L’art. 26 del Reg. CE 561/06 (che ha introdotto l’obbligo dell’apparecchio digitale su tutti i nuovi autoveicoli, immatricolati per la prima volta a partire dal 1° maggio 2006) modifica completamente il paragrafo 7, dell’art. 15, del Reg. CE 3821/85 relativo all’obbligo del conducente di esibire i dati richiesti dagli agenti preposti ai controlli su strada, stabilendo che:
a) nel caso in cui si guidi un autoveicolo con il (vecchio) cronotachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare agli agenti di controllo “ i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti “.
Detta modifica decorre, come anticipato, dal 1° maggio 2006 e rappresenta una notevole estensione dell’obbligo valido sino a quella data che, come si ricorderà, prevede soltanto l’esibizione dei fogli di registrazione della settimana in corso e di quello dell’ultimo giorno della settimana precedente in cui il conducente aveva guidato. Mentre prima era quindi sufficiente che l’autista avesse con sé fino ad un massimo di 7 dischetti (6 della settimana in corso ed 1 dell’ultimo giorno della settimana precedente), dal 1° maggio è invece necessario che egli abbia ed esibisca agli organi di controllo i dischetti degli ultimi 15 giorni precedenti e quelli della settimana in corso.
Questo è difatti il testo della disposizione del Reg. CE 561/06 (verificato anche nelle due lingue ufficiali della U.E.), anche se l’obbligo ora disposto appare esagerato rispetto ai nuovi periodi massimi di guida, previsti dal citato Reg. CE 561/06, che entreranno in vigore tra un anno (11 aprile 2007), in quanto questi ribadiscono al massimo il periodo di guida bisettimanale di 90 ore (art. 6, paragrafo 3). Dal 1° gennaio 2008, inoltre, lo stesso regolamento prevede che l’obbligo di esibizione dei dati si estenda ulteriormente per comprendere la giornata in corso e i 28 giorni precedenti;
b) nel caso in cui si guidi un autoveicolo avente il (nuovo) tachigrafo digitale, invece, l’autista ha l’obbligo esibire i dati registrati con l’apposita carta tachigrafica conducente che, com’è noto, registra i dati di 28 giorni. Anche in tal caso il testo della disposizione del regolamento appare dubbio, in quanto si riferisce alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti (mentre tecnicamente la card non registra oltre a 28 giorni di calendario). Nell’ipotesi in cui nei giorni precedenti l’autista abbia guidato veicoli muniti del vecchio apparecchio analogico, ovvero il nuovo tachigrafo digitale non avesse funzionato, egli dovrà esibire “ogni registrazione manuale, tabulato, o fogli di registrazione relativi alla settimana in corso ed ai quindici giorni precedenti”.
Si invitano pertanto le imprese alla più scrupolosa osservanza di questo nuovo obbligo, facendo in modo che i loro autisti possano esibire tutti i dati richiesti dalle forze dell’ordine, onde evitare le sanzioni previste dall’art. 179, comma 3, del codice della strada per l’assenza dei fogli di registrazione (sanzione amministrativa pecuniaria da 688 a 2.754 euro).
E’ appena il caso di ricordare che agli autisti che non esibiscano i fogli di registrazione relativi al nuovo periodo o obbligatorio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19 della legge 727/78, da un minimo di 43 €uro ad un massimo di 85 €uro.
Taratura dell’apparecchio digitale
Com’è noto il tachigrafo digitale, a differenza di quello analogico, registra i dati relativi ai periodi di guida ed ai tempi di riposo dell’autista non meccanicamente (su foglio di registrazione cartaceo), bensì elettronicamente all’interno della sua memoria e su apposita carta tachigrafica del conducente. Per far ciò, è necessario che l’apparecchio digitale (debitamente omologato dal Ministero delle Attività Produttive – ai sensi dei DD.MM. 31.10.2003 e 11.3.2005) sia regolarmente montato e tarato sul veicolo nuovo, da parte delle officine appositamente autorizzate in base al citato decreto 11 marzo 2005.
Orbene, alla data odierna nessuna officina italiana è stata autorizzata alla taratura del tachigrafo digitale (mentre ci sono solo 19 centri tecnici abilitati al solo montaggio dell’apparecchio: quattordici al Nord, cinque al Centro-Sud e neanche uno nelle Isole).
Avverso questa situazione, la Conftrasporto è intervenuta più volte nei confronti del competente Ministero delle Attività Produttive, non solo per denunciare la questione, ma soprattutto per chiedere la più immediata soluzione possibile al problema dell’autorizzazione alla taratura degli apparecchi da parte di tutte le officine richiedenti. In attesa che la situazione si sblocchi, Conftrasporto ha altresì chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consentire la circolazione dei veicoli muniti di tachigrafo digitale sul territorio nazionale, con la possibilità dei conducenti di annotare a mano i tempi di guida e riposo sui (vecchi) fogli di registrazione. Per le imprese che invece effettuano trasporti internazionali, sempre con autoveicoli dotati di tachigrafo digitale, al fine di osservare l’obbligo di registrazione elettronica dei dati si suggerisce non solo di richiedere quanto prima le necessarie carte tachigrafiche (azienda e conducenti) alle competenti Camere di Commercio, ma anche di tarare l’apparecchio digitale presso un’officina estera abilità a tale servizio.
Al riguardo si riportano in calce i collegamenti (link) ai siti delle officine austriache, francesi o tedesche:
AUSTRIA: http://www.asfinag..at/digitaltacho/framedef.htm
FRANCIA: http://www.industrie.gouv.fr/metro/agrees/agr_chrono_IB_net.pdf
GERMANIA: http://www.kba.de/Stabsstelle/ZentraleRegister/zkr/Verzeichnis_Institutionen_Werkstattkarten.pdf
Da Centro Informazioni Conftrasporto |