Con la pubblicazione della legge 30 marzo 2001 n. 125
“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” sono state
introdotte le norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento
sociale degli alcoldipendenti. Al fine della presente legge si identifica come bevanda
alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2 gradi alcolici e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in volume. Per quanto riguarda le disposizioni relative al consumo
delle bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro, la legge 125/2001
ha disposto che “è vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle
aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore Ma la grande prescrizione introdotta dalla medesima
normativa riguarda le disposizioni per la sicurezza sul lavoro; infatti “nelle
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, individuate con
decreto del Ministero del lavoro e della prevenzione sociale, di concerto con
il Ministero della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (legge pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n° 90 del 18-04-2001 e provvedimento pubblicato Gazzetta Ufficiale n°
75 del 30-03-2006), è fatto divieto di
assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” (per
chiunque contravvenga a queste disposizioni si applica una sanzione
amministrativa di € 860,76). Alla luce di quanto esposto si rappresenta che con il
Provvedimento del 16 marzo 2006 (G. U. n° 75 del 30.03.2006) emanata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sono state elencate le attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per le quali si fa
divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
in riferimento al disposto di cui all’articolo 15 della Legge 125/2001. Tra le predette attività rientrano le mansioni inerenti
l’attività di trasporto degli “addetti alla guida di veicoli stradali per i
quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano
merci pericolose su strada”. In osservanza a questa disposizione, chiunque eserciti una mansione relativa ad una attività di trasporto
per la quale necessita di una delle predette patenti e che abbia assunto
alcolici o superalcolici, a prescindere dalla quantità, sarà assoggettato alla
sanzione amministrativa di € 860,76. Un esempio pratico potrà meglio chiarire il concetto: se
da un controllo emerge che il conducente di un autotreno carico di merce per
conto di terzi evidenzia (attraverso apparecchiatura etilometrica) un tasso
alcolemico pari a 0,12 g/l, incorrerà nella sanzione amministrativa di cui
all’articolo 15/1°-4° della Legge 125/2001 corrispondente a € 860,76. Logicamente potranno concorrere le violazioni
riconducibili sia alla guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 del
Codice della Strada, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa
relativa all’articolo 15/1°-4° della Legge 125/2001, qualora l’accertamento
evidenzi una assunzione di alcol che determina un tasso superiore a 0,50 g/l. Pertanto sulla base di questo enunciato, si rappresenta
che un controllo stradale diretto all’osservanza delle disposizioni per la
sicurezza del lavoro, disciplinate dall’articolo 15 della Legge 125/2001, non è
attribuibile specificatamente agli operatori di polizia stradale, ma
l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa potrà avvenire
esclusivamente in via residuale. Infatti solo ad un controllo che ha come intento
principale la rilevazione del tasso alcolemico al fine di contestare una
eventuale guida in stato di ebbrezza, si potrà comminare la violazione di cui all’articolo
15 della Legge 125/2001, sapendo che i presupposti per l’accertamento tecnico
attraverso l’utilizzo dell’etilometro sono:
*Ispettore Superiore |
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