Giurisprudenza di legittimità *** Fatto e diritto Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 142, commi 6 e 8, 200 e 201 C.d.S.
e dell’art. 384 relativo Reg.to, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc.,
rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base
all’art. 384 Reg. al C.d.S., l’impossibilità della contestazione immediata e presunta
ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione. Il ricorso è infondato.
L’esemplificazione dell’art. 384 1ett.e) Reg.to al C.d.S. non significa
che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione
regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità
del fatto; la dizione
dell’art. 383 lett. e) del menzionato regolamento indica un criterio di massima
relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma
non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto
verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione
immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di
fatto emergenti, quali le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato (autovelox
104/C2), lo stato dei
luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti
di regolarsi diversamente. P.Q.M.
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