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TUTTOADR 05/08/2005

ADR 2005, il terrorismo impone nuove regole di "security"

Da "Uomini e Trasporti"

ADR 2005, il terrorismo impone nuove regole di "security"
di Luca Regazzi.

Controlli, piani di sicurezza, segretezza dei dati, carichi sempre sorvegliati, sistemi antifurto. Cosa succede nel mondo ADR? Semplice, il terrorismo incombe e fa danni anche senza attentati. Sotto la spinta degli Usa i trasportatori sono obbligati dal 1° luglio a sventare ogni possibilità di utilizzo criminoso delle sostanze ‘ad alto rischio’, con gli immaginabili problemi di responsabilità e di costi. Se ne è parlato in un seminario organizzato da Accademia Federtrasporti lo scorso giugno a Bologna.
 
Lo spettro di Bin Laden incombe sull’ADR 2005 entrato in vigore lo scorso 1° luglio. La novità più significativa introdotta dalla nuova direttiva è infatti il capitolo 1.10, dove sono state previste specifiche norme di sicurezza, intesa come vera e propria "security". Un insieme di misure o precauzioni per ridurre al minimo, anche durante la fase del trasporto, la possibilità di furto o l’utilizzazione impropria di merci pericolose che possano mettere a rischio le persone, i beni o l’ambiente. Tra queste misure figura l’adozione di un "Piano di Sicurezza" per i materiali ad alta pericolosità individuati (tra cui anche corrosivi, acidi, esplosivi, materiale infettante  e radioattivo, oltre ai soliti benzina e GPL). In sintesi, il nuovo ADR chiede a trasportatori, aziende e vettori di compilare una sorta di "manuale" che eviti che le sostanze pericolose trasportate vengano in qualsiasi modo impiegate per usi impropri o per attentati terroristici.
È una bella tegola per il mondo dell’autotrasporto, sia dal punto di vista della responsabilità che da quello economico. Una mazzata che trova origine dal terrore suscitato dall’attentato del settembre 2001 e che oggi appare forse doveroso, ma in parte sproporzionato rispetto ai rischi reali.
 
Merci ad alto rischio, serve un piano di sicurezza
Ma quali sono gli obblighi di sicurezza per il trasportatore? L’ADR 2005 fa una distinzione precisa tra merci pericolose generiche e merci pericolose ad alto rischio.
Per tutte le merci pericolose in genere si prevede innanzitutto l’identificazione di chi trasporta (documento con foto per gli autisti) e dell’equipaggio del veicolo. Il carico non deve poi essere mai abbandonato. È quindi necessario disporre di zone di sosta (magazzini, terminali, aree di sosta temporanea) identificate, controllate, illuminate e per quanto possibile non accessibili al pubblico. Infine l’esigenza formativa, sia iniziale che continua: chi è coinvolto nelle operazioni di trasporto deve essere adeguatamente istruito ed informato sui motivi ed il significato della security, sulle merci pericolose trattate, sulle disposizioni previste ed altro ancora.
Il "Piano di sicurezza" deve invece essere adottato – da tutti gli operatori della catena logistica, anche dal destinatario finale – per la seconda categoria, le merci pericolose "ad alto rischio", così come individuate dalla tabella 1.10.5 (vedi box a fondo pagina).
Il piano deve contenere: l’annotazione delle merci trasportate; l’attribuzione delle responsabilità; le misure di sicurezza in senso stretto (maggiore sorveglianza sulle merci, controlli sui nuovi addetti ecc.); le misure operative (percorsi scelti, sorveglianza dei luoghi di carico e scarico o delle fermate ecc.); le procedure di valutazione, verifica periodica ed aggiornamento; la protezione e la limitazione della diffusione delle informazioni; i sistemi antifurto e l’eventuale telemetria.
A quest’ultimo riguardo i trasportatori sono obbligati alla protezione del veicolo: i mezzi che trasportano merci ad alto rischio devono essere dotati obbligatoriamente di sistema antifurto (sempre in funzione e la cui efficienza va verificata prima di ogni viaggio), installati in modo da non pregiudicare gli eventuali soccorsi di emergenza. Si dovrebbero poi utilizzare anche sistemi di monitoraggio dei movimenti delle merci ad alto rischio (ad esempio sistemi di rilevamento satellitari). Però l’uso obbligatorio dei satellitari pare scongiurato, in quanto essi vanno impiegati – precisa l’ADR – solo "quando utili e se adeguati equipaggiamenti sono già installati".
Il PdS inoltre va aggiornato periodicamente e deve essere considerato documento riservato. Da notare che in caso di modica quantità di materiale pericoloso trasportato – come previsto in altra parte dall’ADR 2005, al punto 1.1.3.6.3 – le misure di security non trovano applicazione.
 
Le altre novità
Molti dei cambiamenti del nuovo ADR riguardano la classificazione dei prodotti. Sono ad esempio cambiati i criteri per distinguere gli aerosol, che possono essere non infiammabili, infiammabili ed estremamente  infiammabili. Per classificarli occorrono alcune prove contenute nel manuale dell’Onu: distanza di ignizione e prova di ignizione in spazio chiuso per gli "spray" aerosol; altezza e durata della fiamma nella prova di infiammabilità per le "schiume" aerosol. Comunque si devono considerare estremamente  infiammabili gli aerosol che contengono non meno dell’85% in massa di componenti solidi, liquidi e gassosi infiammabili e il cui calore chimico di combustione è superiore a 30 kj/g; non infiammabili se contengono al massimo l’1% in massa di componenti solidi, liquidi e gassosi infiammabili e il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kj/g.
Rispetto alle materie infettanti sono stati eliminati i quattro gruppi di rischio dell’ADR 2003, sostituiti dalle due categorie A e B. La prima comprende quelle materie trasportate in una forma tale che, in caso di esposizione, sono capaci di produrre una malattia letale o potenzialmente letale o l’invalidità permanente di persone o animali (virus Ebola, vaiolo, rabbia, peste bovina, afta, epatite B, febbre gialla) ed inoltre le materie infettanti della categoria B quando sono sotto forma di coltura intenzionalmente preparata per generare agenti patogeni. Tutte le altre ricadono nella seconda categoria. I rifiuti che contengono materie infettanti di categoria A rientrano in questa categoria. Sono esentati da queste norme il sangue e i composti ematici per trasfusioni o produzione di prodotti ematici; le materie con bassa probabilità di presenza di materie infettanti o con concentrazioni pari a quelle naturali (derrate alimentari, campioni d’acqua, persone); i prodotti biologici fabbricati e imballati secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie; i rifiuti decontaminati.
Qualche modifica anche sul fronte degli imballaggi, rimasti pressoché invariati per le materie di cat. A e per i rifiuti ospedalieri, modificati invece per le materie di cat. B. La massa lorda massima di un imballaggio combinato non deve superare i 30 kg.
Infine aumentano le etichettature. Sul sovrimballaggio dovrà essere riportata la scritta "sovrimballaggio" e nel documento di trasporto per imballaggi vuoti non bonificati dovrà essere riportata non più la classe ma l’etichetta dell’ultima merce contenuta. Nel documento di trasporto per veicoli-cisterna vuoti non bonificati ci dovrà essere la dicitura "veicolo-cisterna vuoto" completata dall’indicazione relativa alle ultime merci caricate.
 
Le critiche
Fatto questo rapido excursus sulle novità, va sottolineato come l’ADR 2005 abbia da tempo sollevato qualche mugugno sia da parte degli esperti che dagli operatori. Le indicazioni contenute nella nuova normativa sono piuttosto vaghe e generiche, anche se parecchie lacune verranno indubbiamente colmate da un atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture che recepirà la legge internazionale.
I trasportatori sono soprattutto preoccupati dal problema infrastrutturale, in particolare dalla mancanza di aree di sosta attrezzate per la sicurezza e la custodia dei carichi. Ancora: l’obbligo di protezione delle informazioni di trasporto fa nascere il problema della procedura di passaggio delle stesse nelle varie fasi della catena logistica. Infine c’è il solito tormentone dei controlli e delle sanzioni, campi ancora indefiniti: per i primi sembra sia pronta una task force interministeriale (Infrastrutture ed Interni) appositamente creata per le verifiche su strada; per le seconde valgono le regole dell’art.168, comma 8, del codice della strada, che in caso di non rispetto delle regole sulla sicurezza nel trasporto di merci pericolose prevede multe di oltre 6.000 euro, fermo del veicolo e sospensione della patente dell’autista.
 
Un problema incombente: il consulente della sicurezza
L’obbligo del PdS sta facendo affiorare poi un altro problema che in questi ultimi anni era stato posto in secondo piano: il ruolo del consulente della sicurezza, soprattutto in quelle aziende monoveicolari che fanno anche trasporto in ADR ma non in esclusiva. In questi casi, infatti, di solito il padroncino ha frequentato il corso per acquisire l’abilitazione di consulente per la sicurezza, ma poi no ha certo il tempo o il modo di esercitare quel ruolo come dovrebbe, visto che deve già occuparsi di guidare il veicolo, gestire i clienti e curare l’amministrazione della sua impresa a sei assi. In questi casi i margini per garantire una reale sicurezza – dicono gli esperti – sono molto bassi e le possibilità di migliorare la situazione esistente minime. Diverso è invece il caso di aziende specializzate nel trasporto di ADR o comunque molto strutturate, che però hanno il loro tallone d’Achille nella formazione del personale. Spesso per contenere i costi queste imprese ricorrono all’impiego di personale extracomunitario che, senza un adeguato livello di istruzione sulle norme che regolano un trasporto delicato come quello delle merci pericolose, in un paese per sua natura geografica già difficile come il nostro, viene completamente mandato allo sbaraglio. Con i risultati che tutti si possono immaginare.
 
Merci pericolose ad alto rischio
 
-  Esplosivi classificati 1.1, 1.2, 1.3C, 1.5
-  Gas infiammabili (3t in cisterna)
-  Gas tossici (esclusi aerosol)
-  Liquidi infiammabili – Gruppi di imballaggio I e II (3t in cisterna)
-  Esplosivi desensibilizzati (classi 3 e 4.1)
-  Classi 4.2 e 4.3 (materie pericolose a contatto con l’acqua), Gruppi di imballaggio I (3t in cisterna)
-  Liquidi comburenti 5.1 (3t in cisterna)
-  Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato di ammonio (3t in cisterna o alla rinfusa)
-  Classe 6.1 (sostanze tossiche) Gruppi di imballaggio I
-  Classe 6.2 (sostanze infettanti) categoria A
-  Classe 7 (radioattivi) – 3000 A1 o A2
-  Classe 8 (materie corrosive), Gruppi di imballaggio I (3t in cisterna)
 
La parola all’esperto
PASCOLI: "AFFIDATEVI DI PIÙ AL CONSULENTE PER LA SICUREZZA"
Esperto di sicurezza, consulente per molte imprese di trasporto ADR e responsabile della società Ivena, l’ing. Giovanni Pascoli è l’uomo giusto cui chiedere un parere tecnico sull’ADR 2005.
 
Qual è la sua impressione sul nuovo regolamento?
Ci sono cose buone e meno buone. L’ADR 2005 ha il merito di rendere più semplice la materia o, meglio, di regolamentarla in maniera più completa rispetto alle precedenti edizioni. Per esempio la tabella 3.2, dove si possono trovare tutte le istruzioni per il trasporto, è stata notevolmente semplificata. Di contro la novità della "security" sta destando qualche preoccupazione, poiché è un argomento completamente nuovo e su cui si sono accentrate molte discussioni. Bisogna tenere conto che è un capitolo scritto d’impulso – e quindi in maniera non troppo accurata – sulla base degli episodi di terrorismo del settembre 2001. Applicarla come chiede l’Accord Dangereuses Route è complesso, si dovrà perciò adattarla ed interpretarla in prima stesura e poi verificarla, con una procedura di accertamento prevista nella seconda metà dell’anno.
Qual è il problema maggiore suscitato dal Piano di Sicurezza?
Sicuramente la sua obbligatorietà non accompagnata da precise indicazioni del Ministero delle Infrastrutture. Al momento esistono solo le interpretazioni degli esperti del settore su cui basarsi. E oltretutto il piano non appare assolutamente semplice da gestire.
Però con il consulente per la sicurezza del trasporto il compito dovrebbe essere facilitato…
In teoria sì. Ma occorre ricordare che questa figura fondamentale, nata con l’ADR 2001, è oggi pochissimo conosciuta e non valutata a pieno. Il consulente per la sicurezza del trasporto, che dovrebbe fornire al trasportatore le notizie e le informazioni necessarie a far conoscere le nuove normative, in modo da tenerlo aggiornato, si limita spesso a fare rapporti annuali di routine. Intendiamoci, il consulente non deve fare il piano della sicurezza o assumersi la responsabilità della security (sono compiti del titolare), ma semplicemente informare il trasportatore sulla linea migliore da adottare.
Come mai non funziona il rapporto trasportatore-consulente?
Perché tra i consulenti attuali sono pochi quelli veramente preparati e che riescono a tenere il ritmo di aggiornamento necessario. Il trasportatore ovviamente risente di questa mancanza di formazione, sia perché non ha tempo che per la normale gestione della sua azienda sia perché non riesce a mantenere un rapporto continuo con il consulente. A sua volta quest’ultimo non ha l’istinto - o forse la motivazione - di fare di più e lavora al minimo indispensabile.
A parte il Pds, quali sono le novità più importanti?
Sicuramente le norme che riguardano il trasporto delle materie infettanti ed inquinanti, in previsione del sistema globalizzato di etichettatura GHS che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi anni per uniformare l’etichettatura dei prodotti. Oggi infatti per le merci pericolose dobbiamo avere un’etichettatura per la normativa ADR e una per le norme CE sulle materie pericolose. Accade così che, ad esempio, su un barattolino piccolo di vernice vengono a sovrapporsi una serie di etichette, cosa che il sistema GHS supererebbe.
Secondo lei le aziende di trasporto sono preparate al nuovo ADR?
Come spesso accade si è atteso un po’ l’ultimo momento per muoversi e correre ai ripari. Ricordo che l’ADR stabilisce un obbligo di formazione specifico per gli autisti e gli addetti al trasporto, cui non si è prestata troppa attenzione. Però non è tutta colpa dei trasportatori: l’ADR si sta evolvendo in maniera fin troppo rapida, la cultura dell’ADR e soprattutto del consulente è troppo poco diffusa.
Anche le dotazioni di sicurezza sul veicolo sono cambiate…
In realtà le cose oggi sono più semplici: esistono dotazioni di base minime (cuneo, lampada portatile, giubbotto rifrangente) cui vanno aggiunte quelle obbligatorie per le istruzioni di sicurezza, che di legge vanno fornite dallo speditore, cioè da colui che affida la merce per il trasporto. Anche qui ci sono però difficoltà. Poiché le istruzioni non vengono aggiornate con la tempistica dovuta, si dimenticano cose essenziali, si scordano le istruzioni di sicurezza oppure ci si ritrova con istruzioni non adeguate alla legge. Anche in questo caso il ricorso al consulente (quello dello speditore, in questo caso) sarebbe l’ideale: meglio, i due consulenti di speditore e trasportatore dovrebbero consultarsi per mediare una soluzione, il che onestamente è un caso raro.
In conclusione, un’occhiata al portafoglio: le aziende del settore devono mettere in conto ulteriori spese?
Purtroppo sì. Il nuovo ADR comporterà certamente costi aggiuntivi per i trasportatori. Ad esempio – anche se è ancora in dubbio – il piano della sicurezza prevederebbe la telemetria, il controllo dei veicoli tramite satellitare o strumenti analoghi, il che significa una forte spesa. Oppure c’è l’obbligo esplicito che i veicoli durante la sosta notturna si trovino in un posto custodito,  il che significa che chi trasporta dovrà munirsi di un parcheggio o di un sistema di sorveglianza. E questo è un costo ulteriore non indifferente.
 
La parola agli autotrasportatori ADR "SIAMO PREPARATI, NON CI SONO PROBLEMI"
Preoccupati per l’ADR 2005? No, grazie. Le aziende del settore si sono presentate con una certa tranquillità all’appuntamento dello scorso 1° luglio. "A parte qualche problema di carattere burocratico – afferma Roberto Demi del Cacif di Follonica – non abbiamo incontrato troppe difficoltà. La vera sfida è stato il capitolo della security, anche se tutto sommato non c’erano grosse novità per una realtà come la nostra che da tempo ha dedicato grande attenzione alla sicurezza". Il fatto è che nella maggior parte dei casi non si è partiti da zero: "Fin dal 2001 – osserva Giuseppe Milano del CAM di Mestre – avevamo già implementato un sistema di sicurezza e di salute conforme alla norma OHASAS 18001, nell’ambito della quale il capitolo security era già stato affrontato e ricompreso in una serie di protocolli. Si è quindi trattato solo di riesaminare le procedure esistenti e rielaborarle alla luce delle nuove indicazioni. Oltretutto a fine 2004 avevamo richiesto anche l’attestazione SQAS, linee guida dove il concetto di security è ben presente. In Italia le aziende del nostro settore hanno risorse interne o esterne e competenze, almeno nelle realtà più grandi, per poter gestire in maniera corretta questi passaggi".
"Per la redazione del Piano di Sicurezza abbiamo seguito alcuni corsi – conferma Mirco Consonni del Conap di Piacenza – Una volta realizzato, il PdS non prevede particolari modalità complicate. Quindi a livello operativo non è stato un gran lavoro, mentre per quanto riguarda i documenti abbiamo dovuto sistemare alcune cose. Ad esempio, la necessità di un identificativo degli autisti lo abbiamo risolto con il badge che peraltro veniva già richiesto dagli stessi stabilimenti. Certo alcuni dubbi rimarranno finché non ci saranno indicazioni più precise da parte del Ministero".
Era molta l’incertezza soprattutto sull’utilizzo dei satellitari: "L’obbligo di montaggio di sistemi di controllo satellitare – avvisa Milano – dal nostro punto di vista è un’interpretazione errata. Ci sono strutture che adottano sistemi di controllo, sicuramente l’evoluzione è verso un concetto di security più restrittivo, però non ci sono prescrizioni da questo punto di vista. Invece è chiara la necessità di sistemi di sicurezza e di allarme che siano il più efficienti possibile".
Chiaramente le spese ci sono state: "Abbiamo implementato una serie di accorgimenti – sottolinea Demi – che probabilmente in mancanza del nuovo ADR non avremmo considerato: palmare, GPS, telecamere a circuito chiuso,videocitofoni. È chiaro che questo ha comportato costi in più, senza alcun ritorno economico. Ma la sicurezza va rispettata".
C’è spazio anche per qualche garbata lamentela : "La security applicata alla nostra realtà comporta alcune forzature – precisa Milano – come quella della regolamentazione delle soste, difficoltà che peraltro già era stata sollevata con l’ADR 2003. E qui bisogna affidarsi anche al buon senso". "Le norme ADR cambiano troppo velocemente – rincara Demi – Se una volta chi seguiva la qualità, la SQAS e i cambiamenti dell’ADR  riusciva ad avere un quadro completo della normativa vigente, ora è molto più difficile orientarsi".

 



di Luca Regazzi

Da "Uomini e Trasporti"
Venerdì, 05 Agosto 2005
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