Il
Servizio Riscossione Tributi, allorquando invia al contribuente un cd.
"preavviso di azione esecutiva", è tenuto ad indicare su tale
documento tutti i titoli, la natura, il tributo e data di avvenuta notifica
delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in
ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e
dimostrazioni, anche l’eventuale sollecito di pagamento è nullo.
E’
quanto stabilito dal Giudice di Pace di Caserta con la sentenza del 24 aprile
2006.
(Altalex,
16 maggio 2006. Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Pietro D’Antò)
Giudice di Pace di Caserta
Sentenza del 24 aprile 2006 (Giudice Dott. Generoso Bello)
Competenza per materia del giudice adito - Notifica delle cartelle ed
avvisi di mora - Necessità della prova - Eccezione di prescrizione del tributo
- Mancanza di titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva - Nullità del
preavviso di iscrizione di fermo amministrativo dell’autovettura - Risarcimento
danni
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASERTA
Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. 3123/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a pre-avviso
di fermo amministrativo, introitata in decisione il 21.4.2006, vertente
TRA
TIZIO,
nato a …. il …., elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE), presso lo
studio degli Avv.ti … che lo rappresentano e difendono per mandato a margine
dell’atto di citazione; opponente
E
GEST LINE S.p.A., Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la
Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
… per procura generale alle liti per atto del Notaio …., rep. 51894 e con esso
elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio legale …; opposta
CONCLUSIONI:
come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio , rappresentato e difeso come
in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Gest Line S.p.A.,
Concessionario del Servizio Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona
del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a)
sospendersi l’efficacia dell’atto impugnato; b) nel merito, accertarsi e
dichiararsi la nullità del fermo amministrativo opposto, essendo insussistente
il diritto del Concessionario all’esecuzione forzata; c) condannare la Gest
Line S.p.A. al risarcimento, in favore dell’istante, dei danni patrimoniali e
non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, non oltre la competenza per valore del Giudice adito, sino ad €
1.032,00; d) vinte le spese e competenze di lite, con distrazione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. il 23.1.2006, la Gest Line
notificava all’opponente una nota di preavviso di fermo amministrativo ex art.
86 DPR 602/73, relativo all’autovettura Fiat tg. xxxxxx, per il presunto
ammontare di € 281,46; 2. la detta nota specificava che nel caso di mancato
pagamento del dovuto nel termine di giorni venti, il Concessionario avrebbe
provveduto all’iscrizione del fermo al P.R.A., con conseguente divieto di
circolazione del veicolo; 3. alcuni crediti riportati nel preavviso di fermo amministrativo
risultavano inesorabilmente prescritti, in particolare: a) la "tarsu"
dell’anno 1996, non era stata preceduta da alcuna notifica della cartella di
pagamento, mentre risulta notificato un avviso di mora nel lontano 27.3.1997.
Il tributo è soggetto alla prescrizione quinquennale già decorsa e perciò
illegittima; b) altri tributi anno 1992, che non era stata preceduta da alcuna
notifica della cartella di pagamento, mentre risulta notificato un avviso di
mora in data 27.4.2005. Pertanto, si eccepisce la nullità dell’iscrizione a
ruolo per omessa notifica, ex art. 25 DPR 602/73; 4. Si contesta il diritto
della convenuta Concessionaria a procedere a fermo amministrativo, mancando i
presupposti per l’esecuzione forzata, stante la mancanza di un valido titolo;
5. è indubbio il diritto dell’attore di ottenere il risarcimento del danno non
patrimoniale subito in conseguenza dell’attivazione della procedura del fermo
amministrativo.
Si costituiva la opposta Gest Line S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva:
I. in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia; II. In
via principale, dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’avversa
domanda; III. In via subordinata, nel merito, rigettare l’avversa domanda
perché infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, dichiararsi la piena
legittimità del preavviso di fermo, nonché la legittimità dell’operato del
concessionario. Vinte le spese di lite.
A sostegno delle proprie tesi, la Gest Line S.p.A. deduceva: a) Il ruolo
esattoriale sul quale si fonda la riscossione coattiva viene redatto
esclusivamente dall’Ente impositore che lo trasmette al Concessionario affinché
quest’ultimo proceda alla riscossione coattiva. In forza dell’art. 39 d.lgs. 13
aprile 1999 n. 112, ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo deve essere
rivolta esclusivamente contro l’Ente, mentre il Concessionario, in quanto
estraneo alla formazione del ruolo, è esplicitamente reso esente da ogni
conseguenza; b) la legge consente al Concessionario di sottoporre a fermo
amministrativo i beni mobili registrati del debitore. Ai fini dell’adozione di
tale misura, è solo necessario che sia decorso il termine di 60 giorni dalla
notifica della cartella, senza che il pagamento sia avvenuto; c) diverso è il
preavviso di fermo che consiste in una comunicazione con la quale il
Concessionario avverte il debitore che, in mancanza di pagamento entro venti
giorni, provvederà a iscrivere al P.R.A. la misura del fermo. Tale nota è stata
confermata con la risoluzione n. 2 del 9.1.2006, dell’Agenzia delle Entrate. d)
l’art. 3, c. 41, della L. 248/05 di conversione del d.l. 203/05, ha stabilito
che le disposizioni dell’art. 86 DPR 602/73 si interpretano nel senso che fino
all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo
può essere eseguito dal Concessionario sui veicoli a motore, ai sensi del D.M.
7.9.1998 n. 503; e) con sent. 31.1.2006, n. 2053, la Suprema Corte ha sancito che:
"……… il fermo amministrativo è atto funzionale all’es-propriazione forzata
e, quindi, mezzo di realizzazione del credito …… se ne ricava che la tutela
giudiziaria esperibile si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le
forme previste dall’art. 57 del DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o
agli atti esecutivi". Sussiste, dunque, l’incompetenza per materia del
giudice di pace, poiché trattandosi di tributi, Irpef e Tarsu, l’art. 22bis
della L. 689/81 prevede la competenza del Tribunale. f) l’eccezione di
prescrizione è infondata dal momento che la cartella di pagamento fu a suo
tempo notificata ed essendo la stessa, però, notificata da oltre un
quinquennio, l’obbligo del concessionario, ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73,
alla conservazione della matrice viene meno e, pertanto, non è più tenuto a
tale incombente. Inoltre, l’eccezione di estinzione dell’obbligazione iscritta
a ruolo è infondata, essendo stata la cartella di pagamento notificata nei
termini di legge, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a
sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni
rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
proposta opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente, il Cons. di Stato, Sez. V, con sentenza 13.9.2005, n. 4689, ha
sancito che: "La cognizione delle controversie relative al fermo
amministrativo dei beni mobili registrati, disposto dall’incaricato della
riscossione di crediti tributari, si sottrae alla giurisdizione del giudice
amministrativo, sia a quella costitutiva di legittimità sia a quella esclusiva,
rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario".
Inoltre, il Supremo Collegio ha stabilito che: "La tutela giudiziaria
esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del
debitore d’imposta si realizza innanzi al giudice ordinario con le forme
dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi". (Cfr. Cass. SS.UU.
Ord. 31.1.2006 n. 2053).
Deve, inoltre, osservarsi che nel caso di specie non si verte in tema di IRPEF
o TARSU dove, in base al disposto di cui all’art. 22bis della L. 689/81, si
potrebbe effettivamente dedurre la competenza del Tribunale, ma si tratta
specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo o, meglio, di preavviso
di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o,
comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva
delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, non può revocarsi in dubbio la
sussistenza della competenza per materia di questa Giustizia.
Sicché, l’eccezione d’incompetenza per materia di questo giudice, formulata
dalla Gest Line S.p.A., è giuridicamente inconsistente e va rigettata.
E’, invece, condivisibile che il 4° c., l’art. 86, DPR 602/73, prevede che
"con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri
dell’Interno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le
procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo",
quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.
Senonché, tale ultimo decreto non é mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar
luogo all’ipotesi del cd. "vuoto normativo", poiché l’unico
regolamento tuttora in vigore é rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98,
relativo però al fermo previsto dall’art. 91bis del DPR n.602/73, prima della
riforma del-l’art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente
modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all’art.1, c. 1°, lett. Q), prevede
che: "decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1°, il
concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr)
può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti
in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate
(DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)".
Pertanto, qualora venisse opposto che il fermo amministrativo non può essere
attuato senza il regolamento nuovo previsto dal 4 comma dell’art. 86 DPR n.
602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ritiene il
giudicante che con tale soluzione si lascerebbe inattuata una norma legislativa
per la mancanza di una norma regolamentare non emanata dall’Esecutivo (che,
però, in tal modo potrebbe inficiare, ovvero rendere non operativa, un norma
dettata dal Parlamento, ovvero dal potere Legislativo).
Appare quindi corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme
del precedente regolamento di cui al D.M. n. 503/98 in quanto compatibili con
la nuova disciplina.
Orbene, se é vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non
creare vuoti normativi), é anche vero che deve però esaminarsi lo spirito di
quest’ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo
amministrativo con il D.M. n. 503/98.
Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 é stato, tra l’altro, eliminato
ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo é disposto
direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare,
obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del
fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso é sempre diretto a
garantire l’esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e
rafforzativa dell’obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.
Nel caso in esame, peraltro, l’atto impugnato non attiene ad un fermo
amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice "avviso di fermo
amministrativo", con l’indicazione di un termine per il pagamento delle
somme già iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il
Concessionario del Servizio riscossione provvederà al fermo di che trattasi.
Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Gest Line S.p.A.,
quale Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di
Caserta, reca semplicemente l’invito al pagamento della somma di € 281,64 sul
presupposto che alla data del 13.1.2006 risulterebbero, a nome dell’opponente,
talune cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportate i soli numeri
(esattamente le n. xxx2206022239 e n. xxx2209024360) relative rispettivamente a
tributi, la prima per "rifiuti solidi urbani" per l’anno 1996, creditore
il Comune di Caserta e la seconda per "altri tributi" per l’anno
1992, creditore il Centro Servizi di Salerno.
Sul medesimo "preavviso" della Gest Line S.p.A., risulta, altresì,
che a fronte della prima cartella vi sarebbe stata la notifica di un avviso di
mora, in data 27.3.1997, mentre a fronte della seconda cartella vi sarebbe
stata la notifica di un avviso di mora, in data 27.4.2005.
In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si
rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state
regolarmente notificate e neppure i cd. avvisi di mora/intimazione per i quali
è indicata una data di notifica, sono assistiti da alcun dato probatorio a tale
riguardo.
In altri termini, non è certo se le due cartelle di pagamento, riportate nel
preavviso di fermo amministrativo, siano divenute non più discutibili, per
mancata opposizione, ovvero per acquiescenza.
In concreto, il preavviso in questione è assolutamente carente poiché mancante
di qualsivoglia dato che possa consentire al soggetto intimato di risalire alle
cartelle ritenute "insolute".
Sotto il profilo processuale, senza trascurare l’eccezione di intervenuta
prescrizione, proposta da parte opponente, verosimilmente fondata, deve
affermarsi che per essere un preavviso, preliminare dell’azione esecutiva, deve
recare tutte le caratteristiche del precetto di pagamento, non solo con
l’esatta indicazione del titolo sulla base del quale si intima il pagamento, ma
anche della sua esecutività, oltre l’ammontare dovuto e la data entro la quale
il pagamento deve essere effettuato.
Si tratta, dunque, di un documento decisamente anomalo, privo di qualsivoglia
efficacia e, pertanto, obiettivamente nullo e, per dirla alla Carnelutti:
assolutamente inesistente.
In generale, dunque, il Servizio Riscossione Tributi, allorquando invia al
contribuente un cd. "preavviso di azione esecutiva", è tenuto ad
indicare su tale documento tutti i titoli, la natura, il tributo e data di
avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la
relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali
indicazioni e dimostrazioni, anche l’eventuale sollecito di pagamento è nullo.
D’altronde, il cittadino, destinatario di un siffatto "preavviso" palesemente
inconsistente, come quello di specie, deve pur poter ricorrere all’Autorità
Giudiziaria per vedersi dichiarare la nullità di esso o, comunque, la sua
inefficacia. Ed è per tali ragioni che va ritenuta sussistente la competenza
del Giudice ordinario, al fine di ottenere i provvedimenti invocati e
conseguenti.
In tema di responsabilità sull’invio del preavviso di fermo amministrativo di
beni mobili registrati ovvero di attuazione del "fermo", non è
condivisibile la tesi di parte opposta, secondo cui tali provvedimenti sono
disposti direttamente dagli Enti creditori/mandatari.
Al contrario, invece, sia il preavviso che il fermo, sono azioni demandate
direttamente al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi il quale, una
volta realizzato il fermo amministrativo, conseguente a somme iscritte a ruolo
(ritenute insolute), deve comunicare l’avvenuta attuazione del fermo all’Ente
creditore, con la conseguenza che il Concessionario è direttamente responsabile
nell’ipotesi di preavviso (o di fermo amministrativo) disposti
illegittimamente, per intervenuta prescrizione, ovvero di mancata dimostrazione
dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento (insolute), cui il
provvedimento di riferisce.
In tale prospettiva, va dichiarata la nullità dell’opposto preavviso di azione
esecutiva.
Va, altresì, ritenuto sussistente il diritto dell’opponente al risarcimento del
danno, che va liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come
da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, secondo
equità, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione e, per
l’effetto, dichiara la nullità del preavviso di iscrizione del fermo
amministrativo del 13.1.2006, di € 281,46, emesso dalla Gest Line S.p.A. a
carico di Tizio;
2) Condanna la Gest Line S.p.A., in
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizio, a titolo di
risarcimento del danno, della somma di € 250,00, oltre gli interessi legali
dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo;
3) Pone a carico della medesima Gest
Line S.p.A., in persona del l.r.p.t., le spese di giudizio, che liquida
forfetariamente in complessivi € 200,00, oltre c.p.a. ed I.V.A., con
attribuzione ai procuratori costituiti per l’opponente.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 24 Aprile 2006
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso Bello
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