Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
paragrafo 1,vista la proposta della Commissione(1), (1)
L’articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato
di protezione dei consumatori la Comunità contribuisce a tutelarne la salute,
la sicurezza e gli interessi economici. HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo
1 La
direttiva 91/671/CEE è modificata come segue: 1)
Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Direttiva del Consiglio, del
16 dicembre 1991, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli". "Articolo
1 1.
La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie
M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell’allegato II della direttiva
70/156/CEE(12), destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote
e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. -
le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e
i sistemi di ritenuta per bambini per quanto riguarda i veicoli da categoria M1
e N1, e dei relativi componenti, sono quelle riportate nell’allegato I della
direttiva 77/541/CEE(13), -
’rivolto all’indietro’ significa orientato nella direzione opposta alla normale
direzione di marcia del veicolo. 3.
I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque ’gruppi di massa’: a)
gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg; 4.
I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi: a)
la classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di
componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione,
parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo
di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie
cinghie integrali; "Articolo
2 1.
Veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3: a)
i) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di
categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di
cui i veicoli sono provvisti. I
bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria
M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al
sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non
integrale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato al
peso del bambino quale definito all’articolo 1, paragrafo 3. Sui
veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza: -
i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare, -
i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm,
fatto salvo il punto ii), non possono occupare un sedile anteriore. ii)
Gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che i bambini la cui statura
non raggiunge i 150 cm ma è comunque di almeno 135 cm siano assicurati al
sedile da una cintura di sicurezza per adulti. Detti limiti di statura sono
riesaminati secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. iii)
Gli Stati membri possono tuttavia permettere che, nel loro territorio, i
bambini di cui ai punti i) e ii) non siano assicurati al sedile con un sistema
di ritenuta per bambini durante gli spostamenti in taxi. Tuttavia detti
bambini, quando viaggiano in taxi sprovvisti di sistemi di ritenuta, non
possono occupare un sedile anteriore. b)
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza
rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a
meno che l’airbag non sia stato disattivato, anche mediante disattivazione
automatica adeguata. 2.
Veicoli di categoria M2 e M3: a)
Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di
età, dei veicoli di categoria M2 e M3 in circolazione utilizzino, quando sono
seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I
sistemi di ritenuta per bambini sono omologati a norma del paragrafo 1, lettere
c) e d). b)
I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere informati
dell’obbligo di portare cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è
in movimento. L’informazione deve essere fornita in almeno uno dei seguenti
modi: -
dal conducente, 4)
L’articolo 4 è soppresso. 5)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo
6 Previo
accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere, per il trasporto
sul loro territorio, esenzioni diverse da quelle previste all’articolo 5 per: -
tenere conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di
durata limitata, 6)
Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo
6 bis Gli
Stati membri possono, previo accordo della Commissione, concedere esenzioni
temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6, onde consentire il
trasporto, nell’osservanza della regolamentazione dello Stato membro
interessato e per operazioni di trasporto locale, segnatamente trasporto
scolastico, nei veicoli di categoria M2 e M3, di un numero di bambini superiore
al numero di sedili disponibili provvisti di cinture di sicurezza. Il
periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può
superare cinque anni a decorrere dal 9 maggio 2003. Articolo
6 ter Gli
Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni
temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6 per consentire, nel
rispetto della regolamentazione dello Stato membro interessato, il trasporto
sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili
anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili disponibili
provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta. Il
periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può
superare sei anni a decorrere dal 9 maggio 2003." 7)
Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo
7 bis 1.
Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati conformemente alla procedura di cui
all’articolo 7 ter, paragrafo 2, per tener conto dei progressi tecnici. Articolo
7 ter 1.
La Commissione è assistita da un comitato. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(14), tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il
periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi. 3.
Il comitato adotta il suo regolamento interno." 8)
È aggiunto l’allegato figurante in allegato alla presente decisione. Articolo
2 Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9
maggio 2006 e ne informano immediatamente la Commissione. Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri. Articolo
3 La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Articolo
4 Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto
a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003. Per
il Parlamento europeo Il
Presidente P.
Cox Per
il Consiglio Il
Presidente G.
Drys (1)
GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 330. (2)
GU C 260 del 17.9.2001, pag. 30. (3)
Parere del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 (GU C 47 E del 21.2.2002, pag.
156), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2002 (GU C 299 E del
3.12.2002, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2003 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4)
GU C 104 del 16.4.1984, pag. 38. (5)
GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35. (6)
GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26. (7)
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. (8)
Direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture
di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 178 del
17.7.1996, pag. 15). (9)
Direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture
interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L
186 del 25.7.1996, pag. 28). (10)
Direttiva 96/38/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 74/115/CEE del Consiglio, relativa agli
ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 187 del
26.7.1996, pag. 95). (11)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (12)
Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione
(GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1). (13)
Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai
sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione (GU
L 53 del 25.2.2000, pag. 1). (14)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO "ALLEGATO MODELLO
COMUNITARIO DI PITTOGRAMMA APPOSTO IN MODO EVIDENTE SU OGNI SEDILE MUNITO DI
CINTURA DI SICUREZZA DEI VEICOLI DI CATEGORIA M2 E M3 CONTEMPLATI DALLA
DIRETTIVA 91/671/CEE (Colore:
bianco su fondo blu) |
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