IL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
"Norme in materia ambientale" (1); Visto l’art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina
i registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti obbligati
alla tenuta degli stessi; Visto l’art. 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1); Decreta: Art. 1 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui
all’art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1),
nonché dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184,
comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani
di cui all’art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Il
modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al
presente comma sarà approvato con successivo decreto. 2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le
procedure e le modalità fissate dall’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2), concernente l’istituzione e la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni
ed integrazioni. Per l’applicazione delle predette norme valgono, per quanto
applicabili, le circolari dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare,
dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’art. 8 della legge 18 ottobre
2001, n. 203, ha modificato l’art. 39 sopra richiamato abolendo l’obbligo di
vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso anche per i
registri di carico e scarico dei rifiuti; 3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici
segue le disposizioni applicabili ai registri IVA. E’ possibile utilizzare
carta di formato A4, regolarmente numerata. 4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di
rifiuti non pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all’obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e
documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia
prevista da disposizioni di legge 5. I registri, la
documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che
siano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, siano integrati dal
formulario di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(1), e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita
dall’art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità
indicate nell’allegato C: a) data di produzione
o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della
registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; b) le
caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di
pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico; c) le quantità dei
rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico; d) l’eventuale
ulteriore descrizione del rifiuto; e) il numero del
formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad
operazioni di recupero o di smaltimento; f) l’eventuale
intermediario o commerciante di cui ci si avvale; g) il metodo di
trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B
e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1). Art. 2 1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto
ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 (3). I registri di carico e scarico di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale
richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché
contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell’art. 1. 2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
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