La
colonna 19 del capitolo 3.2 dell’ADR (liste delle merci pericolose)
indica le prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli, ovvero
i veicoli che trasportano merci pericolose nelle quantità indicate
per una specifica merce, nelle disposizioni speciali di cui alla sigla
S 1 (6) e da S 14 a S 21 (vedi capitolo ADR 8.5), devono essere
sorvegliati o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza
sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento
che offra le opportune garanzie di sicurezza.
Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo,
dopo che siano state prese adeguate misure di sicurezza, può
essere parcheggiato in un luogo isolato che corrisponda a particolari
condizioni come:
a. un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato
informato della natura del carico e del luogo dove si trova il conducente;
b. un parcheggio pubblico o privato dove il veicolo non corra il rischio
di essere danneggiato da altri veicoli;
c. un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione
e dalle abitazioni, dove normalmente il pubblico non passa e non si
riunisce.
NOTA: il parcheggio autorizzato al punto b) sarà utilizzato
solo in mancanza di quello indicato al punto a), e l’idoneo spazio
aperto non può essere utilizzato che in mancanza di quello di
cui ai punti a) e b).
S A N Z I O N I
La sorveglianza del veicolo è richiesta solo per alcune tipologie
di merci che sono trasportate in quantità superiore a certi limiti
appositamente indicati nelle prescrizioni supplementari relative a classi
o materie particolari soggette a regime ADR.
La violazione alla sorveglianza del veicolo è riconducibile all’articolo
168 comma 9° del Codice della Strada che dispone l’applicazione
di una sanzione amministrativa di € 343,00, la decurtazione
di 10 punti dalla patente di guida del conducente ed una sanzione
accessoria come la sospensione della patente di guida e della carta
di circolazione del veicolo per un periodo da 2 a 6 mesi.
PRECISAZIONE: alla sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione, segue il fermo amministrativo del veicolo oggetto
della violazione per un periodo corrispondente alla sospensione stessa.