa si riferisce agli "Autovelox". Quest’ultimo rilievo sostanzialmente ripetitivo di quello
analogo prospettato con il primo motivo di ricorso e fondato ma non incide
sull’esito della lite, perché riguarda una ratio
decidendi della sentenza (mancanza di autorizzazione prefettizia per
installare le apparecchiature «Photored») di carattere secondario. Non può invece condividersi l’altra censura di una superfluità
della presenza dell’agente quando la rilevazione dell’illecito avvenga
attraverso apparecchiature "Photored". Non è decisivo il fatto che l’art. 384 del regolamento al
C.d.S. ricomprenda a titolo esemplificativo nella lettera b) fra le ipotesi di materiale
impossibilità di contestazione immediata l’attraversamento di un incrocio con
il semaforo indicante luce rossa; si tratta infatti di una norma regolamentare
che non sostituisce quella generale dell’immediata contestazione, né prevede l’assenza
di agenti sul posto; questa, oltre a precludere la possibilità della
contestazione immediata che il C.d.S. considera esigenza primaria, elimina gli
equivoci cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici evenienze
configurabili nell’attraversamento degli incroci (difficoltà di stabilire per
la presenza di altri veicoli il momento in cui pur segnando il semaforo luce
rossa l’incrocio è stato impegnato). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 41 – 3° comma - C.d.S., eccesso di potere, il ricorrente lamenta che
la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la prova fotografica della
violazione al C.d.S. sebbene nulla avesse al riguardo dedotto la XX.XXX.SUD;
non si è inoltre considerato che essendo la documentazione fotografica idonea a
dimostrare l’illecito, rimaneva a carico della società l’onere di dimostrare
eventuali anomalie dell’apparecchio utilizzato. Il motivo rimane implicitamente respinto dall’affermata
necessità della presenza dell’agente quando vengono utilizzate le
apparecchiature "Photored" . Non è dovuto rimborso di spese processuali non avendo la
XX.XXX.SUD svolto attività difensiva.
La Corte rigetta il ricorso.
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