Con la sentenza che segue il Giudice di Pace di
Roma ha annullato un’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di ricorso
amministrativo presentato da un automobilista. L’Autorità giudiziaria, oltre ad annullare il
provvedimento impugnato per l’omessa audizione richiesta dal ricorrente
(nonostante l’apposizione sull’ordinanza di un timbro con la dicitura “non si è
presentato all’audizione”), ha ritenuto illegittima la mancanza di motivazioni
poste a fondamento dell’ordinanza prefettizia. Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che “il
Prefetto di Roma ha fittiziamente e solo apparentemente esaminato il ricorso in
quanto per motivarne il rigetto ha usato un modulo prestampato e privo di
riferimenti sostanziali al caso di specie”. In questa pronuncia si ricava quel principio che,
desumibile dagli artt. 24 e 97 Cost., garantisce al cittadino il diritto di
conoscere realmente le ragioni per cui l’autorità amministrativa non ritiene di
dover annullare i propri provvedimenti in regime di “autotutela”. Ragioni che,
se fossero chiaramente espresse, potrebbero magari convincere il cittadino ad
accettare la sanzione irrogata, o quantomeno a dissuaderlo dal proporre un
successivo ricorso giurisdizionale, con una riduzione rilevante, in tale
materia, dei carichi giudiziari. Se l’indirizzo espresso in tale sentenza dovesse
essere seguito da altre pronunce, sarebbero a rischio di annullamento migliaia
di ordinanze-ingiunzione emesse ogni anno dal Prefetto di Roma avvalendosi di
moduli prestampati. (Altalex, 11 maggio 2006. Nota di Nicola Preteroti) REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Ferri SEZ.
III Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24102/05 R.G.A.C. e
promossa D.N. elettivamente domiciliato in Roma – Via Val di
Lanzo, 93 presso l’Avv. Nicola Preteroti che lo rappresenta e difende con
mandato in atti OPPONENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui
all’art. Ne ha dedotto la illegittimità per vari motivi, tra
i quali la mancata audizione, l’omessa motivazione in relazione alla
infondatezza dei motivi del rigeto del ricorso presentato al Prefetto avverso
il VAV n. 302323672 che, preventivamente, era stato elevato per accesso nella
ZTL senza permesso. Non si costituiva l’Ammionistrazione – rimanendo
contumace. Sulle conclusioni delle parti costituite, la causa
veniva decisa con lettura immediata del dispositivo all’udienza del 17.11.2005. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione è fondata e conseguentemente va
accolta e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati, atteso che
vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui
al ricorso documentalmente provate. Segnatamente, in via preliminare ed assorbente, non
può essere ritenuta le fede privilegiata dell’affermazione riportata sul
provvedimento impugnato con un anonimo timbro “non si è presentato
all’audizione” senza alcuna sigla o firma che ne attesti l’autenticità e,
quindi, non costituente parte dell’atto pubblico de quo. Inoltre, dagli atti risulta che il Prefetto di Roma
ha fittiziamente e solo apparentemente esaminato il ricorso in quanto per
motivarne il rigetto ha usato un modulo prestampato e privo di riferimenti
sostanziali al caso di specie. Giova inoltre precisare che le ragioni del
ricorrente appaiono pienamente condivisibili sulla base delle specifiche
contestazioni e della documentazione allegata in atti. Invero, nella
fattispecie l’Autorità che ha provveduto all’irrogazione della sanzione non si
è costituita, né tantomeno ha provveduto al deposito della documentazione
relativa all’accertamento o alla contestazione dell’illecito. Per costante giurisprudenza, in materia di illeciti
amministrativi, spetta per l’appunto all’Autorità, che ha provveduto al
rilevamento dell’illecito e alle relative contestazioni, provare le ragioni
poste a base del provvedimento impugnato. Appare pertanto essenziale la produzione dei
documenti elencati al secondo comma dell’art. 23 della legge 689/81 senza dei
quali, nella maggior parte dei casi, sarà difficile dimostrare il fondamento
del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa. In difetto di tale
documentazione, deve presumersi la irregolarità e/o la illegittimità del
provvedimento impugnato, del quale peraltro va disposta la revoca. Le spese liquidate in dispositivo seguono la
soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma,definitivamente
pronunciando sull’opposizione proposta da D.N . contro Prefetto di Roma,
contrariis rejectis, così provvede: - accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla l’O.I. n. 13221; - condanna il Prefetto di Roma al pagamento
delle spese di lite che liquida in complessivi €. 250,00, oltre IVA e CPA come
per legge. Roma, 30.01.2006 Depositato in cancelleria il 01/02/2006 IL GIUDICE DI PACE |
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