Giurisprudenza di legittimità La sospensione
provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della strada
è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di
esclusiva spettanza prefettizia, avverso il quale è immediatamente ed
autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione
amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. *** Svolgimento del processo - Con ricorso al giudice di pace
di Piombino depositato il 28.12.2001 F. A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza
ingiunzione emessa dal prefetto di Livorno il 5.11.2001, con la quale gli era
stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per la
durata di un mese. Egli era stato sorpreso da agenti della polizia stradale mentre
circolava alla guida di un’autovettura in località Venturina di Campiglia
Marittima il giorno 21.10.2001 ad una velocità di km. 169/h in un tratto, in
cui invece il limite massimo previsto era di km. 110 all’ora. Al medesimo era
stata applicata anche la sanzione amministrativa. All’udienza fissata l’interessato compariva, l’ufficio
pubblico che aveva emanato il provvedimento impugnato non svolgeva alcuna
difesa. Con sentenza del 24 aprile 2002 il giudice dichiarava
improponibile il ricorso, e, nonostante la mancata costituzione dell’amministrazione,
compensava le spese, osservando che Abbati non poteva proporre l’opposizione in
questione, atteso che era ancora pendente quella relativa al verbale di
contestazione redatto per l’occasione da agenti della polizia stradale, per la
quale perciò l’impugnazione in questione non era proponibile. Avverso questo provvedimento egli ha proposto ricorso per cassazione,
affidandolo a due motivi, L’amministrazione non si e costituita. Motivi
della decisione - 1) Col primo motivo il ricorrente
deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 205 e 218 CdS, in quanto
il giudice non poteva ritenere pregiudiziale la decisione sull’opposizione avverso
il verbale inerente la sanzione principale, e cioè la definizione dell’impugnativa
in via amministrativa, atteso che tra il relativo procedimento e l’opposizione
avverso l’ordinanza del prefetto concernete la misura accessoria della sospensione
della patente non vi era connessione. Infatti si trattava di procedimenti del
tutto diversi, e quindi il secondo non poteva essere condizionato dal primo. Il motivo è fondato. Il giudice di pace ha osservato che il ricorso in
opposizione avverso l’ordinanza del prefetto era improponibile, dal momento che
era pendente quello amministrativo relativo alla sanzione pecuniaria presentato
al prefetto. L’assunto non e esatto. Infatti l’opposizione era limitata al provvedimento
prefettizio di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della
patente, il cui procedimento è autonomo rispetto a quello amministrativo
relativo all’applicazione della sanzione principale pecuniaria. Invero La
sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’articolo 223 del
Codice della Strada e un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia,
con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di
pregiudizialità ne’ l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione
stradale, cui la sospensione sia connessa, ne’ l’eventuale ricorso
amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme
di circolazione stradale (Cfr. anche Sentenza n. 11377 del 11/10/1999; Sez. U ,
Sentenza n. 6636 del 29/04/2003; Sentenza n. 1446 del 09/02/2000). Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta
motivata in modo giuridicamente
corretto. 2) Il secondo motivo rimane assorbito dal primo. Ne deriva che il ricorso va accolto, e la sentenza
impugnata cassata per quanto di ragione, con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione, e
rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Livorno. Roma, così deciso dalla seconda Sezione civile nella
camera di consiglio del 9 marzo 2006. Depositata in cancelleria l’11 aprile 2004. |
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